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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20246/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2008, emesso con metodo sintetico ai sensi dell’art. 38, quarto comma e seguenti, d.P.R. n. 600/1973, sulla base della disponibilità di beni e spese ritenuti indice di capacità contributiva (imbarcazioni, immobili, collaboratore domestico e rate di leasing per un’imbarcazione). La contribuente impugnava l’atto e la CTP accoglieva solo in parte il ricorso, rideterminando il maggior reddito; la CTR accoglieva parzialmente sia l’appello principale della contribuente sia quello incidentale dell’Ufficio, rideterminando ulteriormente il reddito accertato. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi, mentre la contribuente proponeva un proprio ricorso per cassazione con tre motivi. Tuttavia, prima della decisione, la contribuente depositava documentazione attestante l’adesione alla definizione agevolata della lite tributaria prevista dal d.l. n. 119/2018, con pagamento dell’importo dovuto e delle rate; nessuna delle parti chiedeva la trattazione entro il 31 dicembre 2020 e non risultava un diniego della definizione. La Corte ha quindi ritenuto estinto il processo per cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha preliminarmente riunito i ricorsi, perché proposti avverso la stessa sentenza e lo stesso avviso di accertamento. Ha poi preso atto dell’adesione della contribuente alla definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, rilevando che non era stata presentata istanza di trattazione entro il termine previsto e che non risultava alcun diniego impugnato. Conseguentemente ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state poste a carico di chi le ha anticipate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando più ricorsi per cassazione sono proposti contro la stessa sentenza, essi devono essere riuniti; se notificati nella stessa data, la distinzione tra ricorso principale e incidentale dipende dalla data di deposito, assumendo rilievo il primo depositato come principale.
  • La definizione agevolata della lite tributaria, se validamente perfezionata e non seguita da istanza di trattazione entro il termine previsto né da diniego della definizione, determina l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
  • In presenza di una chiusura agevolata della controversia, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito e provvede soltanto a prendere atto dell’effetto estintivo del processo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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