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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47337/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è stato proposto avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'appello di Cristofori contro la sentenza del Tribunale di Ravenna (condanna per il reato di cui all'art. 590, commi 2 e 3, c.p.). La Corte d'appello ha ritenuto che non fosse stato depositato, unitamente all'atto di impugnazione, la dichiarazione/elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio e, trattandosi di imputato assente nel primo grado, nemmeno il mandato specifico a impugnare rilasciato dopo la sentenza, come imposto dall'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p. Il ricorrente ha argomentato che l'appello e la procura erano stati depositati il 16/10/2023 e che la procura risultava dal portale deposito atti penali nella stessa data, ma dagli atti risultava invece che la procura e l'elezione erano state rilasciate il 28/05/2020 (in fase di indagini preliminari), cioè anteriormente alla sentenza impugnata, e pertanto non conformi al requisito temporale richiesto dal comma 1-quater.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile, ratione temporis, la disciplina dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, così come introdotti dal d.lgs. 150/2022, essendo l'appello proposto il 16/10/2023. Ha confermato che, per l'imputato assente nel primo grado, il mandato a impugnare e la dichiarazione/elezione di domicilio devono essere rilasciati dopo la sentenza impugnata; la procura depositata risaliva al 28/05/2020 e non soddisfaceva questo requisito, con conseguente inammissibilità dell'appello. Ha altresì ritenuto la questione costituzionale manifestamente infondata e ha considerato non adeguatamente sviluppata la richiesta di applicazione dell'art. 129 c.p.p. Infine ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della cassa.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen. (commi 1-ter e 1-quater)

    La Corte ha applicato questi commi nella versione vigente al momento del deposito dell'appello: richiedono il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione/elezione di domicilio e, se l'imputato è stato assente nel grado precedente, di un mandato specifico a impugnare rilasciato dopo la sentenza; la mancata produzione comporta inammissibilità dell'impugnazione.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 33 e art. 89, comma 3)

    Ha introdotto i commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p.; ai sensi dell'art. 89, comma 3, la disciplina si applica alle impugnazioni proposte contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto (quindi rilevante per l'appello del 16/10/2023).

  • legge 9 agosto 2024, n. 114

    Ha abrogato il comma 1-ter e modificato il regime del comma 1-quater (limitandone l'ambito), ma non ha previsto disposizioni transitorie: la Corte ha quindi ritenuto che le impugnazioni proposte nella vigenza della disciplina precedente vadano giudicate secondo quella disciplina (principio tempus regit actum).

  • art. 129, comma 1, cod. proc. pen.

    Il ricorrente ha invocato questa norma ma la richiesta è risultata oscura e non sviluppata; la Corte ha escluso l'applicabilità nel contesto del gravame per ragioni di forma, rilevando che la questione esposta avrebbe richiesto un accertamento di fatto non consentito in sede di cassazione per i profili dedotti.

  • art. 590, commi 2 e 3 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato per cui il ricorrente era stato condannato; rilevante come oggetto della sentenza impugnata ma non determinante ai fini dell'esame di ammissibilità dell'appello.

  • Costituzione, artt. 24, 27 e 111

    La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata prospetticamente: le prescrizioni formali non limitano l'esercizio del diritto di difesa né il diritto di impugnare in cassazione, poiché regolano modalità accessorie attribuite al difensore.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come norma procedurale invocata dal ricorrente per il motivo di cassazione (indicazione di censure).

Massime di principio

  • Se l'imputato è assente nel processo di primo grado, il mandato specifico a impugnare e la dichiarazione/elezione di domicilio devono essere conferiti e depositati dopo la pronuncia della sentenza impugnata: procure rilasciate anteriormente (es. in fase di indagini) non soddisfano il requisito e determinano l'inammissibilità dell'appello.
  • Per valutare l'ammissibilità di un'impugnazione si applica la disciplina vigente al momento del deposito dell'atto (principio tempus regit actum); modifiche legislative successive (senza norme transitorie) non alterano la regola applicabile al caso concreto.
  • La mancata allegazione formale richiesta dall'art. 581, comma 1-ter e 1-quater (all'epoca vigente) determina inammissibilità dell'impugnazione: non è rimedio consentito la mera esibizione tardiva se non prevista dalla norma.
  • Le censure di natura sostanziale o richieste alternative (es. art. 129 c.p.p.) devono essere esposte e sviluppate compiutamente; argomenti vaghi o che richiedono accertamento fatto-vicende possono essere respinti in sede di cassazione.
  • Le questioni di legittimità costituzionale concernenti prescrizioni formali di deposito sono difficilmente accolte quando la norma regolamenta modalità di esercizio dell'azione difensiva affidate al difensore e non impedisce l'esercizio del diritto di difesa in astratto.
  • Prima di proporre impugnazioni, il difensore deve verificare sia il contenuto che la tempestività/formalità degli atti depositati (data e natura della procura, dichiarazione di domicilio), e usare canali elettronici/portali in modo da conservare traccia chiara del momento e del contenuto del deposito.

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