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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01257/2025 del 18/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società a responsabilità limitata disposta dal Tribunale su richiesta del pubblico ministero e confermata in reclamo dalla Corte d’appello. La società ha proposto ricorso per cassazione articolando otto motivi. In sintesi, ha contestato: 1) la procedibilità dell’istanza del pubblico ministero per asserita mancanza di prova della rituale notificazione del ricorso e per presunta rinuncia implicita del P.M. derivante dalla mancata partecipazione all’udienza prefallimentare; 2) la legittimità dei poteri istruttori officiosi esercitati dal tribunale, con richiesta di documentazione all’Agenzia delle entrate; 3) la legittimazione del P.M. a richiedere il fallimento, sostenendo che la notizia di insolvenza non fosse stata appresa nell’ambito di un procedimento penale o comunque in modo idoneo ai sensi dell’art. 7 l.fall.; 4) l’assoggettabilità della società a fallimento, poiché la stessa avrebbe svolto soltanto attività di gestione di un immobile in locazione e non vera attività commerciale; 5) l’accertamento di un patrimonio netto negativo, contestando il criterio di valutazione adottato e invocando l’esclusione di una specifica riserva negativa dal patrimonio netto civilistico; 6) la valutazione dell’incapacità di adempiere, sostenendo che la società poteva contare anche su apporti dei soci e su altre forme di sostegno finanziario; 7) l’apprezzamento secondo cui la vendita dell’unico immobile avrebbe compromesso la continuità aziendale, affermando invece che la cessione sarebbe stata la soluzione per pagare i debiti; 8) l’omesso esame del fatto decisivo relativo alla necessità di ricorrere al finanziamento dei soci come unica alternativa concretamente disponibile per far fronte alle obbligazioni. La Corte di cassazione ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i primi due motivi, infondato il terzo, inammissibile il quarto e inammissibili o infondati i motivi dal quinto all’ottavo, confermando che la società era fallibile e che lo stato di insolvenza era correttamente desunto dall’incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione della società, confermando la sentenza della Corte d’appello che aveva rigettato il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento. Ha ritenuto che: la mancata partecipazione del pubblico ministero all’udienza non equivalesse a rinuncia all’istanza; la mancata deduzione tempestiva della questione sulla notifica impedisse di prospettarla per la prima volta in cassazione; i poteri istruttori del tribunale non fossero censurabili in mancanza di specifica incidenza sulla decisione; il pubblico ministero fosse legittimato a presentare l’istanza fallimentare quando la notitia decoctionis sia appresa nell’ambito di attività istituzionali, anche in relazione a indagini penali o atti trasmessi ad altro titolo; una società costituita in forma commerciale è assoggettabile a fallimento anche se non svolge concretamente attività d’impresa; per la società non in liquidazione l’insolvenza va accertata in base all’incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni, e non sulla sola base della liquidazione dell’attivo; le ulteriori doglianze miravano solo a una rivalutazione del merito, preclusa in cassazione. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese al fallimento controricorrente ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6 l.fall.

    richiamato per contestare la legittimazione e la procedibilità dell’istanza di fallimento; la Corte lo applica nel quadro della disciplina delle iniziative per la dichiarazione di fallimento.

  • art. 7 l.fall.

    la Corte ribadisce che il pubblico ministero è legittimato a richiedere il fallimento quando abbia istituzionalmente appreso la notitia decoctionis nell’ambito delle sue competenze; la legittimazione non richiede necessariamente un procedimento penale formale né l’iscrizione di una notitia criminis.

  • art. 15 l.fall.

    la Corte afferma che, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, è sufficiente la rituale notificazione del ricorso all’imprenditore; la mancata partecipazione del P.M. all’udienza non implica rinuncia e i poteri istruttori officiosi del tribunale trovano legittimazione nella norma.

  • art. 1 l.fall.

    richiamato per l’assoggettabilità a fallimento e per i presupposti soggettivi della procedura.

  • art. 5 l.fall.

    la Corte ribadisce che lo stato di insolvenza va desunto dall’incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni; per la società non in liquidazione non basta la mera consistenza dell’attivo o una valutazione liquidatoria astratta.

  • art. 2195 c.c.

    richiamato per la qualifica commerciale della società e per l’assoggettabilità a fallimento indipendentemente dall’effettivo esercizio dell’attività commerciale.

  • art. 2426, comma 1, n. 11-bis c.c.

    invocato dalla ricorrente sul criterio di valutazione del patrimonio netto; la Corte non accoglie la censura perché la questione non incide sulla ratio decisoria relativa all’insolvenza.

  • art. 2482-bis c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l’esclusione di una riserva negativa dal patrimonio netto civilistico; la censura è ritenuta inammissibile o comunque non decisiva.

  • art. 2482-ter c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel medesimo quadro relativo al patrimonio netto.

  • art. 2446 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per le perdite rilevanti del capitale sociale.

  • art. 2447 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.

  • art. 2467 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la rilevanza dei finanziamenti soci come strumenti di sostegno finanziario, ma la Corte osserva che ciò non esclude di per sé l’insolvenza.

  • art. 360 bis, comma 1, c.p.c.

    la Corte dichiara inammissibile il motivo che contrasta con giurisprudenza consolidata senza offrire elementi per mutare orientamento.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per limitare il sindacato di legittimità sul fatto e sull’apprezzamento delle circostanze di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento promosso dal pubblico ministero, è sufficiente che il ricorso sia ritualmente notificato all’imprenditore; la mancata presenza del P.M. all’udienza prefallimentare non equivale, di per sé, a rinuncia o desistenza dall’istanza.
  • La notitia decoctionis legittimante l’iniziativa del pubblico ministero può essere appresa nell’ambito di attività istituzionali svolte in procedimenti penali, indagini o altri atti rientranti nelle sue competenze; non è necessario che esista una notitia criminis formalmente iscritta, né che il procedimento penale abbia esito favorevole o sfoci necessariamente in un reato.
  • I poteri istruttori officiosi del tribunale fallimentare sono ammessi, ma la censura in cassazione richiede di spiegare in modo specifico quale incidenza concreta il vizio procedurale abbia avuto sulla decisione; in difetto di tale incidenza la doglianza è inammissibile.
  • Una società costituita in forma commerciale è assoggettabile a fallimento anche se, in concreto, non abbia svolto attività d’impresa in senso operativo, poiché la qualità di imprenditore commerciale si collega alla costituzione e all’oggetto sociale.
  • Per la società non in liquidazione, lo stato di insolvenza va accertato in base all’incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali di pagamento; non conta, come criterio decisivo, la mera possibilità astratta di alienare l’attivo patrimoniale per pagare i debiti.
  • Ai fini dell’insolvenza, i beni e i crediti vanno considerati in rapporto alla loro concreta attitudine a costituire mezzi normali di pagamento, non solo in base a valori contabili o di mercato.
  • La disponibilità di apporti dei soci o di forme di sostegno finanziario non esclude automaticamente l’insolvenza, se la società non è in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni alle scadenze.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti storici già apprezzati dal giudice di merito, salvo i limiti stretti del vizio motivazionale tipizzato dall’art. 360, n. 5 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeGiurisdizioneImplicazione fallimentare
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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