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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23522/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli che, in funzione di riesame, aveva annullato la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal GIP. Il ricorso denunciava carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché travisamento della prova: per il ricorrente il Tribunale, pur ritenendo credibile il collaboratore Salvatore Roselli e pur rilevando concordanza sul nucleo essenziale della vicenda con la persona offesa Vincenzo Ferraiuolo, avrebbe annullato la misura valorizzando marginali incoerenze del narrato della persona offesa senza tener conto del contesto camorristico, non avrebbe adeguatamente motivato l'inattendibilità del Ferraiuolo e avrebbe travisato elementi probatori (ad es. sul rapporto tra Ferraiuolo e Roselli, sulla presunta protezione dei Di Lauro e su eventuali intenzioni omicide attribuite a Roselli).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rammentato i limiti del sindacato in sede di legittimità sulle decisioni del riesame in materia di misure cautelari: la Corte può verificare solo vizi della motivazione attinenti alla manifesta illogicità o alla violazione di norme di diritto, non sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle prove. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale avesse esaminato adeguatamente gli elementi indiziari e non fosse affetta da manifesta illogicità: le censure del ricorrente proponevano una diversa lettura del materiale probatorio non sindacabile in Cassazione. Il Tribunale, secondo la Corte, aveva correttamente evidenziato incongruenze e lacune nel racconto della persona offesa che giustificavano approfondimenti investigativi e la mancata sussistenza, alla stregua degli elementi acquisiti, della soglia dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p.; conseguentemente il ricorso del Pubblico Ministero è stato ritenuto inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Stabilisce la soglia dei "gravi indizi di colpevolezza" richiesta per l'emissione di misure cautelari personali; nella sentenza è richiamato come parametro valutativo che il giudice del riesame deve accertare e motivare.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limita il sindacato della Cassazione sulle motivazioni dei giudici di merito: la Corte non può effettuare un diverso apprezzamento delle prove e dei fatti, potendo censurare solo vizi di motivazione come la manifesta illogicità o la violazione di norme di diritto.

  • art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    Norma richiamata in relazione al procedimento trattato con contraddittorio scritto; indicata per la regola procedurale applicata nel corso del ricorso.

  • art. 8, D.L. 198/2022

    Ulteriore norma procedurale richiamata in relazione alle modalità di trattazione del ricorso (contraddittorio scritto).

  • Giurisprudenza consolidata (Sezioni Unite e pronunce di legittimità citate)

    Richiama il principio consolidato che in materia di misure cautelari il controllo di legittimità è limitato e non consente la riconsiderazione dei fatti o una diversa valutazione delle fonti di prova; la Corte può esaminare solo la congruità logica e la correttezza giuridica della motivazione.

Massime di principio

  • In Cassazione contro ordinanze di riesame sulle misure cautelari non è ammesso un ricorso che si limiti a proporre una diversa valutazione del materiale probatorio: occorre dedurre vizi specifici di motivazione o violazioni di legge.
  • Il sindacato di legittimità si limita a verificare la manifesta illogicità o la violazione di norme di diritto nella motivazione; divergenze interpretative dei fatti devono essere sollevate nei gradi di merito e non in Cassazione.
  • Se il giudice del riesame individua incongruenze, lacune o esigenze di ulteriori accertamenti nel racconto della persona offesa, tali rilievi possono giustificare l'annullamento della misura cautelare per insufficienza della soglia dei gravi indizi di colpevolezza.
  • Il pubblico ministero che impugna un provvedimento cautelare deve formulare motivi che evidenzino vizi formali o logici rilevanti nella motivazione, non semplici contrapposizioni di valutazioni probatorie.
  • Nella valutazione delle dichiarazioni di collaboratori o di persone offese è necessario che il giudice renda esplicita e coerente la valutazione dell'attendibilità; le eventuali omissioni o mancate motivazioni specifiche possono essere rilevanti ma devono essere effettivamente provate come vizio motivazionale manifestamente illogico per essere sindacate in Cassazione.

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