Ordinanza n. 1392/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto n° prot. 104652 del 23.12.2025 notificato il 23.12.2025, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con la quale è stata rigettata l''istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento della qualifica professionale per l'insegnamento su posto di sostegno, acquisita in Albania; · dell'eventuale provvedimento recante il preavviso di rigetto ai sensi dell''art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, ove emanato; di ogni altro atto precedente o successivo di medesimo contenuto anche non formalmente notificato alla parte ricorrente, comunque connesso con il provvedimento impugnato, emesso nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della professione di docente conseguita all'estero.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale del riconoscimento della qualifica professionale albanese per l'insegnamento su posto di sostegno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto ministeriale del 23 dicembre 2025 con cui è stata rigettata l'istanza di riconoscimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.lgs. 206/2007, della qualifica professionale per l'insegnamento su posto di sostegno acquisita in Albania. Sono stati inoltre impugnati l'eventuale preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 e gli ulteriori atti connessi al procedimento. Il provvedimento è stato contestato nella fase cautelare, ma il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. All'esame sommario proprio della fase cautelare, ha ritenuto che la motivazione del diniego apparisse sufficientemente argomentata e fondata sulla carente qualità della qualifica sottoposta a riconoscimento. Ha quindi escluso, allo stato, profili di fondatezza del gravame e negato la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in ragione dei contrasti giurisprudenziali sulla questione.
Norme richiamate
art. 16, comma 1, d.lgs. 206/2007
La disposizione è indicata quale base normativa dell'istanza di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato in relazione all'eventuale preavviso di rigetto impugnato.
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della decisione sulla domanda cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può respingere la domanda di sospensione quando, a un primo e sommario esame, la motivazione del provvedimento impugnato risulti sufficientemente argomentata e non emergano apprezzabili profili di fondatezza del ricorso.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita all'estero, la carente qualità della qualifica sottoposta al riconoscimento può costituire, secondo una valutazione cautelare, fondamento idoneo del diniego ministeriale, purché il provvedimento risulti sufficientemente motivato.
- La compensazione delle spese della fase cautelare può essere disposta in presenza di contrasti giurisprudenziali sulla questione controversa.
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