Cassazione Civile, Ordinanza n. 17247/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tributario in cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal Comune avverso la decisione di primo grado favorevole alla società contribuente. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo: a) la violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., per mancato contraddittorio sulla questione di inammissibilità rilevata d'ufficio dalla CTR; b) la motivazione apparente della sentenza impugnata; c) la violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR dichiarato inammissibile l'appello. La società contribuente ha resistito chiedendo il rigetto del ricorso. Dal testo emerge che l'appello del Comune era privo di motivi di gravame, limitandosi a una mera riserva di successiva trasmissione di memorie contenenti i motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, esaminandoli congiuntamente, i motivi del Comune: la questione decisa dalla CTR era solo processuale, poiché il giudice di appello aveva semplicemente preso atto dell'assenza grafica di motivi di impugnazione nell'atto di appello; pertanto non si applica l'art. 101, comma 2, c.p.c., che presuppone questioni di fatto e di diritto idonee a incidere sul quadro della lite. Conseguentemente è stata confermata la declaratoria di inammissibilità dell'appello. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, oltre al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione
La disposizione non si applica alle questioni esclusivamente processuali, prive di incidenza sul quadro fattuale e sui possibili sviluppi della lite non già considerati dalle parti.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
L'appello tributario deve contenere motivi di impugnazione; la loro assenza consente la declaratoria di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il contraddittorio preventivo ex art. 101, comma 2, c.p.c. non è imposto quando la questione rilevata d'ufficio è esclusivamente processuale e non introduce nuovi profili di fatto o di diritto idonei a incidere sul thema decidendum in senso sostanziale.
- Nel giudizio di appello tributario la mancanza di motivi di gravame nell'atto introduttivo comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, non potendo essere supplita da una mera riserva di deposito successivo di memorie.
- Quando il giudice di merito si limita a rilevare l'assenza grafica dei motivi di appello, la relativa statuizione ha natura processuale e non richiede l'attivazione del contraddittorio sulla questione officiosamente rilevata.
- Il rigetto del ricorso in cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese e, nei casi previsti, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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