Cassazione Penale, Sentenza n. 27520/2025 del 28/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano del 06/02/2025 che ha rigettato l'appello contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 02/12/2024, con cui è stata dichiarata eseguibile la misura di sicurezza della libertà vigilata per due anni (misura applicata in via più ampia con sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 06/10/2021). Il ricorrente, assistito dall'avv. Salvatore Silvestro, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 c.1 lett. b) ed e) c.p.p.), sostenendo che il Tribunale ha sovrastimato elementi a suo carico e non ha adeguatamente valutato elementi favorevoli: la remota epoca dei fatti, l'assenza di pendenze per fatti recenti, il buon comportamento carcerario e la scarsa attendibilità/apoditticità delle informazioni delle forze dell'ordine sui suoi presunti legami con l'organizzazione criminale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Ha richiamato i criteri di legge per l'accertamento della pericolosità sociale e del giudizio prognostico (art. 203 c.p. e artt. 207-208 c.p.), confermando che la discrezionalità del Magistrato/Tribunale di sorveglianza ha come limite la coerenza con i dati istruttori e l'assenza di profili di irrazionalità. Nel caso concreto il Tribunale di sorveglianza ha adeguatamente motivato il proprio convincimento richiamando il consistente curriculum criminale, la rilevanza della posizione ricoperta nell'ambito della compagine mafiosa, l'applicazione di precedenti misure di prevenzione (sorveglianza speciale nel 2000), i contatti con esponenti di primo piano e la persistenza di atteggiamenti minimizzanti e di scarsa adesione ai valori di legalità. Tali elementi, unitamente alla scelta di mantenere la residenza nell'area di origine, giustificano la misura di libertà vigilata al momento del riacquisto della libertà. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a 3.000,00 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Stabilisce la necessità di accertare la pericolosità sociale per l'applicazione di misure di sicurezza; la Corte ricorda che l'applicazione a pena espiata richiede un giudizio prognostico sulla propensione a delinquere.
Collega le modalità di verifica della pericolosità sociale alle norme procedurali e sostanziali; la Corte indica che il giudizio deve essere aggiornato quando intercorre tempo tra sentenza e esecuzione.
Prevede elementi e criteri per la determinazione della pericolosità sociale; la Corte lo richiama come base normativa per il giudizio prognostico.
Attribuisce competenza al Magistrato di sorveglianza; la Corte conferma che quest'ultimo deve attualizzare il giudizio di pericolosità quando necessario.
Regola l'appello al Tribunale di sorveglianza; la Corte sottolinea che il Tribunale esercita discrezionalità vincolata alla coerenza probatoria.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme di cassazione invocate dal ricorrente per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto le censure manifestamente infondate e quindi il ricorso inammissibile.
Stabilisce le conseguenze dell'inammissibilità; la Corte, richiamando la giurisprudenza costituzionale, ha disposto l'onere delle spese e il versamento alla cassa delle ammende.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per affermare che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto il ricorso con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; ciò ha impatto sul trattamento delle spese.
Massime di principio
- La misura di sicurezza della libertà vigilata a pena espiata richiede un giudizio prognostico sulla pericolosità sociale: si valutano non solo i fatti di reato ma anche la storia personale, le posizioni rivestite in contesti criminali e comportamenti successivi.
- La discrezionalità del Magistrato e del Tribunale di sorveglianza è ampia ma vincolata alla coerenza logico-probatoria: decisioni ben motivate e prive di contraddizioni razionali non sono sindacabili in cassazione se le censure sono meramente alternative o di diversa valutazione.
- Elementi favorevoli (remota commissione dei reati, assenza di pendenze recenti, buon comportamento carcerario) possono attenuare il giudizio prognostico ma non lo escludono se sussistono elementi forti contrari (rilevante ruolo nella criminalità organizzata, precedenti misure di prevenzione, persistenti legami territoriali e sociali).
- L'attendibilità e la concretezza delle informazioni d'organo (forze dell'ordine) rilevano, ma la loro apoditticità può essere censurata solo se emerge una chiara irragionevolezza nella valutazione: la Corte richiede coerenza argomentativa, non l'assenza di ogni elemento critico.
- In cassazione il sindacato si limita a violazioni di legge e a vizi della motivazione evidenti: un apprezzamento prognostico documentato e logico è difficilmente ribaltabile.
- Nelle situazioni simili, è utile per il ricorrente documentare con precisione elementi attenuanti recenti e concreti (supporto sociale nuovo, riverifiche negative di collegamenti criminali, attività reintegrative, relazioni penitenziarie positive) per contrastare efficacemente il convincimento basato su un percorso criminale consistente.
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