Cassazione Civile, Ordinanza n. 16333/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria credito)
La controversia
Un soggetto, chiamato a rispondere come fideiussore del saldo passivo di un conto corrente acceso da una società, ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per il pagamento di euro 17.852,44. In primo grado chiedeva la declaratoria di nullità e/o inefficacia della fideiussione e, in subordine, la rideterminazione del saldo del conto previa eliminazione delle poste ritenute illegittime; inoltre proponeva domanda riconvenzionale di risarcimento danni, sostenendo che il mancato accredito sul conto sociale di un assegno di euro 20.000 avrebbe causato l’insolvenza della società e il suo fallimento, con danno quantificato in euro 200.000, quale socio unico e amministratore. Il Tribunale accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, ma respingeva la domanda risarcitoria. In appello, la Corte territoriale rigettava l’impugnazione del fideiussore contro la banca originaria, contumace, e accoglieva solo l’appello nei confronti della cessionaria del credito limitatamente alle spese di primo grado. In cassazione il ricorrente deduceva tre motivi: 1) violazione di legge, contraddittorietà della sentenza, omessa o insufficiente pronuncia, anche con riferimento al diniego di rinvio per precisazione delle conclusioni e note finali e alla regolazione delle spese; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la domanda risarcitoria dovesse essere accolta anche per mancata prova della controparte contumace; 3) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. per pretesa ultrapetizione. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi generici, promiscuamente formulati e non autosufficienti, ha escluso che vi fosse violazione del diritto di difesa per la decisione in udienza secondo il rito applicabile e ha osservato che il giudice di merito poteva rilevare d’ufficio il difetto di legittimazione attiva sulla domanda risarcitoria, oltre a reputare infondate o inintelligibili le censure sulle spese e sull’ultrapetizione. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna alle spese e applicazione delle sanzioni processuali previste per la decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
La decisione
La Corte ha condiviso integralmente la proposta del consigliere delegato e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, ha altresì disposto una condanna al pagamento di una somma ulteriore in favore della controricorrente e di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre agli effetti sul contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. La decisione si fonda sulla genericità e inammissibilità dei motivi, sulla corretta applicazione del rito camerale accelerato e sulla mancanza di specifiche censure idonee a scalfire la sentenza impugnata.
Norme richiamate
Nel procedimento accelerato, la Corte può definire il ricorso in conformità alla proposta del consigliere delegato; in tal caso trovano applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dal comma terzo, salvo valutazione del caso concreto.
La memoria depositata dal ricorrente non è sufficiente, se si limita a riproporre le censure senza confrontarsi criticamente con la proposta di definizione.
Il ricorso per cassazione è mezzo a critica vincolata; i motivi non possono essere mescolati in modo promiscuo con censure eterogenee.
L’onere di specificità impone di indicare con precisione la norma asseritamente violata e di confrontarla con la sentenza impugnata.
La decisione con discussione orale in appello è compatibile con il rito e non comporta, di regola, un diritto delle parti a depositare ulteriori scritti difensivi, salvo il meccanismo previsto quando sia nominato l’istruttore.
In Corte d’appello il collegio può disporre la discussione orale anche in assenza di istruttore; se l’istruttore è nominato, può assegnare termini per note conclusionali prima della rimessione al collegio.
Se il giudice dispone la discussione orale, le parti possono chiedere il rinvio della discussione orale, ma non hanno un diritto generale a ulteriori difese scritte.
Non è violato quando il giudice decide sulla domanda proposta e la rigetta; la censura di ultrapetizione non è fondata se il giudice si limita a rilevare profili rilevabili d’ufficio come il difetto di legittimazione attiva.
La censura sull’onere della prova è infondata se la domanda viene respinta per difetto di legittimazione e comunque per mancata prova del danno, non essendo sufficiente invocare genericamente la contumacia della controparte.
La decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis può integrare abuso del processo e giustificare la condanna aggravata prevista dalla norma, secondo valutazione non automatica ma legata al caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
È richiamato per spiegare il modulo della decisione in appello in caso di impugnazioni di facile soluzione o manifestamente infondate.
In Corte d’appello il presidente può designare un componente del collegio come istruttore, ovvero disporre la comparizione delle parti davanti al collegio per la discussione orale.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico, autosufficiente e formulato in modo coerente con i singoli vizi dedotti: è inammissibile il cumulo promiscuo di violazione di legge, vizio motivazionale e omessa pronuncia nella stessa censura senza un chiaro raccordo tra norma, affermazione della sentenza e critica svolta.
- La censura sul rito dell’appello è infondata se la Corte territoriale, in assenza di nomina dell’istruttore e in mancanza di una rituale richiesta di rinvio, decide la causa con discussione orale secondo il modulo processuale applicabile; le parti non hanno un generale diritto a pretendere note conclusionali in ogni caso.
- Il giudice di merito può rilevare d’ufficio il difetto di legittimazione attiva, anche se la controparte è contumace, quando la domanda è proposta da chi afferma di far valere un diritto altrui o comunque non proprio.
- La censura sulla liquidazione delle spese è inammissibile se non indica analiticamente le voci e gli importi concretamente asseritamente errati.
- Ai fini della decisione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., la mera riproposizione delle difese già svolte, senza confronto critico con la proposta, consente alla Corte di aderire integralmente alla proposta stessa e di applicare le conseguenze sanzionatorie previste dal codice.
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