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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34610/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento per IRES relativo all'anno d'imposta 2012, con cui l'Amministrazione finanziaria ha disconosciuto costi sostenuti per contratti di sponsorizzazione erogati in favore di un'associazione sportiva dilettantistica, ritenendo indeducibile la parte eccedente il limite di euro 200.000 previsto dall'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso delle società; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia. In cassazione l'Agenzia ha proposto un unico motivo avverso la sentenza di appello. Prima dell'udienza, le società controricorrenti hanno comunicato di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 1, commi 186 e seguenti, della legge n. 197/2022, depositando la domanda e la ricevuta del pagamento, e hanno chiesto l'estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'adesione delle società alla definizione agevolata della lite tributaria, rilevando che la domanda risultava presentata e il pagamento effettuato nei termini previsti dall'art. 1, comma 194, della legge n. 197/2022, senza che risultasse notificato alcun diniego. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico della parte che le aveva anticipate, ai sensi dell'art. 1, comma 198, della legge n. 197/2022, e ha dato atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'adesione alla definizione agevolata della controversia, se tempestivamente perfezionata con domanda e pagamento e in assenza di diniego notificato, determina l'estinzione del giudizio pendente.
  • Quando la lite è definita agevolmente ai sensi della legge speciale, il giudice deve limitarsi a prendere atto del perfezionamento della definizione e dichiarare l'estinzione, senza esaminare il merito del ricorso.
  • L'estinzione del giudizio per definizione agevolata comporta che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate secondo la disciplina speciale applicabile.
  • In caso di estinzione del processo per definizione agevolata non è dovuto il c.d. doppio contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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