Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27604/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che aveva confermato le loro condanne per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per plurimi episodi di favoreggiamento (art. 12 TU Imm.), censurando in particolare: vizio di motivazione sulla configurazione dell'associazione (mancanza di accordo stabile), insufficiente prova della condizione di clandestinità e dell'effettivo ingresso in Francia dei trasportati, mancato riconoscimento della circostanza attenuante di partecipazione minima (art. 114 c.p.), mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e vizio nella quantificazione delle aggravanti e delle pene accessorie/continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi come infondati. Ha ritenuto corretta la ricostruzione di merito circa l'esistenza dell'organizzazione e il ruolo di ciascuno, ha confermato che il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è perfezionato dagli atti diretti a procurare l'ingresso senza che sia necessario dimostrare l'effettivo ingresso, e ha ritenuto adeguata la motivazione del diniego delle attenuanti e delle altre censure. Conseguentemente sono state confermate le condanne come disposto in primo e secondo grado (con le riduzioni già operate per altri concorrenti).

Norme richiamate

  • art. 12 Testo unico immigrazione (TU Imm.)

    Il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è considerato reato di pericolo/consumazione anticipata e si perfeziona con il compimento di atti diretti a procurare l'ingresso: non è necessario provare l'effettivo ingresso nel territorio di destinazione

  • art. 114 cod. pen.

    La circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza richiede che il contributo del reo sia di efficacia causale marginale e trascurabile; la mera minore rilevanza rispetto ad altri correi non è sufficiente

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Il giudice d'appello deve confrontarsi con i motivi di impugnazione esprimendo una valutazione specifica; il rinvio motivazionale alla sentenza di primo grado è ammissibile solo se integra effettivamente e specificamente le censure d'appello

  • art. 599 cod. proc. pen.

    Riferimento agli effetti del rito abbreviato sulla determinazione della pena e sulla motivazione: il procedimento abbreviato incide sul sindacato e sulla motivazione, ma non esclude il necessario esame delle censure d'appello

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    L'attenuante per danno di lieve entità non è applicabile quando l'offesa riguarda interessi diversi dal solo patrimonio (es. ordine pubblico), come nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

  • art. 81 e art. 133 cod. pen.

    Principi relativi alla determinazione della pena per continuazione: il giudice deve individuare il reato più grave, determinare la pena base e motivare gli aumenti per ciascun reato satellite in modo proporzionato; il dettaglio motivazionale richiesto dipende dall'entità degli aumenti

Massime di principio

  • Per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12 TU Imm.) è sufficiente dimostrare atti 'diretti a procurare l'ingresso': non è necessario provare che i trasportati siano effettivamente penetrati nello Stato straniero.
  • Le intercettazioni telefoniche, i servizi di osservazione e riscontri sistematici (luoghi di ritrovo, tariffe, ruoli ripetuti) costituiscono prova idonea a dimostrare l'esistenza di un'organizzazione e la responsabilità individuale degli aderenti.
  • Per ottenere l'attenuante di partecipazione minima (art. 114 c.p.) è necessario dimostrare che il contributo dell'imputato abbia rilevanza causale così marginale da essere trascurabile rispetto all'intero evento criminoso; la mera minore incidenza rispetto ad altri partecipanti non è sufficiente.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche dev'essere motivato ma il giudice non è tenuto ad elencare e valutare ogni elemento positivo proposto dall'imputato; è sufficiente l'indicazione delle ragioni ostative di preponderante rilievo.
  • In sede d'appello la motivazione 'per relationem' alla sentenza di primo grado è ammessa solo se la decisione di secondo grado si confronta in modo riconoscibile e specifico con le censure proposte; altrimenti sussiste vizio di motivazione.
  • La modesta entità del compenso percepito dai favorenti non esclude automaticamente la sussistenza dell'aggravante del fine di profitto né l'illiceità del fatto quando l'interesse protetto è anche l'ordine pubblico.
  • Nella determinazione della pena per fatti continuati il giudice deve esplicitare la scelta del reato-guida e motivare gli aumenti per ciascun reato satellite in maniera proporzionata: il dettaglio richiesto cresce con l'entità degli aumenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.