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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16897/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di opposizione esecutiva relativo a un precetto e a un pignoramento presso terzi intrapresi da una società creditrice sulla base di un titolo esecutivo derivante da una sentenza che aveva condannato una debitrice originaria e, in solido, un'altra soggetto, con ulteriore vicenda legata a un bene sottratto all'azione esecutiva e successivamente revocato. La società sosteneva di poter procedere esecutivamente anche per equivalente sul patrimonio della persona fisica convenuta in revocatoria, oltre che per la somma corrispondente al bene sottratto o al suo valore, e censurava la riforma in appello che aveva accolto l'opposizione, ritenendo insussistente un diritto di aggredire indistintamente il patrimonio del terzo acquirente e valorizzando la rinuncia all'eredità della resistente. Con ricorso principale la società deduceva violazione degli artt. 112, 115, 571, 91, 92, 96 c.p.c. e 2901, 2902 c.c., sostenendo che l'azione revocatoria, quando il bene revocato sia stato alienato a terzi o sottratto, consenta al creditore di soddisfarsi sul corrispettivo o sul valore anche nei confronti del primo acquirente; deduceva inoltre omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dal contenuto del precetto, che a suo dire comprendeva somme non solo ereditarie ma anche dovute in proprio dalla resistente. Con ricorso incidentale la resistente lamentava violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c., assumendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto non devoluto il motivo di gravame sulla condanna risarcitoria pronunciata in primo grado per la sottrazione dell'autovettura all'esecuzione, quando invece tale censura era stata chiaramente proposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per difetto di autosufficienza e di specificità: la vicenda processuale e i rapporti tra le diverse esecuzioni, il bene oggetto di revocatoria e il contenuto degli atti richiamati non erano ricostruiti in modo chiaro, né gli atti e documenti invocati erano trascritti o adeguatamente localizzati, con conseguente impossibilità di valutare la pertinenza dei motivi. Ha invece accolto il ricorso incidentale, ritenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente affermato la mancanza di una domanda di riforma della statuizione risarcitoria, mentre dall'atto di appello emergeva chiaramente la censura contro la condanna al risarcimento del danno. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; è stato inoltre disposto l'onere dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura incidentale è stata accolta perché la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto non proposta la domanda di riforma della condanna risarcitoria, incorrendo in un vizio di omessa pronuncia/erronea delimitazione del devolutum.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso principale tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne entrasse nel merito per la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 342 c.p.c.

    La Corte ha rilevato, ai fini del ricorso incidentale, che l'atto di appello conteneva effettivamente una censura specifica contro la condanna risarcitoria, superando l'eccezione di genericità.

  • art. 366, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile perché non ricostruiva compiutamente la vicenda sottesa alla controversia e i suoi presupposti, impedendo di valutare la congruenza dei motivi.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Le censure fondate su atti e documenti del merito sono state ritenute inammissibili perché richiamate senza adeguata trascrizione, specifica indicazione e collocazione nel fascicolo.

  • art. 2901 c.c.

    Richiamato come norma in tema di azione revocatoria nella doglianza principale, senza esame di merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 2902 c.c.

    Richiamato come norma sugli effetti della revocatoria nella doglianza principale, senza definizione di un principio di diritto nel merito.

  • art. 571 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo principale nel quadro delle norme asseritamente violate, senza esame sostanziale.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo principale anche rispetto alla regolazione delle spese, senza autonoma decisione di merito.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo principale, senza specifica statuizione della Corte sul punto.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo principale, senza decisione nel merito.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Menzionato nel procedimento camerale per la proposta del relatore.

  • art. 371 c.p.c.

    Richiamato per il controricorso al ricorso incidentale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è indispensabile una esposizione chiara e completa della vicenda processuale e fattuale, tale da consentire alla Corte di comprendere il perimetro della lite e verificare la pertinenza delle censure; la mancanza di tale ricostruzione determina inammissibilità per difetto di specificità.
  • Le censure basate su documenti o atti di causa sono inammissibili se il ricorrente si limita a richiamarli senza trascriverne il contenuto rilevante, senza indicarne con precisione la collocazione processuale e senza consentirne l'immediata verifica in sede di legittimità.
  • La verifica dell'ammissibilità del ricorso deve essere compiuta autonomamente rispetto a ciascun atto impugnatorio: la carenza del ricorso principale non può essere sanata dalla lettura del ricorso incidentale o della sentenza impugnata.
  • Ai fini dell'art. 342 c.p.c., la domanda di riforma in appello non richiede formule sacramentali: va apprezzata dal complessivo tenore dell'atto, purché risulti chiaramente la censura alla statuizione impugnata.
  • Quando il giudice di merito ritenga inesistente una domanda devoluta dall'appello nonostante essa emerga dal contenuto complessivo dell'atto, incorre in errore censurabile in cassazione per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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