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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40319/2021 del 16/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario fondo servente)

La controversia

La controversia nasce da una servitù reciproca di passaggio costituita per titolo tra due fondi confinanti. I proprietari del fondo dominante avevano agito sostenendo che, sul percorso gravato da servitù, la controparte avesse realizzato condotte integranti aggravamento della servitù: parcheggio di autovetture e collocazione di grandi contenitori per la custodia di lastre di marmo, in relazione all'attività di marmista svolta sul fondo servente/dominante secondo la prospettazione delle parti. In primo grado la domanda era stata accolta, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo che tali condotte non integrassero aggravamento ai sensi dell'art. 1067 c.c. I ricorrenti principali hanno denunciato: 1) violazione degli artt. 1065, 1063 e 1362 c.c. e vizio motivazionale, assumendo che il titolo costitutivo della servitù indicasse già la larghezza della strada e che, nelle servitù convenzionali, dovesse prevalere la disciplina risultante dal titolo senza ricorso a criteri ulteriori; 2) violazione dell'art. 1067 c.c. in relazione all'art. 2697 c.c. e vizio motivazionale, contestando il mancato riconoscimento dell'aggravamento; 3) censura sulle spese. I ricorrenti incidentali hanno a loro volta contestato la regolamentazione delle spese ex artt. 91 e 92 c.p.c. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi si risolvessero in critiche di merito alla valutazione della corte territoriale sulla portata del titolo e sull'insussistenza dell'aggravamento, oltre che in censure prive di autonoma rilevanza sulle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia i ricorsi incidentali. Ha ritenuto che il primo motivo non evidenziasse errori di diritto, poiché la corte d'appello aveva comunque esaminato il titolo e ne aveva tratto, con interpretazione di merito, l'assenza di uno specifico divieto. Ha ritenuto inoltre inammissibile il secondo motivo perché l'aggravamento della servitù, ai sensi dell'art. 1067 c.c., non è in re ipsa ma richiede una valutazione caso per caso, riservata al giudice di merito, e nella specie la decisione impugnata era sorretta da motivazione adeguata. Inammissibile anche il motivo sulle spese, perché dipendente dalla critica alla decisione di merito e privo di autonoma consistenza; analogamente inammissibili i ricorsi incidentali. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1065 c.c.

    Nelle servitù convenzionali il titolo resta il criterio primario per individuare contenuto ed estensione del diritto; tuttavia la censura è inammissibile se mira solo a contestare l'interpretazione di merito della clausola compiuta dal giudice di appello.

  • art. 1063 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 1065 c.c. quale norma sull'estensione delle servitù, ma non ritenuto violato, perché la corte territoriale ha comunque interpretato il titolo costitutivo.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per sostenere una diversa interpretazione del titolo, ma la Cassazione rileva che la critica investe la valutazione di merito sulla clausola e non denuncia un errore di diritto.

  • art. 1067 c.c.

    "che rendono più gravosa la condizione del fondo servente"

    L'innovazione non integra aggravamento automaticamente; occorre un apprezzabile pregiudizio, attuale o potenziale, da valutare in concreto caso per caso.

  • art. 2697 c.c.

    Il ricorrente richiamava la ripartizione dell'onere probatorio per contestare il mancato riconoscimento dell'aggravamento; la Corte ribadisce che spetta agli interessati dimostrare l'alterazione in danno del fondo servente.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nei ricorsi incidentali per contestare la regolazione delle spese, ma la censura è stata ritenuta priva di autonoma consistenza.

  • art. 92 c.p.c.

    Parimenti richiamato per contestare la compensazione parziale delle spese, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile perché dipendente dalla critica al merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti processuali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, dovuto dalle parti soccombenti in cassazione se dovuto.

Massime di principio

  • Nelle servitù costituite per contratto, il titolo è il primo criterio di interpretazione del contenuto del diritto, ma la censura in cassazione deve denunciare un vero errore di diritto e non limitarsi a sollecitare una diversa lettura del fatto o della clausola.
  • L'aggravamento della servitù ex art. 1067 c.c. non è mai automatico: richiede la prova di un concreto e apprezzabile pregiudizio per il fondo servente, da valutare in relazione alle circostanze del caso.
  • Quando l'atto costitutivo non contiene limitazioni specifiche, la valutazione dei bisogni del fondo dominante e della prevedibilità delle modalità di esercizio va compiuta secondo criteri oggettivi e di comune prevedibilità.
  • La dimostrazione dell'avvenuta alterazione in danno del fondo servente incombe sulla parte che deduce l'aggravamento.
  • Le censure sulle spese che dipendono integralmente dalla critica alla decisione di merito, senza autonoma contestazione della liquidazione o dei presupposti legali, sono inammissibili in cassazione.
  • Le valutazioni di fatto del giudice di merito sulla sussistenza dell'aggravamento della servitù non sono sindacabili in sede di legittimità se sorrette da motivazione congrua e non illogica.

Come è indicizzato

MaterieServitùSpese di liteRicorso per cassazione
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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