Ordinanza n. 631/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rigetto dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Caserta, Codice Pratica P-CE/L/N/-OMISSIS-, emesso in data 29/01/2026, recante il diniego dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso il preavviso di rigetto del 21/07/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Caserta della conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, nonché preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego fondato esclusivamente sulla ritenuta presentazione dell'istanza quando il permesso di soggiorno originario era scaduto da oltre sessanta giorni. Ha dedotto la violazione dell'art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che tale disposizione non prevede un termine perentorio per chiedere la conversione e che il mero superamento della validità del titolo non impedisce l'accoglimento dell'istanza. Ha inoltre dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, poiché l'Amministrazione avrebbe omesso di considerare una prima istanza presentata il 28 ottobre 2024, quando il permesso era ancora valido, e non avrebbe adeguatamente valutato le osservazioni formulate in risposta al preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990.
La decisione
In sede cautelare, il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris. Ha rilevato che l'art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998 non stabilisce un termine perentorio per la conversione del permesso per lavoro stagionale e individua quali condizioni sostanziali lo svolgimento regolare di attività lavorativa in Italia per almeno tre mesi e la disponibilità di un'offerta di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato. Ne consegue che la validità del permesso al momento della domanda non è requisito essenziale e che la scadenza del titolo, da sola, non può giustificare il diniego, dovendo l'Amministrazione verificare in concreto i presupposti legali, anche alla luce dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998. Il Collegio ha ravvisato inoltre profili non manifestamente infondati di difetto di istruttoria e motivazione per l'omessa considerazione della precedente istanza e delle osservazioni procedimentali. Ha riconosciuto il periculum in mora, derivante dal rischio di soggiorno irregolare, dall'impossibilità di lavorare e dal rischio di espulsione. Ha quindi accolto la domanda cautelare, sospeso l'efficacia del diniego e fatto salvi gli ulteriori provvedimenti amministrativi conformi ai principi indicati. Ha fissato l'udienza pubblica di merito per il 4 novembre 2026 e compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
La disposizione non prevede un termine perentorio per chiedere la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale; rilevano lo svolgimento regolare di attività lavorativa per almeno tre mesi e la sussistenza di un'offerta di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Impone una valutazione sostanziale dei presupposti del soggiorno e impedisce che il solo superamento della validità del titolo costituisca automaticamente ostacolo alla conversione.
Le osservazioni presentate dal privato in risposta al preavviso di rigetto devono essere esaminate e adeguatamente considerate nella motivazione del provvedimento finale.
Disciplina la tutela cautelare collegiale e consente la sospensione dell'efficacia dell'atto quando risultino il fumus boni iuris e il periculum in mora.
Massime di principio
- L'art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998 non stabilisce un termine perentorio entro il quale il titolare di un permesso per lavoro stagionale debba chiedere la conversione in permesso per lavoro subordinato.
- Ai fini della conversione del permesso per lavoro stagionale, costituiscono condizioni sostanziali necessarie lo svolgimento regolare di attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi e la sussistenza di un'offerta di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato.
- La scadenza del permesso di soggiorno stagionale, anche se anteriore alla presentazione della domanda di conversione, non può da sola giustificare il diniego: l'Amministrazione deve verificare in concreto la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge.
- L'omessa considerazione di una precedente istanza tempestivamente presentata e delle osservazioni formulate ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 può integrare difetto di istruttoria e di motivazione del diniego.
- Sussiste il periculum in mora quando il diniego della conversione espone il cittadino straniero al rischio di soggiorno irregolare, gli impedisce di svolgere l'attività lavorativa richiesta e comporta il rischio di espulsione.
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