Cassazione Civile, Ordinanza n. 34248/2021 del 15/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2009, emesso nei confronti della contribuente per redditi ritenuti non dichiarati derivanti dalla locazione di un immobile di sua proprietà. In appello la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che la contribuente non avesse provato l'estraneità a suo favore del reddito di locazione, valorizzando una dichiarazione resa da un terzo detentore dell'immobile e alcune quietanze rilasciate dal coniuge separato per canoni e utenze. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduce: 1) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, perché la CTR avrebbe attribuito valore presuntivo decisivo a dichiarazioni di terzi e documenti privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, trascurando altresì una successiva dichiarazione del terzo e le quietanze del coniuge; 2) violazione dell'art. 41-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, perché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto presumibile la locazione anche per annualità successive a quella della presunta stipulazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo. Ha affermato che, nel processo tributario, le dichiarazioni extraprocessuali di terzi hanno valore di indizi/presunzioni e non di prova testimoniale, ma il giudice deve comunque rispettare i requisiti dell'art. 2729 c.c. La CTR ha compiuto un salto logico non consentito, desumendo dalla locazione dell'immobile da parte del coniuge separato e dall'incasso dei canoni da parte di quest'ultimo la percezione dei redditi da parte della contribuente, senza elementi ulteriori che consentissero di qualificare il coniuge come mero mandatario della proprietaria. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Le presunzioni semplici devono fondarsi su fatti noti idonei a inferire il fatto ignoto.
Il ragionamento presuntivo è legittimo solo se basato su presunzioni gravi, precise e concordanti; è censurabile la decisione che inferisca il fatto ignoto in assenza di tali requisiti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione dell'art. 2729 c.c. è deducibile in cassazione quando il giudice applichi la norma a fatti privi dei requisiti richiesti o ne fornisca una falsa applicazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame di un fatto decisivo può essere dedotto quando il giudice non consideri un fatto secondario rilevante ai fini del ragionamento presuntivo.
art. 7 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546
Nel processo tributario è esclusa la prova testimoniale in senso stretto, ma sono utilizzabili le dichiarazioni rese in sede extraprocessuale come elementi indiziari.
art. 111 Cost.
I principi del giusto processo e della parità delle parti consentono anche al contribuente di introdurre dichiarazioni di terzi rese fuori dal processo.
La Corte ha definito il ricorso con il procedimento camerale non partecipato previsto dalla norma.
art. 41-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
La censura riguardava l'erronea estensione presuntiva della locazione alle annualità successive; il motivo è rimasto assorbito.
Massime di principio
- Nel processo tributario le dichiarazioni rese da terzi fuori dal giudizio non hanno valore di prova testimoniale, ma possono essere valorizzate come meri elementi indiziari, da coordinare con gli altri elementi acquisiti.
- Il giudice di merito, quando fonda la decisione su presunzioni semplici, deve verificare la gravità, precisione e concordanza degli indizi; in mancanza, il ragionamento inferenziale è affetto da violazione dell'art. 2729 c.c.
- È censurabile in cassazione la decisione che costruisca una presunzione su un ulteriore fatto già presunto, senza un adeguato ancoraggio logico-fattuale tra i fatti noti e il fatto ignoto.
- La mera circostanza che un soggetto diverso dal contribuente abbia concesso in locazione un immobile o abbia incassato i canoni non consente, da sola, di imputare al proprietario il relativo reddito, in assenza di ulteriori elementi che rendano plausibile un rapporto di immedesimazione o di mandato.
- L'omesso esame di un fatto rilevante ai fini della prova presuntiva può integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. solo se il fatto sia decisivo e realmente trascurato dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34165/2021 del 15/11/2021
- ordinanza_civile · 15 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34166/2021 del 15/11/2021
- ordinanza_civile · 15 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34167/2021 del 15/11/2021
- ordinanza_civile · 15 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34169/2021 del 15/11/2021
- ordinanza_civile · 15 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34172/2021 del 15/11/2021
- ordinanza_civile · 15 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34173/2021 del 15/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →