Cassazione Civile, Ordinanza n. 35414/2022 del 01/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
Una società locatrice aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti dell'ex conduttrice per il pagamento di Euro 1.950, fondando la pretesa su un assegno bancario indicato come relativo al deposito cauzionale del contratto di locazione. L'opposizione al decreto era stata respinta in primo grado, ritenendosi che l'assegno avesse valore di promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. e che incombeva all'opponente provare l'inesistenza del rapporto sottostante. In appello, la conduttrice aveva sostenuto che su quel punto si fosse formato giudicato esterno, poiché una precedente sentenza del Tribunale di Bergamo aveva condannato la locatrice a restituire il deposito cauzionale, accertandone implicitamente il versamento. La Corte d'appello aveva accolto tale censura, revocato il decreto ingiuntivo e condannato la locatrice alle spese. Con il ricorso per cassazione la società lamentava violazione degli artt. 1988 e 2697 c.c., sostenendo che l'assegno non era mai stato incassato, che la provvista non era mai entrata nel suo patrimonio, che mancava prova del pagamento in contanti del deposito cauzionale e che, in ogni caso, il rapporto fondamentale dedotto era diverso da quello individuato dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero internamente contraddittori e, soprattutto, non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul giudicato esterno formatosi sulla precedente sentenza che aveva accertato l'effettivo pagamento del deposito cauzionale e quindi l'estinzione del debito cui l'assegno era riferito, con modalità diverse dall'incasso del titolo. La Corte ha inoltre osservato che la tesi della ricorrente, incentrata sulla necessità di provare un diverso rapporto fondamentale o il pagamento in contanti, era giuridicamente inconferente, poiché il pagamento è fatto estintivo e non costitutivo del credito, e risultava comunque incompatibile con il riferimento causale dell'assegno al deposito cauzionale. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La Corte richiama la promessa di pagamento, ma rileva che la censura non coglie la ratio della decisione di merito; il pagamento del deposito cauzionale è qualificato come fatto estintivo del credito, non come fatto costitutivo da provare come diverso rapporto fondamentale.
La doglianza sulla ripartizione dell'onere probatorio è ritenuta non pertinente rispetto al giudicato esterno e alla premessa decisiva dell'accertato pagamento del deposito cauzionale.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il procedimento accelerato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato quale norma che ha introdotto l'obbligo dell'ulteriore importo del contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata e si fondano su argomenti incompatibili o contraddittori rispetto all'accertamento decisivo compiuto dal giudice di merito.
- Se su un punto decisivo si è formato giudicato esterno, la parte non può rimettere in discussione in sede successiva l'accertamento presupposto dal giudicato, salvo che deduca e dimostri un diverso e specifico titolo incompatibile con esso.
- Il pagamento costituisce fatto estintivo del credito e non fatto costitutivo del diritto azionato; pertanto, la discussione sulla modalità con cui esso sia avvenuto è irrilevante se non incide sull'accertamento dell'avvenuta estinzione dell'obbligazione.
- Quando un titolo viene causalmente riferito a un determinato rapporto obbligatorio, la contestazione sulla sua efficacia non può prescindere dal dato causale già accertato in giudicato e non può essere aggirata mediante una diversa ricostruzione meramente assertiva del rapporto fondamentale.
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