Sentenza n. 805/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 479/2022, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di condono edilizio relativo a un’abitazione realizzata in area sottoposta a vincolo idrogeologico e in contrasto con la disciplina urbanistica della zona agricola
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria ha appellato la sentenza del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale di condono edilizio ai sensi della l. n. 326/2003 e della l.r. Lazio n. 12/2004. In primo luogo, ha dedotto l’erronea applicazione della normativa sul condono e la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, sostenendo che il vincolo idrogeologico fosse relativo e imponesse una valutazione concreta dell’incidenza dell’opera, anche in considerazione dell’avvenuta urbanizzazione dell’area e dell’assenza di effettivi rischi per l’equilibrio idrogeologico. Ha inoltre contestato la compatibilità della disciplina regionale con l’art. 117 Cost. e ha riproposto questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 e dell’art. 3 l.r. Lazio n. 12/2004. In secondo luogo, ha lamentato la violazione delle garanzie partecipative, sostenendo che il Comune non avesse esaminato le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 né svolto un supplemento istruttorio. In terzo luogo, ha dedotto l’incompetenza del Comune a effettuare valutazioni idrogeologiche, ritenendo che il relativo nulla osta spettasse alla Provincia. In quarto luogo, ha censurato il difetto di motivazione e di istruttoria del diniego, ritenendo generici i riferimenti al vincolo idrogeologico, alla zona agricola e al mancato rispetto dei limiti di edificabilità.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto alla disciplina del condono, ha ritenuto che l’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 precluda la sanatoria delle opere abusive realizzate, prima dell’imposizione del vincolo, su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico quando siano state eseguite in assenza o difformità dal titolo edilizio e risultino non conformi agli strumenti urbanistici. Nel caso concreto il vincolo era preesistente all’abuso, l’immobile eccedeva la volumetria consentita in zona agricola e sull’area insistevano ulteriori costruzioni oggetto di istanze di sanatoria. Pertanto non residuava alcuna discrezionalità amministrativa né era necessario valutare in concreto l’incidenza dell’opera, l’avvenuta urbanizzazione dell’area o il bilanciamento con l’interesse proprietario. Il giudice ha distinto l’ipotesi del vincolo preesistente da quella del vincolo sopravvenuto: solo in quest’ultimo caso l’amministrazione deve esaminare nel merito la domanda e motivare specificamente l’incidenza del vincolo sulla sanabilità. È stata respinta anche la censura partecipativa, poiché le osservazioni sull’urbanizzazione dell’area erano irrilevanti in presenza della preclusione legale alla sanatoria. La censura di incompetenza è stata rigettata, in quanto il Comune non aveva espresso una valutazione tecnica di merito sul vincolo idrogeologico, ma si era limitato ad accertarne l’esistenza e a trarne le conseguenze giuridiche unitamente alla difformità urbanistica. È stata infine ritenuta adeguata la motivazione del diniego, che richiamava il vincolo idrogeologico, la non conformità alla disciplina della zona agricola e l’eccedenza volumetrica dell’immobile. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e della falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici
La disposizione preclude la sanatoria delle opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo idrogeologico preesistente, quando siano prive del titolo o difformi da esso e non conformi agli strumenti urbanistici.
art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio n. 12/2004
La disciplina regionale è stata applicata nel senso di confermare la preclusione al condono per opere realizzate in area sottoposta a vincolo idrogeologico e non conformi alla pianificazione urbanistica.
Le osservazioni partecipative non impongono un supplemento istruttorio quando riguardano circostanze irrilevanti rispetto a una preclusione legale automatica alla sanatoria.
art. 117 Cost.
La censura relativa al riparto di competenze legislative è stata ritenuta infondata attraverso l’applicazione della normativa statale e regionale secondo il quadro interpretativo accolto dal giudice.
art. 9 Cost.
La rilevanza costituzionale degli interessi paesaggistici e ambientali giustifica una motivazione anche succinta del diniego di condono, senza necessità di una comparazione con l’interesse privato.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, le opere abusive realizzate prima dell’imposizione del vincolo idrogeologico, in assenza o difformità dal titolo edilizio e in contrasto con gli strumenti urbanistici, non sono suscettibili di condono; in tale ipotesi l’amministrazione non dispone di un margine discrezionale per valutare caso per caso l’incidenza concreta dell’opera.
- La circostanza che l’area sia urbanizzata, dotata di opere di urbanizzazione o già interessata da altre costruzioni non supera la preclusione legale al condono derivante dalla concomitante presenza del vincolo idrogeologico preesistente e della non conformità urbanistica dell’intervento.
- In presenza di un vincolo idrogeologico sopravvenuto, l’amministrazione non può invece limitarsi a dichiarare inammissibile la domanda di condono per assoluta inedificabilità, ma deve esaminare la domanda nel merito e motivare specificamente le ragioni per cui il vincolo impedisce la sanatoria.
- Quando l’amministrazione si limita ad accertare l’esistenza del vincolo idrogeologico e applica la conseguente preclusione legale alla sanatoria, non esercita una valutazione tecnica riservata all’autorità competente al rilascio del nulla osta idrogeologico e non incorre, per ciò solo, in incompetenza.
- Il diniego di condono può essere adeguatamente motivato mediante il richiamo al vincolo idrogeologico preesistente, alla non conformità dell’opera agli strumenti urbanistici e all’eccedenza dei limiti edificatori, senza una comparazione discrezionale con l’interesse proprietario quando la sanatoria sia legalmente preclusa.
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