Cassazione Penale, Sentenza n. 24616/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti denunciavano, in sostanza, omessa o meramente apparente motivazione del decreto di conferma della confisca di prevenzione. Le censure riguardavano: mancata valutazione e risposta circa la sussistenza della pericolosità generica e specifica (anche rispetto alla contestata aggravante ex art. 416-bis.1 c.p. e ai provvedimenti del riesame), omissione di esame dell'allegata prova di entrate lecite e di una possibile eccedenza reddituale che avrebbe inciso sulla sproporzione reddituale; mancata disamina della provenienza lecita di beni e quote societarie acquisite in epoca anteriore al periodo di presunta pericolosità (in particolare la costituzione e i conferimenti nella Nuova Stel Pel s.r.l. a partire dal 1995/1997); mancata risposta alle contestazioni circa la fittizia intestazione di quote e la qualificazione del proposto come amministratore di fatto; insufficienti motivazioni sulla confisca dell'immobile a Tenerife e sulla confisca delle quote/complessi aziendali (Orizon Pelli & Oil s.r.l., Stel Pel IV Generazione s.r.l., Genuine Food s.r.l.), con uso improprio della tecnica di motivazione per relationem che si è tradotta in mera adesione alla motivazione di primo grado senza un vaglio critico e puntuale delle doglianze di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati per difetto di motivazione. Il decreto della Corte d'appello di Firenze è stato annullato per carenza motivazionale e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello per un nuovo esame e per una motivazione sufficiente e specifica sui punti evidenziati (valutazione della sproporzione reddituale, provenienza dei beni e delle quote societarie anteriori al periodo di pericolosità, qualificazione di amministratore di fatto, intestazioni fittizie, confisca dell'immobile in Tenerife, e incidenza dell'aggravante ex art. 416-bis.1 c.p.). La Corte di cassazione ha inoltre richiamato i limiti della motivazione per relationem e l'obbligo del giudice d'appello di dare risposta analitica ai motivi di gravame.
Norme richiamate
L'aggravante è stata richiamata in sede di motivazione come elemento rilevante ai fini della pericolosità, ma la Corte d'appello non ha adeguatamente valutato le deduzioni difensive che ne contestavano l'applicabilità; la Cassazione richiede che il giudice della prevenzione esamini specificamente l'incidenza dell'aggravante.
Norma che disciplina gli oneri probatori e le presunzioni relative a terzi nei procedimenti di prevenzione; la Corte ha richiamato la necessità di valutare correttamente l'applicabilità della presunzione e di rispondere alle censure dei terzi interessati.
art. 4 lett. b) d.lgs. n. 159/2011
Richiamata come riferimento per la qualificazione della pericolosità 'qualificata' e per l'effetto di elementi aggravanti sulla sussistenza dei presupposti per le misure di prevenzione patrimoniali.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Citato nel richiamo giurisprudenziale che ammette l'uso di accertamenti penali non definitivi per valutare fatti rilevanti ai fini della prevenzione; la Cassazione però sottolinea che il mero rinvio a giudizio non esonera il giudice della prevenzione dall'effettuare una autonoma e specifica valutazione.
Massime di principio
- Il giudice d'appello non può limitarsi a riprodurre per relationem la motivazione del primo grado: quando l'appello solleva critiche specifiche occorre una risposta analitica e autonoma punto per punto.
- La mera pendenza di un procedimento penale o l'applicazione di misure cautelari non sostituiscono l'obbligo del giudice della prevenzione di compiere una valutazione indipendente della pericolosità; il rinvio a giudizio richiede un esame motivato degli elementi utilizzati.
- Beni e quote societarie acquisiti in epoca anteriore rispetto al periodo di presunta pericolosità richiedono particolare attenzione probatoria: la provenienza lecita deve essere esaminata se vi sono elementi probatori (anche scritture private collegate ad atti successivi a data certa).
- La qualifica di "disponibilità" o la presunta intestazione fittizia non è di per sé sufficiente per la confisca: serve dimostrazione della provenienza illecita dei patrimoni o del loro reimpiego in attività illecite.
- Le difese che adducono entrate chiaramente lecite (es. rimborsi o risarcimenti) devono essere valutate e motivate, poiché possono incidere sulla valutazione della sproporzione reddituale.
- In presenza di terzi intestatari, il giudice deve applicare correttamente gli oneri probatori previsti dalla normativa antimafia (d.lgs. n.159/2011) e motivare l'eventuale ritenuta assorbente "disponibilità" del proposto.
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