Cassazione Civile, Ordinanza n. 34593/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a IRPEF per l'anno d'imposta 2005; il giudice di primo grado aveva accolto l'opposizione annullando la cartella, e la commissione regionale aveva confermato la decisione rigettando l'appello dell'agente della riscossione. L'agente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi entrambi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: con il primo ha denunciato l'omesso esame della data di notifica della cartella, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto irrilevante una prima notifica del 28 dicembre 2009 ai fini della tempestività del ricorso introduttivo; con il secondo ha dedotto analogo omesso esame della medesima data di notifica, assumendo che la CTR avesse erroneamente escluso la sua rilevanza ai fini della decadenza triennale prevista dall'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973. La tesi della ricorrente era che, se si fosse considerata la notifica del dicembre 2009 anziché quella del 7 luglio 2010, il ricorso del contribuente sarebbe stato tardivo e il termine triennale sarebbe risultato rispettato.
La decisione
La Corte ha riunito e respinto i due motivi perché inammissibili. Ha rilevato che la CTR non aveva affatto trascurato il fatto storico della data di notifica della cartella, ma lo aveva esaminato espressamente e lo aveva ritenuto non decisivo, irrilevante o non provato, privilegiando la notifica del 7 luglio 2010. Poiché il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone l'omesso esame totale di un fatto decisivo e non è configurabile quando il fatto sia stato considerato dal giudice, anche solo implicitamente ritenendolo irrilevante, il ricorso è stato rigettato. Nessuna statuizione sulle spese, poiché le altre parti sono rimaste intimate. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di legittimità per omesso esame di un fatto decisivo ricorre solo se il fatto storico sia stato completamente trascurato dal giudice di merito; non ricorre quando il fatto sia stato esaminato e ritenuto, anche implicitamente, irrilevante o non provato.
art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato dalla ricorrente quale termine triennale per la notifica della cartella; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché reputa inammissibile il motivo centrato sull'omesso esame della data di notifica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro dell'importo aggiuntivo dovuto in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non sussiste quando il giudice di merito abbia preso in considerazione il fatto storico dedotto dalla parte, anche se poi lo abbia ritenuto irrilevante, non decisivo o non provato.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo è ammissibile solo se il fatto sia stato del tutto ignorato nella motivazione, non quando la decisione mostri una valutazione, anche implicita, del medesimo fatto.
- Quando la ricostruzione della tempestività dell'impugnazione o della decadenza dipende da una data di notifica controversa, la deduzione in cassazione deve confrontarsi con l'effettiva motivazione della sentenza di merito, verificando se il fatto sia stato effettivamente omesso oppure soltanto valutato diversamente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34446/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34447/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34448/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34449/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34450/2021 del 16/11/2021
- ordinanza_civile · 16 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 34451/2021 del 16/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →