Cassazione Civile, Ordinanza n. 34610/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento per IRES relativo all'anno d'imposta 2012, con cui l'Amministrazione finanziaria ha disconosciuto costi sostenuti per contratti di sponsorizzazione erogati in favore di un'associazione sportiva dilettantistica, ritenendo indeducibile la parte eccedente il limite di euro 200.000 previsto dall'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso delle società; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia. In cassazione l'Agenzia ha proposto un unico motivo avverso la sentenza di appello. Prima dell'udienza, le società controricorrenti hanno comunicato di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 1, commi 186 e seguenti, della legge n. 197/2022, depositando la domanda e la ricevuta del pagamento, e hanno chiesto l'estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'adesione delle società alla definizione agevolata della lite tributaria, rilevando che la domanda risultava presentata e il pagamento effettuato nei termini previsti dall'art. 1, comma 194, della legge n. 197/2022, senza che risultasse notificato alcun diniego. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico della parte che le aveva anticipate, ai sensi dell'art. 1, comma 198, della legge n. 197/2022, e ha dato atto dell'insussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
limite di euro 200.000,00
il limite è richiamato quale soglia oltre la quale l'Amministrazione aveva ritenuto indeducibili i costi di sponsorizzazione
art. 1, comma 186, L. 197/2022
consente la definizione agevolata delle controversie tributarie
art. 1, comma 194, L. 197/2022
la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine previsto, salvo successivo diniego
art. 1, comma 195, L. 197/2022
disciplina la domanda di definizione agevolata depositata dalla parte contribuente
art. 1, comma 198, L. 197/2022
le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate in caso di estinzione per definizione agevolata
art. 1, comma 200, L. 197/2022
prevede la notificazione dell'eventuale diniego della definizione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato quando il processo si estingue per definizione agevolata
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'adesione alla definizione agevolata della controversia, se tempestivamente perfezionata con domanda e pagamento e in assenza di diniego notificato, determina l'estinzione del giudizio pendente.
- Quando la lite è definita agevolmente ai sensi della legge speciale, il giudice deve limitarsi a prendere atto del perfezionamento della definizione e dichiarare l'estinzione, senza esaminare il merito del ricorso.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata comporta che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate secondo la disciplina speciale applicabile.
- In caso di estinzione del processo per definizione agevolata non è dovuto il c.d. doppio contributo unificato.
Come è indicizzato
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