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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24616/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti denunciavano, in sostanza, omessa o meramente apparente motivazione del decreto di conferma della confisca di prevenzione. Le censure riguardavano: mancata valutazione e risposta circa la sussistenza della pericolosità generica e specifica (anche rispetto alla contestata aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. e ai provvedimenti del riesame), omissione di esame dell'allegata prova di entrate lecite e di una possibile eccedenza reddituale che avrebbe inciso sulla sproporzione reddituale; mancata disamina della provenienza lecita di beni e quote societarie acquisite in epoca anteriore al periodo di presunta pericolosità (in particolare la costituzione e i conferimenti nella Nuova Stel Pel s.r.l. a partire dal 1995/1997); mancata risposta alle contestazioni circa la fittizia intestazione di quote e la qualificazione del proposto come amministratore di fatto; insufficienti motivazioni sulla confisca dell'immobile a Tenerife e sulla confisca delle quote/complessi aziendali (Orizon Pelli & Oil s.r.l., Stel Pel IV Generazione s.r.l., Genuine Food s.r.l.), con uso improprio della tecnica di motivazione per relationem che si è tradotta in mera adesione alla motivazione di primo grado senza un vaglio critico e puntuale delle doglianze di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati per difetto di motivazione. Il decreto della Corte d'appello di Firenze è stato annullato per carenza motivazionale e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello per un nuovo esame e per una motivazione sufficiente e specifica sui punti evidenziati (valutazione della sproporzione reddituale, provenienza dei beni e delle quote societarie anteriori al periodo di pericolosità, qualificazione di amministratore di fatto, intestazioni fittizie, confisca dell'immobile in Tenerife, e incidenza dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p.). La Corte di cassazione ha inoltre richiamato i limiti della motivazione per relationem e l'obbligo del giudice d'appello di dare risposta analitica ai motivi di gravame.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante è stata richiamata in sede di motivazione come elemento rilevante ai fini della pericolosità, ma la Corte d'appello non ha adeguatamente valutato le deduzioni difensive che ne contestavano l'applicabilità; la Cassazione richiede che il giudice della prevenzione esamini specificamente l'incidenza dell'aggravante.

  • art. 24 d.lgs. n. 159/2011

    Norma che disciplina gli oneri probatori e le presunzioni relative a terzi nei procedimenti di prevenzione; la Corte ha richiamato la necessità di valutare correttamente l'applicabilità della presunzione e di rispondere alle censure dei terzi interessati.

  • art. 4 lett. b) d.lgs. n. 159/2011

    Richiamata come riferimento per la qualificazione della pericolosità 'qualificata' e per l'effetto di elementi aggravanti sulla sussistenza dei presupposti per le misure di prevenzione patrimoniali.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Citato nel richiamo giurisprudenziale che ammette l'uso di accertamenti penali non definitivi per valutare fatti rilevanti ai fini della prevenzione; la Cassazione però sottolinea che il mero rinvio a giudizio non esonera il giudice della prevenzione dall'effettuare una autonoma e specifica valutazione.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello non può limitarsi a riprodurre per relationem la motivazione del primo grado: quando l'appello solleva critiche specifiche occorre una risposta analitica e autonoma punto per punto.
  • La mera pendenza di un procedimento penale o l'applicazione di misure cautelari non sostituiscono l'obbligo del giudice della prevenzione di compiere una valutazione indipendente della pericolosità; il rinvio a giudizio richiede un esame motivato degli elementi utilizzati.
  • Beni e quote societarie acquisiti in epoca anteriore rispetto al periodo di presunta pericolosità richiedono particolare attenzione probatoria: la provenienza lecita deve essere esaminata se vi sono elementi probatori (anche scritture private collegate ad atti successivi a data certa).
  • La qualifica di "disponibilità" o la presunta intestazione fittizia non è di per sé sufficiente per la confisca: serve dimostrazione della provenienza illecita dei patrimoni o del loro reimpiego in attività illecite.
  • Le difese che adducono entrate chiaramente lecite (es. rimborsi o risarcimenti) devono essere valutate e motivate, poiché possono incidere sulla valutazione della sproporzione reddituale.
  • In presenza di terzi intestatari, il giudice deve applicare correttamente gli oneri probatori previsti dalla normativa antimafia (d.lgs. n.159/2011) e motivare l'eventuale ritenuta assorbente "disponibilità" del proposto.

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