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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7448/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare, deducendo violazione di legge per errata qualificazione giuridica del fatto: sostiene che la condotta costituisca un delitto aggravato ex art. 629 cod.pen. (rapina/estorsione aggravata per più persone e per il luogo - mare aperto) e non gli 'atti di depredazione' di cui all'art. 1135 cod.nav. e artt. 33, 101 Convenzione di Montego Bay; deduce altresì che, trattandosi di fatto commesso fuori dal mare territoriale, mancherebbe la giurisdizione italiana.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso non denunciava la violazione di specifiche norme né la manifesta illogicità della motivazione, ma proponeva una diversa ricostruzione dei fatti, che è sindacabile solo in fatto e non in sede di legittimità. Il Tribunale di Palermo aveva adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi richiamando le dichiarazioni dei migranti e le investigazioni, ritenendo la condotta riconducibile agli atti di depredazione ex art.1135 cod.nav. e agli atti di violenza/rapina ex art.101 Convenzione di Montego Bay, e in base all'art.7 n.5 cod.pen. aveva affermato la giurisdizione italiana. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod.pen.

    Richiamato in relazione al concorso di persone nell'esecuzione del fatto (concorso materiale tra membri dell'equipaggio).

  • art. 1135 R.D. 327/1942 (Codice della navigazione)

    I giudici hanno ritenuto che la nozione di "atti di depredazione" comprenda lo spossessamento violento di beni altrui e possa ricomprendere condotte assimilabili a rapina o estorsione in mare; la condotta descritta è stata qualificata come tale.

  • art. 101 Convenzione di Montego Bay

    Usato insieme all'art.1135 per qualificare gli atti come violenza o rapina in mare; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi integrativi per tale qualificazione.

  • art. 7 n. 5 cod.pen.

    Fondamento richiamato per affermare la giurisdizione italiana sul fatto, in ragione delle circostanze fattuali ritenute probanti dal giudice di merito.

  • art. 274 lett. b) e c) cod.proc.pen.

    Richiamate come esigenze cautelari poste a fondamento della custodia cautelare in carcere (pericolo di fuga e di inquinamento probatorio/gravità del fatto).

  • art. 629 cod.pen.

    Norma invocata dalla difesa come corretta qualificazione del fatto (rapina/estorsione aggravata); la Corte non ha esaminato il nuovo inquadramento in profondità perché la censura era, di fatto, una diversa valutazione dei fatti non ammissibile in Cassazione.

  • art. 611 cod.proc.pen.

    Menizonata in relazione al deposito di memoria del Pubblico Ministero nel corso del procedimento di cassazione.

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Applicata per escludere l'assenza di colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità e per legittimare la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione avverso misure cautelari è ammesso solo se denuncia violazioni specifiche di legge o manifesta illogicità della motivazione; mere critiche sulla ricostruzione dei fatti sono inammissibili.
  • Quando il giudice di merito motiva richiamando elementi probatori convergenti (dichiarazioni, indagini) e illustra il raccordo logico fra prove e qualificazione giuridica, la Corte di legittimità tende a ritenere la motivazione adeguata e a non sostituirsi al giudizio di merito.
  • La qualificazione di una condotta come "atti di depredazione" ai sensi dell'art.1135 cod.nav. può comprendere spossessamenti violenti anche se la difesa propone alternative (es. rapina o estorsione): per impugnare efficacemente tale inquadramento conviene contestare specificamente l'interpretazione giuridica della norma e non solo la valutazione dei fatti.
  • Se si vuole contestare la giurisdizione italiana, è necessario fornire in sede di legittimità argomentazioni di diritto chiare e specifiche che dimostrino l'erronea applicazione delle norme sulla competenza; non è sufficiente affermare che il fatto è avvenuto "fuori dal mare territoriale" senza collegare tale circostanza all'esclusione della giurisdizione secondo le norme applicabili.
  • In sede cautelare è particolarmente importante documentare errore di diritto o palese illogicità nella motivazione del giudice di merito; le contestazioni probatorie o alternative ricostruzioni dei fatti vanno proposte nei gradi di merito o supportate da elementi che provochino una concreta contraddizione logico-giuridica nel provvedimento impugnato.

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