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Ordinanza

Ordinanza n. 1393/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0104653.23-12-2025, notificato in pari data, recante rigetto dell'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico conseguito in Spagna; - della nota di preavviso di rigetto; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202600714

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento del titolo spagnolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico, unitamente al preavviso di rigetto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che ha rigettato l'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno didattico conseguito in Spagna, nonché il relativo preavviso di rigetto e gli atti connessi, chiedendone la sospensione cautelare. A un primo esame, il TAR ha rilevato che l'Amministrazione non sembra avere adeguatamente valutato la documentazione completa relativa all'iter formativo svolto all'estero, compreso il piano analitico del corso di studi, né l'esperienza professionale maturata dalla ricorrente nel settore. Il giudice ha inoltre considerato già superate dall'Adunanza plenaria le argomentazioni ostative fondate sull'assenza di natura abilitante del titolo. È stata contestata anche l'insufficiente rigorosità della motivazione sulle divergenze tra i programmi formativi, in relazione al diritto europeo sul riconoscimento dei titoli professionali, alla circolazione dei lavoratori e al rafforzamento del mercato interno. La ricorrente risulta titolare di un contratto di insegnamento sul sostegno a tempo determinato, con scadenza il 30 giugno 2026.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. e ha sospeso l'efficacia del provvedimento di diniego fino alla cessazione del contratto di insegnamento della ricorrente, fissata al 30 giugno 2026. Il fumus boni iuris è stato ravvisato nella possibile incompletezza della valutazione amministrativa della documentazione formativa e dell'esperienza professionale, nella rilevanza della precedente soluzione dell'Adunanza plenaria sull'irrilevanza dell'assenza di natura abilitante del titolo e nella necessità di una motivazione rigorosa sulle differenze formative, anche perché tali divergenze possono essere superate mediante adeguate misure compensative. Il periculum è stato collegato al rischio di pregiudizio derivante dal diniego per una docente già titolare di un contratto di sostegno in corso. La trattazione del merito sarà fissata separatamente qualora la ricorrente manifesti interesse. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione dei divergenti orientamenti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è stata applicata per riconoscere la sussistenza dei presupposti della tutela cautelare e sospendere il provvedimento impugnato fino alla cessazione del contratto di insegnamento.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito all'estero, l'amministrazione deve valutare in modo completo l'iter formativo, inclusi il piano analitico del corso di studi e l'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento.
  • L'assenza di natura abilitante del titolo estero non può costituire, di per sé, un argomento ostativo al suo riconoscimento quando la relativa questione sia stata già risolta dalla giurisprudenza dell'Adunanza plenaria.
  • Le divergenze tra il percorso formativo estero e quello nazionale devono essere motivate in modo rigoroso, anche alla luce dei principi europei sul riconoscimento dei titoli professionali e sulla libera circolazione dei lavoratori.
  • Le differenze formative tra ordinamenti possono essere colmate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative; il diniego non può prescindere dalla valutazione di tale possibilità.
  • In sede cautelare, la sospensione del diniego può essere limitata temporalmente alla scadenza del rapporto di insegnamento in corso, quando il pregiudizio allegato è connesso alla prosecuzione di tale rapporto.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrimato del diritto UE e disapplicazione

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