Ordinanza n. 1395/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del DECRETO N°94357 DEL 10.12.2025 del MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO inviato al ricorrente in data 16 dicembre 2025, di diniego della istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero per la classe di concorso sostegno ADSS (all.1), emanato in adempimento alla sentenza del TAR LAZIO Sezione Quarta Bis, n. 6152/2025, intervenuta a seguito di ricorso per silenzio inadempimento; del PREAVVISO DI DINIEGO dell'istanza di riconoscimento ai sensi dell'art 10 bis L.n°241/1990, inviato al ricorrente in data 27/11/2025; di ogni altro atto presupposto e conseguenziale ancorchè non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento di un titolo estero di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, unitamente al preavviso di diniego
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di diniego del riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero per la classe di concorso sostegno ADSS, adottato in esecuzione di una precedente sentenza resa su un ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, nonché il precedente preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990. In sede cautelare ha contestato, in sostanza, l'insufficiente valutazione della documentazione relativa all'iter formativo estero, compreso il piano analitico degli studi, e dell'esperienza professionale maturata nel settore; ha inoltre censurato il rilievo attribuito all'assenza di natura abilitante del titolo e la motivazione sulle divergenze tra i programmi formativi nazionale ed estero, deducendo la necessità di considerare il diritto europeo sul riconoscimento dei titoli professionali e la possibilità di superare eventuali differenze mediante misure compensative. Ha rappresentato, infine, il pregiudizio derivante dalla titolarità di un contratto di insegnamento sul sostegno a tempo determinato, con scadenza il 30 giugno 2026.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del diniego fino alla data di cessazione del contratto di insegnamento. A un primo e sommario esame, il giudice ha ritenuto che l'amministrazione non avesse adeguatamente valutato la documentazione completa sull'iter formativo estero, inclusi il piano analitico del corso, e l'esperienza professionale della ricorrente. Ha inoltre rilevato che le argomentazioni sull'assenza di natura abilitante del titolo erano già state risolte dall'Adunanza plenaria n. 18-22/2022 e che la motivazione sulle divergenze formative doveva essere rigorosa, in considerazione del sistema europeo di riconoscimento dei titoli professionali e degli obiettivi di rafforzamento del mercato interno e di libera circolazione dei lavoratori. Il TAR ha ritenuto che le differenze formative potessero essere superate mediante adeguate misure compensative e ha valorizzato il periculum derivante dal contratto di insegnamento in corso, con scadenza il 30 giugno 2026. Ha disposto la successiva fissazione dell'udienza di merito, subordinatamente alla manifestazione di interesse della ricorrente, e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Disciplina il preavviso di rigetto impugnato insieme al provvedimento definitivo di diniego.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa per la concessione della tutela cautelare; il giudice ha ritenuto sussistenti i relativi presupposti e ha sospeso il diniego fino alla cessazione del contratto di insegnamento.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito all'estero, l'amministrazione deve valutare in modo completo e concreto l'intero iter formativo, compreso il piano analitico degli studi, nonché l'esperienza professionale maturata dall'interessato nel settore di riferimento.
- Il diniego di riconoscimento fondato sulle divergenze tra i percorsi formativi nazionale ed estero deve essere sorretto da una motivazione rigorosa e rispettosa del sistema europeo di riconoscimento dei titoli professionali e degli obiettivi di rafforzamento del mercato interno e di libera circolazione dei lavoratori.
- Le differenze tra la formazione conseguita all'estero e quella richiesta dall'ordinamento nazionale possono essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative, anziché mediante un diniego non preceduto da una valutazione concreta della possibilità di colmare tali differenze.
- In sede cautelare, la sussistenza di un contratto di insegnamento a tempo determinato, prossimo alla scadenza, può integrare un elemento rilevante ai fini del periculum in mora e giustificare la sospensione temporanea del diniego fino alla cessazione del rapporto.
- L'assenza di natura abilitante del titolo estero non può essere posta a fondamento del diniego nei termini già esclusi dall'Adunanza plenaria nelle pronunce n. 18-22/2022.
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