Ordinanza n. 1394/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -del provvedimento reiettivo del 22.12.2025 prot. mpi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0103736, con cui è stata rigettata la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero (SPAGNA), ai fini dell’esercizio della professione di docente nella scuola dell’infanzia nella specializzazione di sostegno – codice meccanografico ADAA, - del preavviso di rigetto recante invito a presentare osservazioni ex art. 10-bis L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.; - nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se sconosciuto e non comunicato alla odierna parte ricorrente; e per l’adozione di ogni altro provvedimento invocato nelle conclusioni di seguito enunciate e rassegnate;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in Spagna per l'esercizio della professione docente nella scuola dell'infanzia, specializzazione di sostegno, nonché il relativo preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 22 dicembre 2025, con cui è stata respinta la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai fini dell'insegnamento di sostegno nella scuola dell'infanzia, nonché il preavviso di rigetto adottato ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990 e gli atti connessi. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia del diniego. Il testo dell'ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento, ma dà atto che la domanda cautelare è stata valutata ai sensi dell'art. 55 c.p.a. e che la ricorrente non ha provato l'esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile imminente, non risultando titolare di un contratto di insegnamento in corso, essendo quello precedente scaduto il 1° febbraio 2026.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del periculum in mora. In particolare, ha ritenuto non dimostrato un pericolo imminente di pregiudizio grave e irreparabile, poiché la ricorrente non aveva provato di essere titolare di un contratto di insegnamento in corso e il contratto risultava scaduto il 1° febbraio 2026. Il giudice ha ritenuto superfluo esaminare il fumus boni iuris, essendo mancante il periculum. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della tipologia delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. n. 241/1990
invito a presentare osservazioni ex art. 10-bis L. n. 241/1990
La disposizione è richiamata quale base normativa del preavviso di rigetto impugnato, senza che l'ordinanza ne esamini la legittimità.
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la verifica dei presupposti cautelari; nel caso concreto il TAR ha escluso il periculum in mora e, per tale ragione, ha ritenuto superfluo esaminare il fumus boni iuris.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la mancata prova di un periculum in mora inteso come pericolo imminente di un pregiudizio grave e irreparabile è sufficiente a respingere la domanda cautelare, rendendo superfluo l'esame del fumus boni iuris.
- Quando la domanda cautelare riguarda il diniego di riconoscimento di un titolo abilitante estero ai fini dell'insegnamento, la scadenza del contratto di insegnamento precedentemente posseduto e l'assenza di prova di un rapporto in corso possono escludere il periculum in mora.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 34/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 1391/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 1392/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 1393/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 1395/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 1396/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →