Cassazione Penale, Sentenza n. 27517/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di archiviazione (per particolare tenuità del fatto) con censura principale circa l'applicazione dell'art. 20-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110 alla sciabola da cavalleria (sostiene che le armi da taglio non rientrano nella previsione) e contestazione della qualificazione del fratello convivente come "persona imperita nel maneggio" basata esclusivamente sull'assenza di titolo abilitativo; inoltre contestazione della rilevanza attribuita dal GIP all'ubicazione isolata dell'abitazione
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato in parte: ha affermato che l'omessa custodia di armi da taglio non rientra nella previsione dell'art. 20-bis (quindi la sciabola non poteva essere trattata come arma soggetta a quella norma) e ha censurato la decisione del GIP che aveva qualificato il fratello come "imperito" sulla sola base dell'assenza di titolo di detenzione, senza adeguata valutazione delle condizioni concrete. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata (nella parte affetta dai vizi rilevati) e ha disposto il rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova per un nuovo esame libero nel merito ma privo dei vizi indicati. L'ordinanza è stata sostanzialmente confermata quanto al fucile Winchester rinvenuto in condizioni particolarmente pericolose, mentre è stata annullata la valutazione e la confisca riferita alle altre armi nella parte viziata dall'errata qualificazione e dall'errata estensione dell'art. 20-bis.
Norme richiamate
Richiamato in riferimento alla archiviazione per particolare tenuità del fatto che il GIP ha disposto a seguito di opposizione dell'indagato
art. 20-bis, legge 18 aprile 1975, n. 110
L'omessa custodia di armi da taglio non rientra nella previsione dell'art. 20 bis della legge 18 aprile 1975, n. 110 che deve intendersi riferita alle sole armi da sparo
La Corte conferma l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui la norma riguarda esclusivamente le armi da sparo; le armi da taglio (es. sciabola) non rientrano nella fattispecie
art. 240, secondo comma, cod. pen.
Norma invocata dal GIP per la confisca obbligatoria degli oggetti sequestrati; la Corte ha tuttavia annullato la confisca nella parte viziata dall'errata qualificazione delle circostanze
art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.; art. 111 Cost.
L'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa, ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell'indagato, è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost.
Confermata la possibilità di impugnare in Cassazione l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità, quando vi sia un interesse concreto ad ottenerne la rimozione (ad es. per ottenere la restituzione o evitare la confisca)
Massime di principio
- Le armi da taglio (es. sciabole) non rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 20-bis della legge 110/1975, che si riferisce alle sole armi da sparo; quindi non possono essere valutate sotto quella fattispecie penale
- L'assenza di un titolo abilitativo alla detenzione NON equivale automaticamente a qualificare una persona come "imperita nel maneggio": per qualificare l'imperizia è necessaria una valutazione concreta e motivata delle condizioni personali (età, salute fisica/psichica, esperienza, titolo di studio, eventuale vissuto criminoso, ecc.)
- Nella verifica della omessa custodia ai fini dell'art. 20-bis va valutata la capacità della custodia di impedire l'accesso e l'impossessamento da parte di persone 'imperite' o soggetti per i quali esista un concreto pericolo; aspetti generici come l'ubicazione isolata dell'immobile non possono sostituire una valutazione puntuale sulla custodia e sulle qualità delle persone conviventi
- La confisca obbligatoria ex art. 240 può essere disposta se ricorrono le condizioni previste dalla legge, ma la sua imposizione a seguito di archiviazione per particolare tenuità va valutata con attenzione e può essere oggetto di controllo in Cassazione se il provvedimento è viziato nel ragionamento giuridico
- Il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità è ammissibile per violazione di legge, purché il ricorrente abbia un interesse concreto e attuale (ad es. per ottenere l'annullamento della confisca)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27518/2025 del 28/07/2025
- Sentenza penale · 28 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27519/2025 del 28/07/2025
- Sentenza penale · 28 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27520/2025 del 28/07/2025
- Sentenza penale · 28 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27570/2025 del 28/07/2025
- Sentenza penale · 28 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27571/2025 del 28/07/2025
- Sentenza penale · 28 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 27572/2025 del 28/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →