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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 614/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del GUP di Bergamo che, oltre ad applicare la pena per vari reati (detenzione ai fini di spaccio di cocaina, resistenza e danneggiamento, detenzione di arma priva di matricola e detenzione di munizioni), aveva disposto la confisca del denaro rinvenuto in suo possesso. Il motivo di ricorso denunciava l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 445 cod. proc. pen. in relazione all'art. 240 cod. pen., lamentando l'assenza di motivazione idonea a ritenere che la somma costituisse prodotto, profitto, prezzo o cosa pertinente al reato contestato.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo fondato. Ha ritenuto che la confisca del denaro richiede una motivazione che dimostri il nesso di pertinenzialità o che la somma sia prodotto/profitto/prezzo del reato; non è sufficiente la sola considerazione delle modalità di detenzione e dello stato di disoccupazione dell'imputato. Pertanto la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro e ha rinviato al GUP di Bergamo per nuovo giudizio sul punto.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma del rito negoziato che il GUP ha applicato per definire la posizione dell'imputato mediante patteggiamento o applicazione della pena su richiesta; citata per contesto del procedimento ma non centrale rispetto alla questione di confisca.

  • art. 445 cod. proc. pen.

    Regola relativa agli effetti e alla motivazione delle sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 444; impugnata per carenza motivazionale in relazione alla confisca disposta.

  • art. 240 cod. pen.

    Prevede la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato nonché del prezzo; la Corte ricorda che occorre individuare il nesso fra la somma e l'attività illecita per poter procedere a confisca.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73 (comma 5 e comma 7-bis)

    Norme sugli stupefacenti che richiamano la disciplina della confisca: la confisca è ammissibile se la cosa è prodotto/profitto/prezzo o pertinente all'attività di spaccio; tuttavia serve il nesso di pertinenzialità e non tutte le somme in possesso sono automaticamente confiscabili.

  • art. 85-bis D.P.R. 309/90 e art. 240-bis cod. pen.

    Previsione di confisca per il condannato e rimando alle norme sul sequestro e confisca anche in materia di stupefacenti; la giurisprudenza richiama che il condannato, salvo lieve entità, deve poter giustificare la provenienza del denaro.

  • Giurisprudenza: Sez. U. 3/7/1996, Chabrui, Rv. 205707

    Interpretazione giurisprudenziale del concetto di profitto del reato come vantaggio economico ricavato direttamente o indirettamente dalla commissione del reato.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Rv. 272204

    Richiama il principio che il denaro non è confiscabile se rappresenta il ricavato di precedenti cessioni destinato ad ulteriori acquisti e quindi non qualificabile come strumento, prodotto, profitto o prezzo del reato contestato, ribadendo la necessità del nesso di pertinenzialità.

Massime di principio

  • La confisca del denaro rinvenuto con l'imputato per reati connessi agli stupefacenti richiede la prova di un nesso fra la somma e l'attività illecita: deve emergere che la somma sia prodotto, profitto, prezzo o cosa pertinente al reato.
  • La sola circostanza dell'ingente quantità, del confezionamento o dello stato di disoccupazione dell'imputato non basta a giustificare automaticamente la confisca del denaro; è necessaria una specifica motivazione probatoria.
  • Non sono confiscabili le somme destinate ad acquisti successivi della sostanza o ricollegabili a operazioni pregresse senza prova della loro connessione con il reato in corso: occorre distinguere tra ricavo di pregresse cessioni e prodotto/pertinenza del reato contestato.
  • Se la confisca viene disposta senza adeguata motivazione il rimedio è l'annullamento limitato alla misura ablatoria e il rinvio al giudice di merito per nuovo esame e motivazione.
  • Per la difesa: impugnare la confisca richiedendo al giudice di indicare e comprovare il nesso di pertinenzialità; per l'accusa: raccogliere elementi probatori (movimenti finanziari, documentazione, riscontri investigativi) che dimostrino la provenienza illecita o la pertinenzialità del denaro.

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