Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34248/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2009, emesso nei confronti della contribuente per redditi ritenuti non dichiarati derivanti dalla locazione di un immobile di sua proprietà. In appello la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che la contribuente non avesse provato l'estraneità a suo favore del reddito di locazione, valorizzando una dichiarazione resa da un terzo detentore dell'immobile e alcune quietanze rilasciate dal coniuge separato per canoni e utenze. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduce: 1) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, perché la CTR avrebbe attribuito valore presuntivo decisivo a dichiarazioni di terzi e documenti privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, trascurando altresì una successiva dichiarazione del terzo e le quietanze del coniuge; 2) violazione dell'art. 41-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, perché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto presumibile la locazione anche per annualità successive a quella della presunta stipulazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo. Ha affermato che, nel processo tributario, le dichiarazioni extraprocessuali di terzi hanno valore di indizi/presunzioni e non di prova testimoniale, ma il giudice deve comunque rispettare i requisiti dell'art. 2729 c.c. La CTR ha compiuto un salto logico non consentito, desumendo dalla locazione dell'immobile da parte del coniuge separato e dall'incasso dei canoni da parte di quest'ultimo la percezione dei redditi da parte della contribuente, senza elementi ulteriori che consentissero di qualificare il coniuge come mero mandatario della proprietaria. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici devono fondarsi su fatti noti idonei a inferire il fatto ignoto.

  • art. 2729 c.c.

    Il ragionamento presuntivo è legittimo solo se basato su presunzioni gravi, precise e concordanti; è censurabile la decisione che inferisca il fatto ignoto in assenza di tali requisiti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione dell'art. 2729 c.c. è deducibile in cassazione quando il giudice applichi la norma a fatti privi dei requisiti richiesti o ne fornisca una falsa applicazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame di un fatto decisivo può essere dedotto quando il giudice non consideri un fatto secondario rilevante ai fini del ragionamento presuntivo.

  • art. 7 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546

    Nel processo tributario è esclusa la prova testimoniale in senso stretto, ma sono utilizzabili le dichiarazioni rese in sede extraprocessuale come elementi indiziari.

  • art. 111 Cost.

    I principi del giusto processo e della parità delle parti consentono anche al contribuente di introdurre dichiarazioni di terzi rese fuori dal processo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La Corte ha definito il ricorso con il procedimento camerale non partecipato previsto dalla norma.

  • art. 41-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

    La censura riguardava l'erronea estensione presuntiva della locazione alle annualità successive; il motivo è rimasto assorbito.

Massime di principio

  • Nel processo tributario le dichiarazioni rese da terzi fuori dal giudizio non hanno valore di prova testimoniale, ma possono essere valorizzate come meri elementi indiziari, da coordinare con gli altri elementi acquisiti.
  • Il giudice di merito, quando fonda la decisione su presunzioni semplici, deve verificare la gravità, precisione e concordanza degli indizi; in mancanza, il ragionamento inferenziale è affetto da violazione dell'art. 2729 c.c.
  • È censurabile in cassazione la decisione che costruisca una presunzione su un ulteriore fatto già presunto, senza un adeguato ancoraggio logico-fattuale tra i fatti noti e il fatto ignoto.
  • La mera circostanza che un soggetto diverso dal contribuente abbia concesso in locazione un immobile o abbia incassato i canoni non consente, da sola, di imputare al proprietario il relativo reddito, in assenza di ulteriori elementi che rendano plausibile un rapporto di immedesimazione o di mandato.
  • L'omesso esame di un fatto rilevante ai fini della prova presuntiva può integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. solo se il fatto sia decisivo e realmente trascurato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.