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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02765/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Un cittadino iscritto nelle liste elettorali di un comune ricompreso nella città metropolitana aveva promosso, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., un'azione di accertamento per far dichiarare che l'attuale disciplina delle città metropolitane, che attribuisce di diritto la carica di sindaco metropolitano al sindaco del comune capoluogo senza elezione diretta da parte di tutti gli elettori dell'area metropolitana, violerebbe i suoi diritti costituzionali di partecipazione politica e di elettorato attivo. Dopo un primo vaglio di inammissibilità e un giudizio incidentale di costituzionalità conclusosi con declaratoria di inammissibilità da parte della Corte costituzionale, l'interessato aveva riassunto e poi impugnato in cassazione la decisione di merito che aveva rigettato la domanda. Nel ricorso per cassazione deduceva violazione di molte disposizioni costituzionali, dello statuto speciale siciliano e della normativa statale e regionale sulle città metropolitane, insistendo sul diritto del cittadino dell'area metropolitana a concorrere alla formazione dell'organo di vertice e chiedendo anche un rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di giustizia UE per asserito contrasto con la direttiva 94/80/CE e con l'art. 20 CDFUE.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto, in continuità con le valutazioni della Corte costituzionale rese nello stesso procedimento, che l'azione di accertamento fosse astrattamente ammissibile e che vi fosse interesse ad agire, ma ha escluso che, allo stato, potesse essere accertata la concreta esistenza in capo al ricorrente di un diritto soggettivo al voto per la designazione del sindaco metropolitano. Ha valorizzato il fatto che la disciplina vigente non è stata espunta dall'ordinamento con una declaratoria di illegittimità costituzionale ex art. 136 Cost. e che la Corte costituzionale, pur rilevando la non sintonia del sistema con i parametri costituzionali, aveva pronunciato una decisione di inammissibilità-monito, lasciando al legislatore ampia discrezionalità sui rimedi possibili, non riducibili necessariamente all'introduzione del voto diretto. Ha inoltre escluso il contrasto con la direttiva 94/80/CE, rilevando che essa riguarda le elezioni comunali e circoscrizionali, non quelle degli enti di area vasta.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    norma processuale che ha consentito la proposizione del ricorso introduttivo in forma sommaria per l'azione di accertamento.

  • art. 702-quater c.p.c.

    il provvedimento della corte d'appello, pur denominato ordinanza, è stato qualificato come sentenza in quanto definiva il giudizio.

  • art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87

    evocato come disciplina del giudizio incidentale di costituzionalità, che richiede rilevanza e pregiudizialità rispetto al giudizio principale.

  • art. 136 Cost.

    richiamato per affermare che solo la declaratoria di illegittimità costituzionale produce l'espulsione della norma dall'ordinamento.

  • artt. 1, 2, 3, 48, 5, 97, 114 ss. Cost.

    parametri costituzionali invocati dal ricorrente per contestare la disciplina della città metropolitana e la mancata elezione diretta del sindaco metropolitano.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    richiamato dal ricorrente per dedotto contrasto con fonti sovranazionali ed europee.

  • art. 267 TFUE

    invocato dal ricorrente per chiedere una pregiudiziale interpretativa alla Corte di giustizia UE.

  • art. 20 CDFUE

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell'assunta discriminazione tra cittadini dell'Unione.

  • art. 1, commi 19, 21, 9 e 22, della l. 7 aprile 2014, n. 56

    disposizioni che disciplinano l'assetto delle città metropolitane e il sindaco metropolitano di diritto quale sindaco del comune capoluogo, nonché la eventuale elezione diretta in casi e condizioni particolari.

  • artt. 13, 14, 19, comma 1, e 3, comma 2, della l.r. Sicilia 4 agosto 2015, n. 15

    norme regionali siciliane che recepiscono il modello organizzativo delle città metropolitane e la designazione di diritto del sindaco metropolitano.

  • art. 1, comma 19, l. 7 aprile 2014, n. 56

    ripetutamente richiamato quale base della designazione automatica del sindaco metropolitano.

  • art. 14, lett. o), art. 15 e art. 16 dello Statuto speciale siciliano (r.d.l. n. 455/1946, conv. in l. cost. n. 2/1948)

    richiamati per affermare la competenza esclusiva regionale in materia di ordinamento degli enti locali.

  • direttiva 94/80/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1994

    invocata per sostenere la partecipazione dei cittadini dell'Unione alle elezioni degli organi locali nel luogo di residenza; la Corte ne ha escluso la pertinenza alle elezioni degli enti di area vasta.

  • L. 6 febbraio 1996, n. 52

    citata come atto di recepimento della direttiva 94/80/CE.

  • d.lgs. 12 aprile 1996, n. 197

    citato come ulteriore atto di recepimento della direttiva 94/80/CE.

Massime di principio

  • In materia di diritti elettorali, l'azione di mero accertamento può essere proposta anche in via preventiva, senza necessità di una lesione già consumata, quando esista un'incertezza oggettiva sulla portata del diritto di voto e la rimozione di tale incertezza costituisca un'utilità giuridicamente rilevante.
  • L'interesse ad agire nel giudizio di accertamento del diritto di voto sussiste quando il ricorrente deduca una preclusione assoluta o una menomazione radicale del diritto politico, e non soltanto una contestazione dell'esito di una specifica consultazione elettorale.
  • La mancata declaratoria di illegittimità costituzionale di una disciplina legislativa impedisce al giudice comune di considerarla espunta dall'ordinamento: una decisione di inammissibilità-monito della Corte costituzionale segnala un vulnus costituzionale ma non produce, di per sé, effetti demolitori ex art. 136 Cost.
  • Quando la Corte costituzionale dichiara inammissibile una questione perché la soluzione richiesta implicherebbe una scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore, il giudice comune non può sostituirsi al legislatore riconoscendo direttamente un diritto o introducendo una disciplina nuova non desumibile dalle norme vigenti.
  • La direttiva 94/80/CE, relativa ai diritti elettorali dei cittadini dell'Unione nelle elezioni comunali e circoscrizionali, non può essere estesa alle elezioni di organi di enti di area vasta o metropolitani quando l'oggetto del contendere non rientri nel suo ambito applicativo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileFamigliaInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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