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Ordinanza

Ordinanza n. 1391/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia e/o adozione delle misure cautelari ritenute opportune, - del provvedimento del M.A.S.A.F. - DISAI DG PEMAC V, protocollo n. 0591884 del 4 novembre 2025, comunicato in pari data, avente ad oggetto "Comunicazione esclusione definitiva dell'istanza nell'ambito del Programma Nazionale Triennale della Pesca e dell'Acquacoltura 2025-2027", con il quale è stata archiviata in quanto inammissibile l'istanza prot. n. 421458 del 5 settembre 2025, dalla parte ricorrente presentata per la partecipazione alla procedura di attuazione del programma Nazionale Triennale della Pesca e dell'Acquacoltura 2025-2027 (in prosieguo P.N.T.2025-20277); - della valutazione della Commissione contenuta nel testo del provvedimento di esclusione impugnato che l'ha integralmente recepita; - del Decreto Direttoriale Prot. n. 0562268 del 21 ottobre 2025 di approvazione della graduatoria FASCIA E di cui all'Avviso n. 311158 dell'8.7.2025 come da Allegato 1, nel quale non risulta collocata tra i "beneficiari" la ricorrente CONFSAL PESCA, ai fini dell'impugnativa non notificato alla data del presente ricorso; - del Decreto Direttoriale n. 0593571 del 4 novembre 2025 con il quale il M.A.S.A.F. ha approvato le graduatorie definitive di cui all'art. 3 Avviso modalità di partecipazione all'attuazione del Piano Nazionale Triennale Pesca e Acquacoltura 2025 - 2027 - P.N.T. 2025-2027 (pubblicato in G. U. n. 266 del 15/11/2025), escludendo la ricorrente dai beneficiari quali UGL AGROALIMENTARE; - e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, comunque connesso, preordinato e/o consequenziale, anche ignoto alla parte ricorrente in quanto non pubblicati e portati a conoscenza della ricorrente (a titolo esemplificativo e non esaustivo, a) il decreto direttoriale n. 421490 del 5 settembre 2025 di istituzione della Commissione di valutazione dei programmi, b) i verbali n. 1 dell'8 settembre 2025, n. 2 del 15 settembre 2025, n. 3 del 23 settembre 2025, n. 4 del 30 settembre 2025, n. 5 del 2 ottobre 2025, n. 6 dell'8 ottobre 2025, n. 7 del 14 ottobre 2025 della Commissione di valutazione ed allegate Check list, nonché il Verbale di riesame del 3 novembre 2025 della stessa Commissione, per i quali la parte ricorrente chiede a codesto Tribunale, in via istruttoria, di ordinarne l'esibizione all'Amministrazione resistente, con espressa riserva di formulare "motivi aggiunti".

Giustizia amministrativa202600359

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Esclusione definitiva dell’istanza presentata nell’ambito del Programma Nazionale Triennale della Pesca e dell’Acquacoltura 2025-2027, con conseguente mancata inclusione tra i beneficiari e approvazione delle graduatorie definitive

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che ha archiviato come inammissibile la propria istanza di partecipazione alla procedura di attuazione del Programma Nazionale Triennale della Pesca e dell’Acquacoltura 2025-2027, nonché la valutazione della Commissione integralmente recepita, i decreti di approvazione delle graduatorie e gli atti presupposti, inclusi il decreto di istituzione della Commissione e i relativi verbali. Dal testo dell’ordinanza emerge che sono stati dedotti profili di censura avverso l’esclusione e la valutazione amministrativa, con richiesta cautelare di sospensione degli atti e di adozione delle misure ritenute opportune. La ricorrente ha inoltre chiesto l’esibizione degli atti non pubblicati, riservandosi la proposizione di motivi aggiunti. Il contenuto specifico dei singoli motivi di ricorso non è riportato nell’ordinanza.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito le censure né ha svolto una valutazione compiuta del fumus boni iuris e del periculum in mora. Ha ritenuto che, per la natura della controversia e per i profili di censura dedotti, la causa non fosse compatibile con una delibazione sommaria propria della fase cautelare. Ha quindi accordato tutela mediante la sollecita fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., lasciando impregiudicata l’efficacia dei provvedimenti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Quando la controversia e i profili di censura non sono compatibili con una delibazione sommaria cautelare, il giudice può assicurare una tutela sollecita fissando la trattazione nel merito, senza sospendere l’efficacia degli atti impugnati.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando la natura della controversia o la complessità dei profili di censura impedisce una valutazione adeguata mediante delibazione sommaria, il giudice può tutelare l’interesse dedotto fissando sollecitamente la trattazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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