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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32981/2026 del 07/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona sottoposta a indagini ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il decreto di convalida del sequestro preventivo di una somma di denaro, rinvenuta durante un controllo stradale. Il primo sequestro era stato disposto in relazione al fumus del delitto di ricettazione e successivamente revocato dal giudice per le indagini preliminari, dopo che l'indagato aveva dichiarato che il denaro proveniva dall'attività di un'agenzia di scommesse gestita dalla sorella, producendo documentazione a sostegno. Il pubblico ministero aveva quindi disposto un nuovo sequestro d'urgenza, poi convalidato dal giudice per le indagini preliminari, sulla base di ulteriori elementi investigativi: l'indagato non risultava avere alcun ruolo nell'agenzia di scommesse; la spiegazione relativa al trasporto del denaro risultava incompatibile con il luogo del controllo rispetto alla sede dell'agenzia e all'abitazione; il denaro era occultato sotto il sedile del conducente, suddiviso in mazzette di banconote sigillate; l'indagato non disponeva di redditi leciti dichiarati idonei a giustificarne il possesso; erano inoltre emersi rapporti con persone collegate a soggetti condannati per associazione mafiosa, traffico di stupefacenti e associazione finalizzata alla circolazione di banconote false. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 649 c.p.p. e del cosiddetto giudicato cautelare, sostenendo che gli elementi posti a base del nuovo sequestro fossero già stati valutati dal giudice in occasione della revoca del primo provvedimento. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione degli artt. 321 c.p.p. e 648 c.p. e l'assenza di indicazione del reato presupposto della ricettazione. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi infondati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Quanto al primo motivo, ha escluso la formazione di una preclusione cautelare, rilevando che il precedente provvedimento di revoca non era più impugnabile per mancata attivazione degli strumenti di controllo, ma non costituiva un provvedimento decisorio divenuto irrevocabile nei sensi richiesti dalla disciplina del giudicato cautelare. Inoltre, il nuovo sequestro si fondava su elementi ulteriori, non considerati nel precedente provvedimento, sicché era mutato il quadro processuale. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto adeguatamente motivato il fumus del delitto di ricettazione: la rilevante quantità di denaro, le modalità di occultamento, l'assenza di redditi leciti compatibili, la spiegazione ritenuta non credibile e i rapporti con soggetti collegati alla criminalità organizzata costituivano elementi sintomatici della provenienza delittuosa del denaro, senza che fosse necessaria, nella fase cautelare, l'individuazione analitica del reato presupposto.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. b), c.p.p.

    Richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    Richiamato quale parametro del ricorso per dedurre l'illogicità o l'insufficienza della motivazione dell'ordinanza cautelare.

  • art. 649 c.p.p.

    Divieto di un secondo giudizio

    Invocato dal ricorrente in relazione al giudicato cautelare; la Corte ha precisato che l'effetto preclusivo cautelare richiede un provvedimento decisorio non più impugnabile e opera allo stato degli atti, salvo mutamento del quadro processuale.

  • art. 321 c.p.p.

    La disposizione consente la reiterazione della richiesta cautelare quando il nuovo provvedimento si fondi su elementi ulteriori o su un quadro processuale mutato.

  • art. 648 c.p.

    Il fumus del delitto può essere desunto, in sede cautelare, dall'ingiustificata disponibilità di una somma cospicua, dalle modalità di occultamento, dall'assenza di redditi leciti compatibili e da ulteriori elementi significativi della provenienza delittuosa.

  • art. 416-bis c.p.

    Associazione di tipo mafioso

    Richiamato quale precedente del soggetto con il quale l'indagato aveva rapporti, elemento valutato come indizio ulteriore della possibile provenienza delittuosa del denaro.

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti

    Richiamato quale precedente del soggetto collegato all'indagato, come elemento sintomatico ulteriore valorizzabile ai fini del fumus della ricettazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Condanna alle spese processuali

    Applicato quale conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari reali, la preclusione processuale derivante da un precedente provvedimento opera solo quando vi sia una decisione non più impugnabile e riguarda le questioni già dedotte, esplicitamente o implicitamente, allo stato degli atti.
  • La mancata proposizione degli strumenti di impugnazione contro un provvedimento cautelare non determina, di per sé, l'effetto preclusivo del giudicato cautelare e non impedisce al pubblico ministero di formulare una nuova richiesta cautelare.
  • La reiterazione del sequestro preventivo è ammissibile quando il nuovo provvedimento si fondi su elementi ulteriori rispetto a quelli valutati in precedenza o, comunque, su un quadro processuale mutato.
  • Ai fini del fumus del delitto di ricettazione, la provenienza delittuosa di una somma di denaro può essere desunta, in sede cautelare, dalla combinazione tra entità della somma, modalità di occultamento, assenza di redditi leciti compatibili, spiegazioni non credibili o incompatibili con i dati oggettivi e ulteriori rapporti significativi con soggetti collegati alla criminalità.
  • Nella fase cautelare, il fumus della ricettazione può essere ritenuto sussistente anche senza l'individuazione analitica del reato presupposto, purché gli elementi disponibili rendano plausibile la provenienza delittuosa del bene.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestro preventivoRicettazione
RamiProcesso penaleMisure cautelariDelitti contro il patrimonio
IstitutiNe bis in idemConfisca

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