Cassazione Penale, Sentenza n. 27519/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Florea impugnava l'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di rideterminazione della pena complessiva da espiare. Il ricorrente sosteneva che il provvedimento del pubblico ministero (ordine di esecuzione delle pene concorrenti) incide direttamente sulla libertà personale e che, perciò, il giudice dell'esecuzione era tenuto a esaminare le sue doglianze nelle forme previste dall'art. 666 c.p.p., instaurando il contraddittorio o comunque chiedendo il parere della Procura, e non poteva ritenere precluso il suo potere per la presunta natura amministrativa dell'atto impugnato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale di Pavia per un nuovo giudizio. La Corte ha affermato che il giudice dell'esecuzione è competente a conoscere di tutte le questioni che incidono sull'efficacia della decisione irrevocabile (incluso il computo delle pene e la determinazione della pena da eseguire) e, ove necessario, può sostituirsi al pubblico ministero e formare un nuovo cumulo aggiornato; la natura "amministrativa" dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 663 c.p.p. non esclude il controllo giurisdizionale del giudice dell'esecuzione. Il Tribunale deve ora riesaminare la questione previa instaurazione del contraddittorio e libero nel merito.
Norme richiamate
Riconosciuto come disciplina dell'ordine di esecuzione di pene concorrenti non eliminante la funzione di controllo del giudice dell'esecuzione: l'ordine del pubblico ministero è rimovibile/revocabile dal PM ma la sua natura amministrativa non impedisce al giudice dell'esecuzione di intervenire quando necessario.
Secondo la Corte il giudice dell'esecuzione ha i poteri previsti dall'art. 666, comma 5, per determinare la pena da eseguire, accertare presofferti e, se del caso, formare un nuovo cumulo aggiornato e corretto; pertanto deve esaminare le doglianze dell'interessato e può provvedere direttamente.
Norme richiamate rispetto al computo delle pene: la Corte rileva che le questioni preliminari o pregiudiziali rilevanti per il computo non possono essere semplicemente demandate al PM, essendo compito del giudice dell'esecuzione dirimere i problemi attinenti all'esecuzione e al calcolo della pena residua.
Massime di principio
- La natura amministrativa di un ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero non esclude il sindacato del giudice dell'esecuzione: il giudice può essere chiamato a intervenire e a determinare la pena da eseguire.
- Se il pubblico ministero non adegua o non risponde alle richieste del condannato circa la non eseguibilità di alcuni titoli, il condannato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione anche senza limiti di tempo.
- Il giudice dell'esecuzione, nell'esaminare contestazioni sul cumulo o sul computo delle pene, deve instaurare il contraddittorio e può, avvalendosi dei poteri previsti dall'art. 666 c.p.p., formare un nuovo cumulo e determinare periodi di presofferto necessari per stabilire la pena residua.
- In casi analoghi è consigliabile prima sollecitare il pubblico ministero (organo funzionalmente competente per l'emissione dell'ordine), ma se non si ottiene risposta o si ritiene insufficiente l'atto del PM, si può tempestivamente promuovere incidente di esecuzione avanti al giudice dell'esecuzione.
- Le questioni preliminari o pregiudiziali rispetto al semplice computo delle pene devono essere risolte dal giudice dell'esecuzione e non possono essere eluse per la sola attribuzione di natura amministrativa dell'atto impugnato.
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