Cassazione Civile, Ordinanza n. 14258/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato IVA ritenendo che alcune cessioni intracomunitarie dovessero essere riqualificate come cessioni interne. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Amministrazione ritenendo violato il contraddittorio endoprocedimentale: secondo il giudice di merito, dopo l'accesso mirato finalizzato ad acquisire documentazione fiscale, l'Ufficio avrebbe dovuto comunicare al contribuente sia gli estremi della violazione sia la data di chiusura del procedimento, così da consentirgli il pieno esercizio del diritto di difesa prima dell'adozione dell'atto impositivo. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, della L. 212/2000 e delle norme sugli accessi e sulle verifiche fiscali (d.P.R. 633/1972 e d.P.R. 600/1972), sostenendo che l'accesso era stato limitato all'acquisizione di documenti e che il verbale redatto a seguito delle operazioni era sufficiente a far decorrere il termine dilatorio di sessanta giorni, senza necessità di un ulteriore avviso di chiusura.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto corretta la censura secondo cui, anche in caso di accesso mirato o breve finalizzato all'acquisizione di documentazione fiscale, il verbale redatto al termine delle operazioni è comunque idoneo a integrare il "processo verbale di chiusura delle operazioni" ai sensi dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente. Pertanto, ciò che rileva è il rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni tra il verbale e l'emissione dell'avviso di accertamento, senza che sia necessario un separato avviso interlocutorio di chiusura del procedimento. Poiché nel caso concreto il verbale era stato redatto il 22 gennaio 2018 e l'avviso di accertamento era stato emesso solo nell'ottobre 2018, il contraddittorio risultava rispettato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria di Bolzano in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Si applica a qualsiasi accesso, ispezione o verifica nei locali dell'attività, anche se breve e finalizzato alla sola acquisizione di documentazione; il verbale che conclude tali operazioni è sufficiente a far decorrere il termine dilatorio di 60 giorni prima dell'atto impositivo.
Richiamato come norma sulla disciplina dei poteri istruttori e di accesso in materia IVA.
Richiamato come norma sulla disciplina degli accessi e delle verifiche in materia IVA.
Richiamato come norma sui poteri di acquisizione documentale e istruttoria dell'Amministrazione finanziaria.
Richiamato come norma sulla disciplina dei controlli e degli accessi ai fini dell'accertamento.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Richiamato per il procedimento camerale e la proposta del relatore.
artt. 24, 97, 111, 117 Cost.
Richiamati dal contribuente a sostegno della questione di legittimità costituzionale, ritenuta tuttavia generica e manifestamente infondata.
art. 41, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato dal contribuente come parametro costituzionalmente/eurounitariamente rilevante, ma senza accoglimento della censura.
Citato dal contribuente nel contesto della dedotta disparità di trattamento; la censura non è stata accolta.
Massime di principio
- L'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente tutela il contraddittorio endoprocedimentale in modo ampio e si applica anche agli accessi brevi o mirati, purché si concludano con un verbale di operazioni.
- Ai fini del termine dilatorio di sessanta giorni, non assume rilievo la denominazione formale del verbale: qualunque verbale che chiuda l'accesso, la verifica o l'ispezione è idoneo a far decorrere il termine prima dell'emissione dell'avviso di accertamento.
- Quando il verbale istruttorio è stato redatto a seguito dell'accesso, non è necessario un ulteriore e autonomo atto interlocutorio di "chiusura" del procedimento per rendere legittimo l'accertamento successivo.
- La violazione del contraddittorio endoprocedimentale non può essere affermata in astratto per il solo fatto che l'accesso sia stato finalizzato all'acquisizione di documenti: occorre verificare se, dopo il verbale, sia stato rispettato il termine di sessanta giorni prima dell'atto impositivo.
- La questione di legittimità costituzionale deve essere specificamente argomentata: doglianze formulate in modo generico rispetto ai parametri evocati sono manifestamente infondate.
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