Cassazione Civile, Ordinanza n. 09279/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso principale e quello incidentale, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato il contribuente intimato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della società di riscossione.
Esito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento relativa a tributi e sanzioni per l'anno d'imposta 2005, deducendo tra l'altro la mancata notifica della cartella presupposta, l'omessa notifica dell'atto impositivo e la prescrizione. Il primo grado aveva accolto il ricorso per difetto di prova della notifica della cartella; in appello l'agente della riscossione aveva prodotto documentazione sulla notifica, ma la CTR aveva comunque rigettato l'appello ritenendo non provato che nel plico consegnato al contribuente vi fosse la cartella esattoriale. In Cassazione la società concessionaria e l'Agenzia delle Entrate hanno censurato tale decisione, denunciando la violazione dell'art. 26 del D.P.R. 602/1973 e degli artt. 2697 e 2700 c.c., sostenendo che, una volta provata la consegna del plico al destinatario, grava sul contribuente l'onere di dimostrare che il plico non conteneva l'atto indicato o che esso era diverso da quello spedito. La società ricorrente ha inoltre dedotto una violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, motivo poi assorbito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione di legge come vizio dedotto nei motivi di ricorso
viene utilizzato come parametro di censura delle violazioni di norme sostanziali e processuali
la notificazione della cartella mediante raccomandata, una volta risultata la consegna del plico al domicilio del destinatario, fa operare la presunzione di conoscenza dell'atto
l'onere di provare che il plico non contenesse l'atto o contenesse un atto diverso grava sul destinatario che lo deduce
richiamato nei motivi come parametro della fede privilegiata dell'atto, in collegamento alla prova della notifica
richiamato nel terzo motivo del ricorso principale, poi assorbito
richiamato nel terzo motivo del ricorso principale, poi assorbito
la consegna del plico al domicilio del destinatario fa presumere la conoscenza dell'atto da parte del destinatario
consente la decisione nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- Nella notifica della cartella di pagamento a mezzo raccomandata, la prova della consegna del plico al domicilio del destinatario è sufficiente a fondare la presunzione di conoscenza dell'atto, salvo prova contraria del destinatario.
- Se il destinatario deduce che il plico ricevuto non conteneva l'atto indicato o conteneva un atto diverso, è il destinatario a dover fornire la prova di tale allegazione, in applicazione del criterio di vicinanza della prova.
- Il giudice di merito che, accertata la regolarità della consegna del plico, imponga all'amministrazione di provare anche il contenuto del plico, viola i criteri di riparto dell'onere probatorio.
- Quando, accolta la censura sulla validità della notifica, risultano esclusi i presupposti della pretesa decadenziale o invalidante e non sono necessari ulteriori accertamenti, la Corte può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
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