Cassazione Penale, Sentenza n. 27570/2025 del 28/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con due motivi principali: (1) violazione dell'art. 624-bis c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che mancava l'elemento oggettivo del furto (non sarebbe avvenuta materiale apprensione dei beni da parte sua) e il dolo specifico (profitto diretto), dal momento che egli non sarebbe mai entrato in contatto coi beni ma si sarebbe limitato a consegnare le chiavi e incaricare terzi; (2) vizio di motivazione in relazione alla riqualificazione subordinata del fatto ai sensi dell'art. 392 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni), contestando la valutazione circa i canoni corrisposti e la finalità perseguita dall'imputato con la consegna delle chiavi e lo svuotamento del garage.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: la responsabilità per il reato di cui all'art. 624-bis c.p. può sussistere anche quando l'imputato, disponendo delle chiavi, autorizza terzi allo svuotamento e si pone come determinatore e fornitore del mezzo d'accesso, realizzando così l'impossessamento e il dolo di profitto inteso come volontà di disporre direttamente delle cose. Ha altresì ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo: la condotta non rientrava nella fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, perché l'atto consentito dall'imputato (autorizzare terzi a prendere i beni) non era riconducibile alla tutela che l'agente avrebbe potuto ottenere con un'azione giudiziale sullo sgombero. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore della parte civile, liquidate in euro 3.840,00 oltre accessori.
Norme richiamate
La Corte interpreta la fattispecie in senso estensivo: l'impossessamento può essere realizzato anche disponendo delle chiavi e autorizzando terzi allo svuotamento, così delineando responsabilità sia morale (determinatore) sia materiale (fornitore del mezzo d'accesso); il dolo di "profitto" è valutato come volontà di disporre immediatamente delle res (uso, godimento, conservazione, o compimento di atti dispositivi).
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede che la pretesa dell'agente coincida perfettamente con l'oggetto della tutela che l'ordinamento può fornire; nel caso concreto l'autorizzazione a disporre dei beni non equivaleva alla tutela che si sarebbe ottenuta con il ricorso al giudice (sgombero), quindi la fattispecie non si applica.
art. 626 cod. pen. (richiamato)
Richiamato come parametro interpretativo per distinguere finalità di uso momentaneo e profitto: il profitto rilevante è quello direttamente connesso alla costituzione della signoria sulla res, non quello conseguente per vie indirette.
Norma processuale richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente.
Giurisprudenza (Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023)
Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023, C., Rv. 285145 - 01
Richiamata per precisare la nozione di "profitto" nel delitto di furto e confermare che il vantaggio rilevante è quello immediatamente tratto dall'impossessamento e dalla costituzione della signoria sulla cosa.
Giurisprudenza (Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014 - Angelotti)
Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014 - dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589 - 01
Richiamata sulla definizione della pretesa nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni: la pretesa attuata deve corrispondere all'oggetto della tutela fornita dall'ordinamento.
Giurisprudenza (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016 - Altoè)
Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01
Richiamata per chiarire i limiti del vizio di motivazione censurabile in cassazione (distinzione tra errata qualificazione giuridica e mera ricostruzione dei fatti).
Massime di principio
- La cessione delle chiavi o l'autorizzazione a terzi ad accedere e asportare beni può integrare l'impossessamento ai fini del reato di furto quando l'agente, disponendo del mezzo d'accesso, concorra moralmente e materialmente all'amotio.
- Il "profitto" richiesto dal tipo di furto va inteso come vantaggio immediato derivante dalla costituzione della signoria sulla cosa (uso, godimento, conservazione o atto dispositivo), non come un beneficio eventuale o mediato da passaggi successivi.
- La sussistenza dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede che la condotta dell'agente riproduca esattamente l'oggetto della tutela che l'ordinamento avrebbe potuto garantire mediante vie legali; atti di disposizione o autorizzazione a terzi non sempre rientrano in tale fattispecie.
- In giudizio di legittimità le censure sulla qualificazione giuridica del fatto sono valutate separatamente dalle critiche alla ricostruzione fattuale; una motivazione ritenuta coerente nella sua complessità esclude l'annullamento per contraddittorietà formale.
- La prescrizione del reato non preclude la conferma degli effetti civili di una pronuncia di condanna pregressa e non impedisce la valutazione penale della condotta ai fini della responsabilità civile.
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