Cassazione Penale, Sentenza n. 27604/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva confermato le loro condanne per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per plurimi episodi di favoreggiamento (art. 12 TU Imm.), censurando in particolare: vizio di motivazione sulla configurazione dell'associazione (mancanza di accordo stabile), insufficiente prova della condizione di clandestinità e dell'effettivo ingresso in Francia dei trasportati, mancato riconoscimento della circostanza attenuante di partecipazione minima (art. 114 c.p.), mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e vizio nella quantificazione delle aggravanti e delle pene accessorie/continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi come infondati. Ha ritenuto corretta la ricostruzione di merito circa l'esistenza dell'organizzazione e il ruolo di ciascuno, ha confermato che il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è perfezionato dagli atti diretti a procurare l'ingresso senza che sia necessario dimostrare l'effettivo ingresso, e ha ritenuto adeguata la motivazione del diniego delle attenuanti e delle altre censure. Conseguentemente sono state confermate le condanne come disposto in primo e secondo grado (con le riduzioni già operate per altri concorrenti).
Norme richiamate
art. 12 Testo unico immigrazione (TU Imm.)
Il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è considerato reato di pericolo/consumazione anticipata e si perfeziona con il compimento di atti diretti a procurare l'ingresso: non è necessario provare l'effettivo ingresso nel territorio di destinazione
La circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza richiede che il contributo del reo sia di efficacia causale marginale e trascurabile; la mera minore rilevanza rispetto ad altri correi non è sufficiente
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Il giudice d'appello deve confrontarsi con i motivi di impugnazione esprimendo una valutazione specifica; il rinvio motivazionale alla sentenza di primo grado è ammissibile solo se integra effettivamente e specificamente le censure d'appello
Riferimento agli effetti del rito abbreviato sulla determinazione della pena e sulla motivazione: il procedimento abbreviato incide sul sindacato e sulla motivazione, ma non esclude il necessario esame delle censure d'appello
L'attenuante per danno di lieve entità non è applicabile quando l'offesa riguarda interessi diversi dal solo patrimonio (es. ordine pubblico), come nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
Principi relativi alla determinazione della pena per continuazione: il giudice deve individuare il reato più grave, determinare la pena base e motivare gli aumenti per ciascun reato satellite in modo proporzionato; il dettaglio motivazionale richiesto dipende dall'entità degli aumenti
Massime di principio
- Per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12 TU Imm.) è sufficiente dimostrare atti 'diretti a procurare l'ingresso': non è necessario provare che i trasportati siano effettivamente penetrati nello Stato straniero.
- Le intercettazioni telefoniche, i servizi di osservazione e riscontri sistematici (luoghi di ritrovo, tariffe, ruoli ripetuti) costituiscono prova idonea a dimostrare l'esistenza di un'organizzazione e la responsabilità individuale degli aderenti.
- Per ottenere l'attenuante di partecipazione minima (art. 114 c.p.) è necessario dimostrare che il contributo dell'imputato abbia rilevanza causale così marginale da essere trascurabile rispetto all'intero evento criminoso; la mera minore incidenza rispetto ad altri partecipanti non è sufficiente.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche dev'essere motivato ma il giudice non è tenuto ad elencare e valutare ogni elemento positivo proposto dall'imputato; è sufficiente l'indicazione delle ragioni ostative di preponderante rilievo.
- In sede d'appello la motivazione 'per relationem' alla sentenza di primo grado è ammessa solo se la decisione di secondo grado si confronta in modo riconoscibile e specifico con le censure proposte; altrimenti sussiste vizio di motivazione.
- La modesta entità del compenso percepito dai favorenti non esclude automaticamente la sussistenza dell'aggravante del fine di profitto né l'illiceità del fatto quando l'interesse protetto è anche l'ordine pubblico.
- Nella determinazione della pena per fatti continuati il giudice deve esplicitare la scelta del reato-guida e motivare gli aumenti per ciascun reato satellite in maniera proporzionata: il dettaglio richiesto cresce con l'entità degli aumenti.
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