Sentenza n. 370/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento: - dell'ordinanza di demolizione n. 44 del 06/04/2017 (notificata successivamente a mezzo posta tramite la nota prot. n. 6451 datata 06/04/2017), del Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Sperlonga, con la quale, relativamente al terreno sito in Sperlonga, località Fiorelle, distinto in catasto al fg. 8, partt. 102, 638 e 1097/p, è stata contestata ai ricorrenti l'abusiva occupazione del Pubblico Demanio Marittimo, ed ingiunta ai medesimi la demolizione di presunte opere abusive, nonché il ripristino dello stato dei luoghi; - di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, conosciuto e non, comunque connesso, ivi compresa: la nota prot. n. 6451 del 06/04/2017; la nota prot. n. 23330 del 18/11/2015 di avvio del procedimento amministrativo; la nota prot. n. 2311 del 03/02/2015, acquisita al protocollo comunale al n. 1848 del 04/02/2015, della Capitaneria di Porto di Gaeta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a una recinzione, a una scalinata e a un cancello di accesso all’arenile
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, quali eredi delle precedenti titolari del terreno, hanno impugnato l’ordinanza di demolizione con cui il Comune aveva contestato la realizzazione abusiva di una recinzione in rete con pali metallici e cannucciato, di una scalinata e di un cancello di accesso all’arenile, richiamando anche un accertamento della Capitaneria di Porto relativo a una presunta occupazione sine titulo del demanio marittimo. Hanno dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto accertare l’epoca di realizzazione delle opere e verificare se, all’epoca, fosse necessario un titolo edilizio. Hanno inoltre invocato la tutela dell’affidamento derivante dal lungo tempo trascorso, lamentato la sproporzione della demolizione rispetto alla modestia degli interventi e sostenuto che la natura privata dell’area risultasse dai dati catastali e dai titoli di proprietà, contestando quindi la qualificazione dell’area come demaniale marittima.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure di difetto di motivazione e di istruttoria, rilevando che l’ordinanza qualificava puntualmente gli interventi abusivi, indicava i titoli abilitativi mancanti e i vincoli gravanti sull’area, nonché richiamava espressamente l’accertamento della Capitaneria, trascrivendone il contenuto essenziale. L’ordine di demolizione è stato qualificato come atto vincolato, privo di margini di discrezionalità una volta accertata l’abusività delle opere; pertanto non occorreva una motivazione rafforzata sulle ragioni di interesse pubblico né una comparazione con gli interessi privati. Il Collegio ha escluso che il decorso del tempo potesse sanare l’abuso o fondare un affidamento tutelabile alla conservazione della situazione illecita, anche in presenza di un attuale titolare non responsabile della realizzazione. Le contestazioni sulla natura demaniale dell’area sono state ritenute irrilevanti, poiché il Comune non aveva adottato un provvedimento di sgombero per occupazione abusiva del demanio, ma aveva esercitato il distinto potere repressivo edilizio ai sensi del d.P.R. 380/2001, potere che prescinde dalla natura demaniale del terreno. Le spese di lite sono state compensate per la risalenza del contenzioso e la peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
La norma è richiamata dai ricorrenti con riferimento alla memoria partecipativa presentata nel procedimento; la sentenza non fonda su di essa una specifica statuizione autonoma.
Il Comune ha esercitato il potere repressivo degli abusi edilizi previsto dal testo unico; l’ordine di demolizione è stato ritenuto atto vincolato una volta accertata l’abusività dell’intervento.
art. 54 Codice della navigazione
La disposizione è richiamata per distinguere il potere della Capitaneria di Porto di rimuovere opere abusive sul demanio marittimo dal diverso potere comunale di repressione degli abusi edilizi.
sentenze Adunanza plenaria Consiglio di Stato nn. 8 e 9 del 17 ottobre 2017
il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino.
L’ordine di demolizione di un’opera abusiva non necessita di una motivazione rafforzata sulle ragioni di interesse pubblico, né della comparazione tra interesse pubblico e interessi privati, anche se adottato a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso o nei confronti di un soggetto diverso dall’autore materiale.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione di un’opera edilizia abusiva è un atto vincolato: accertata l’abusività e l’assenza del titolo edilizio richiesto, l’amministrazione deve ordinare il ripristino senza disporre di margini di discrezionalità in ordine alla scelta della sanzione demolitoria, salvo i presupposti previsti dalla legge per diverse forme di sanzione.
- L’ordine di demolizione non richiede una motivazione rafforzata sulle specifiche ragioni di interesse pubblico né una comparazione con gli interessi privati sacrificati, poiché l’interesse pubblico al ripristino della legalità edilizia è già insito nell’accertamento dell’abuso.
- Il mero decorso del tempo non sana l’abuso edilizio e non determina un legittimo affidamento tutelabile alla conservazione dell’opera abusiva; tale principio vale anche quando l’ordine sia adottato tardivamente o nei confronti dell’attuale titolare non responsabile della realizzazione.
- La motivazione dell’ordine di demolizione è sufficiente quando individua puntualmente le opere abusive, specifica i titoli abilitativi mancanti e i vincoli gravanti sull’area, e richiama con adeguata conoscibilità gli accertamenti presupposti, anche mediante la trascrizione del loro contenuto essenziale.
- Il potere comunale di repressione degli abusi edilizi ai sensi del d.P.R. 380/2001 è distinto dal potere di rimozione delle opere abusive sul demanio marittimo previsto dall’art. 54 del Codice della navigazione e può essere esercitato indipendentemente dalla natura demaniale o privata dell’area.
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