L.R. Sicilia 15/2015
Disposizioni in materia di liberi consorzi comunali e città
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Sicilia i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane, ne disciplina organi, elezione indiretta, funzioni, personale, autonomia finanziaria e regole transitorie. Molte misure sono limitate al 2015 o a termini iniziali (statuti entro un anno, elezioni tra ottobre e novembre 2015, gestione commissariale fino al 31 dicembre 2015), quindi oggi risulta in larga parte superata.
Istituzione e disciplina dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane in Sicilia
Istituzione e assetto degli enti di area vasta in Sicilia
La legge regionale siciliana istituisce i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane come enti territoriali di area vasta dotati di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, impositiva e finanziaria. La disciplina si applica nel solo territorio della Regione siciliana e si innesta, in via compatibile, sull’ordinamento degli enti locali regionale.
Ambito territoriale e natura degli enti
Sono istituiti i liberi Consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani, composti dai comuni delle corrispondenti province regionali. Sono inoltre istituiti i liberi Consorzi comunali di Palermo, Catania e Messina, che costituiscono rispettivamente le Città metropolitane. Le sedi coincidono con quelle delle corrispondenti province regionali.
Statuti e regolamenti
Ogni libero Consorzio comunale e ogni Città metropolitana adotta il proprio statuto, che disciplina l’organizzazione dell’ente, le attribuzioni degli organi, la parità di genere, la partecipazione delle opposizioni, i rapporti con comuni e unioni di comuni, l’uso condiviso delle strutture immobiliari, la rappresentanza legale, gli istituti di partecipazione popolare, la partecipazione degli stranieri residenti, l’integrazione delle persone con disabilità, stemma e gonfalone, nonché i controlli interni.
Lo statuto è approvato e modificato dall’assemblea o dalla conferenza competente a maggioranza assoluta. Entro un anno dall’entrata in vigore della legge dovevano essere approvati i nuovi statuti; fino ad allora restava applicabile lo statuto della ex provincia regionale corrispondente. Gli enti possono adottare regolamenti nelle materie di propria competenza.
Organi dei liberi Consorzi comunali
Gli organi del libero Consorzio comunale sono il Presidente, l’Assemblea, la Giunta e l’Adunanza elettorale. Il Presidente è il legale rappresentante, convoca e presiede Giunta e Assemblea, sovrintende a servizi e uffici, può delegare funzioni ai componenti della Giunta e nomina segretario, dirigenti e responsabili di servizi. Deve presentare una relazione semestrale all’Assemblea.
L’Assemblea, composta dai sindaci dei comuni del Consorzio, è organo di indirizzo politico e controllo; approva statuto, regolamento di funzionamento, bilanci e altri atti programmatori. La Giunta è l’organo esecutivo, composta da 4, 6 oppure 8 membri in base alla popolazione. L’Adunanza elettorale, formata da sindaci e consiglieri comunali, elegge Presidente e Giunta e può approvare la mozione di sfiducia.
Elezione e cessazione degli organi dei liberi Consorzi
Il Presidente è eletto indirettamente dall’Adunanza elettorale; in via ordinaria l’elezione si svolge in una domenica tra il 15 aprile e il 30 giugno, mentre in prima applicazione era fissata tra l’1 ottobre e il 30 novembre 2015. Sono previste regole puntuali su indizione, notifiche, candidabilità, scrutinio e proclamazione. Lo statuto può introdurre, entro un anno, l’elezione diretta a suffragio universale dal primo rinnovo successivo, con ulteriore intervento legislativo regionale se la maggioranza della popolazione regionale lo preveda nei relativi statuti.
Sono disciplinate anche dimissioni, decadenza e mozione di sfiducia: in tali casi si procede entro 60 giorni all’elezione di un nuovo Presidente, mentre la Giunta resta in carica per gli atti ordinari fino al nuovo insediamento.
Organi e disciplina delle Città metropolitane
La Città metropolitana ha come organi il Sindaco metropolitano, la Conferenza metropolitana, la Giunta metropolitana e l’Adunanza elettorale metropolitana. Il Sindaco metropolitano svolge funzioni analoghe a quelle del Presidente del libero Consorzio; la Conferenza sostituisce l’Assemblea; la Giunta è l’organo esecutivo; l’Adunanza elettorale elegge Sindaco e Giunta e può votare la sfiducia.
L’elezione del Sindaco metropolitano e della Giunta segue regole simili a quelle previste per i liberi Consorzi, con prima applicazione fissata anch’essa tra l’1 ottobre e il 30 novembre 2015. È prevista, entro un anno, la possibilità di elezione diretta del Sindaco metropolitano, ma solo al ricorrere di condizioni specifiche, tra cui la riorganizzazione del comune capoluogo in più comuni e l’approvazione di legge regionale istitutiva dei nuovi comuni.
Operazioni elettorali e norme comuni
Le operazioni elettorali sono gestite da un ufficio elettorale istituito con decreto dell’assessore regionale competente; sono disciplinati formazione dell’elenco elettori, presentazione candidature, sorteggio dei candidati, stampa schede, seggi, votazione, scrutinio e proclamazione. Tutti i termini del procedimento elettorale sono perentori. In caso di omessa indizione, interviene un commissario straordinario.
Decadenza, incompatibilità e indennità
La cessazione dalla carica di sindaco, consigliere comunale o presidente di consiglio circoscrizionale comporta la decadenza immediata dagli organi degli enti di area vasta. È prevista la sospensione/decadenza per sospensione di diritto ai sensi del d.lgs. n. 235/2012.
Le indennità sono parametrate alla differenza tra l’indennità per la carica locale e quella dell’organo di area vasta, con maggiorazioni in alcuni casi. La disciplina opera nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti e senza nuovi o maggiori oneri per la Regione.
Segretario, revisori e controlli
Il segretario è scelto tra gli iscritti all’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Ogni ente ha un collegio dei revisori di tre membri, estratti a sorte tra i soggetti aventi i requisiti richiesti; sono previste incompatibilità con il collegio revisori di un comune appartenente allo stesso ente e pubblici avvisi prima della scadenza.
Funzioni proprie e programmazione
Ai liberi Consorzi e alle Città metropolitane sono attribuite numerose funzioni proprie già delle ex province: istruzione superiore, assistenza, beni culturali, viabilità, trasporti, ambiente, rifiuti, pianificazione territoriale, sviluppo economico e turistico, gestione di riserve naturali, informatizzazione e assistenza tecnico-amministrativa. Le Città metropolitane svolgono anche pianificazione strategica triennale, mobilità metropolitana, gestione coordinata dei servizi pubblici e partecipazione alla programmazione dei fondi europei.
La Regione può conferire ulteriori funzioni e deve definirne le risorse con decreti presidenziali; nelle more, gli enti continuano a esercitare le funzioni già attribuite nei limiti delle risorse disponibili. I liberi Consorzi e le Città metropolitane devono inoltre predisporre piani territoriali di coordinamento.
Personale e risorse finanziarie
La legge prevede autonomia finanziaria, uso transitorio delle risorse delle ex province, ricognizione degli enti partecipati, dismissione delle partecipazioni non strategiche, limiti alla costituzione di nuove società, razionalizzazione delle forme associative tra comuni e definizione dei costi standard. Il personale delle ex province resta in servizio nelle more della riallocazione, con conservazione del trattamento giuridico ed economico.
Regime transitorio e misure urgenti del 2015
Sono previste misure urgenti e temporanee per il 2015, tra cui il bilancio annuale, l’uso dell’avanzo di amministrazione, contributi per il personale precario, assegnazioni ai liberi Consorzi e contributi per le unioni di comuni. Fino all’insediamento degli organi e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, la gestione delle ex province restava affidata a commissari straordinari.
Norme territoriali speciali e nuove istituzioni
La legge disciplina la possibile adesione di alcuni comuni a Città metropolitane o liberi Consorzi diversi da quelli originari, nonché la costituzione di nuovi liberi Consorzi con requisiti minimi di continuità territoriale e popolazione, subordinata a referendum confermativo e successiva legge regionale.
Abrogazioni e decorrenza
È soppressa la disciplina regionale precedente sui servizi di prossimità nell’area dello Stretto. La legge è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, ma molte disposizioni avevano applicazione circoscritta ai primi mesi/anni successivi all’entrata in vigore, in particolare quelle elettorali, finanziarie e transitorie.
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