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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27570/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con due motivi principali: (1) violazione dell'art. 624-bis c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che mancava l'elemento oggettivo del furto (non sarebbe avvenuta materiale apprensione dei beni da parte sua) e il dolo specifico (profitto diretto), dal momento che egli non sarebbe mai entrato in contatto coi beni ma si sarebbe limitato a consegnare le chiavi e incaricare terzi; (2) vizio di motivazione in relazione alla riqualificazione subordinata del fatto ai sensi dell'art. 392 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni), contestando la valutazione circa i canoni corrisposti e la finalità perseguita dall'imputato con la consegna delle chiavi e lo svuotamento del garage.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: la responsabilità per il reato di cui all'art. 624-bis c.p. può sussistere anche quando l'imputato, disponendo delle chiavi, autorizza terzi allo svuotamento e si pone come determinatore e fornitore del mezzo d'accesso, realizzando così l'impossessamento e il dolo di profitto inteso come volontà di disporre direttamente delle cose. Ha altresì ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo: la condotta non rientrava nella fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, perché l'atto consentito dall'imputato (autorizzare terzi a prendere i beni) non era riconducibile alla tutela che l'agente avrebbe potuto ottenere con un'azione giudiziale sullo sgombero. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore della parte civile, liquidate in euro 3.840,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    La Corte interpreta la fattispecie in senso estensivo: l'impossessamento può essere realizzato anche disponendo delle chiavi e autorizzando terzi allo svuotamento, così delineando responsabilità sia morale (determinatore) sia materiale (fornitore del mezzo d'accesso); il dolo di "profitto" è valutato come volontà di disporre immediatamente delle res (uso, godimento, conservazione, o compimento di atti dispositivi).

  • art. 392 cod. pen.

    Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede che la pretesa dell'agente coincida perfettamente con l'oggetto della tutela che l'ordinamento può fornire; nel caso concreto l'autorizzazione a disporre dei beni non equivaleva alla tutela che si sarebbe ottenuta con il ricorso al giudice (sgombero), quindi la fattispecie non si applica.

  • art. 626 cod. pen. (richiamato)

    Richiamato come parametro interpretativo per distinguere finalità di uso momentaneo e profitto: il profitto rilevante è quello direttamente connesso alla costituzione della signoria sulla res, non quello conseguente per vie indirette.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata per la condanna alle spese processuali del ricorrente.

  • Giurisprudenza (Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023)

    Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023, C., Rv. 285145 - 01

    Richiamata per precisare la nozione di "profitto" nel delitto di furto e confermare che il vantaggio rilevante è quello immediatamente tratto dall'impossessamento e dalla costituzione della signoria sulla cosa.

  • Giurisprudenza (Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014 - Angelotti)

    Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014 - dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589 - 01

    Richiamata sulla definizione della pretesa nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni: la pretesa attuata deve corrispondere all'oggetto della tutela fornita dall'ordinamento.

  • Giurisprudenza (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016 - Altoè)

    Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01

    Richiamata per chiarire i limiti del vizio di motivazione censurabile in cassazione (distinzione tra errata qualificazione giuridica e mera ricostruzione dei fatti).

Massime di principio

  • La cessione delle chiavi o l'autorizzazione a terzi ad accedere e asportare beni può integrare l'impossessamento ai fini del reato di furto quando l'agente, disponendo del mezzo d'accesso, concorra moralmente e materialmente all'amotio.
  • Il "profitto" richiesto dal tipo di furto va inteso come vantaggio immediato derivante dalla costituzione della signoria sulla cosa (uso, godimento, conservazione o atto dispositivo), non come un beneficio eventuale o mediato da passaggi successivi.
  • La sussistenza dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede che la condotta dell'agente riproduca esattamente l'oggetto della tutela che l'ordinamento avrebbe potuto garantire mediante vie legali; atti di disposizione o autorizzazione a terzi non sempre rientrano in tale fattispecie.
  • In giudizio di legittimità le censure sulla qualificazione giuridica del fatto sono valutate separatamente dalle critiche alla ricostruzione fattuale; una motivazione ritenuta coerente nella sua complessità esclude l'annullamento per contraddittorietà formale.
  • La prescrizione del reato non preclude la conferma degli effetti civili di una pronuncia di condanna pregressa e non impedisce la valutazione penale della condotta ai fini della responsabilità civile.

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