Cassazione Penale, Sentenza n. 27518/2025 del 28/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento come "presofferto" del periodo dal 9/02/2023 al 15/11/2024 durante il quale era sottoposto all'obbligo di dimora nel comune di Catania con il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione tra le ore 19:00 e le ore 6:30 e con l'obbligo di presentarsi quotidianamente alla P.G. alle ore 18:00. Sosteneva che tale regime, pur formalmente non detentivo, si era di fatto concretizzato in una permanenza domiciliare continua (11 ore e 30 minuti) così compressiva della libertà di movimento da essere assimilabile agli arresti domiciliari e quindi meritevole di scomputo ai fini dell'esecuzione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando l'ordinanza della Corte d'appello che aveva rigettato la richiesta. La Cassazione ha richiamato il suo orientamento consolidato secondo cui l'obbligo di dimora può essere equiparato alla detenzione ai fini dello scomputo della pena solo se l'obbligo di permanenza domiciliare è imposto per un arco temporale e con modalità tali da eccedere le esigenze cautelari e il tempo ordinariamente trascorso in casa per necessità di vita e riposo. Nel caso concreto la permanenza coincidente in massima parte con l'orario notturno (di norma trascorso in ambito domestico) e la mancanza di elementi che dimostrassero l'arbitrarietà dell'imposizione hanno reso infondata la domanda. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 657 cod. proc. pen.
La norma regola il computo delle misure cautelari sulla pena da eseguire; la giurisprudenza di legittimità interpreta che l'obbligo di dimora non è automaticamente "fungibile" con pena detentiva salvo che la misura non sia stata resa, per modalità e durata, assimilabile agli arresti domiciliari.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso: impone il pagamento di spese e di una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile secondo i parametri indicati dalla giurisprudenza costituzionale.
Cost. sent. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso; ciò ha comportato l'applicazione dell'onere delle spese e del versamento alla Cassa delle ammende ma non ha escluso la declaratoria di inammissibilità.
Giurisprudenza di Cassazione (Sez. 1 n. 37302/09/09/2021, Sez.1 n.45204/01/10/2024, Sez.1 n.5294/13/10/2023)
Precedenti richiamati che confermano l'orientamento secondo cui obblighi di permanenza domestica estesi rispettivamente per dieci e quindici ore continuative non sono stati ritenuti sufficienti, di per sé, a rendere l'obbligo di dimora assimilabile agli arresti domiciliari; serve una compressione della libertà di movimento di grado eccezionale e un'imposizione arbitraria o sproporzionata.
Massime di principio
- L'obbligo di dimora non è automaticamente computabile come pena detentiva: va valutato caso per caso se le restrizioni imposte rendono la misura di fatto assimilabile agli arresti domiciliari.
- La mera indicazione di un periodo di permanenza domiciliare anche prolungato (es. 10-15 ore continuative) non basta: rileva se il periodo eccede il tempo ordinariamente trascorso a casa per riposo, cura e necessità di vita e se l'imposizione è arbitraria o sproporzionata rispetto alle esigenze cautelari.
- La parte che chiede il riconoscimento dello scomputo deve fornire elementi concreti e probatori circa la natura compressiva della misura (modalità di controllo, concrete limitazioni ai contatti esterni, effetti sulla possibilità di svolgere attività essenziali, ecc.).
- La giurisprudenza richiede una valutazione oggettiva dell'impatto pratico della misura sulla libertà personale: il criterio principale è la effettiva compressione della vita quotidiana oltre l'ordinarietà del tempo notturno.
- In situazioni analoghe è utile documentare l'operatività e la continuità delle limitazioni (verbali di verifiche, ordini di polizia, impossibilità oggettiva di svolgere attività lavorative/di relazione) per tentare di ottenere lo scomputo.
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