Cassazione Penale, Ordinanza n. 33916/2026 del 18/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 16 febbraio 2026 della Corte d’appello di Caltanissetta, che aveva confermato la condanna pronunciata il 16 aprile 2025 dal Tribunale di Enna. Gli era contestato di avere violato le prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Piazza Armerina, non facendosi trovare in casa durante un controllo di polizia giudiziaria. In primo grado era stato riconosciuto colpevole del reato previsto dall’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, con riconoscimento delle attenuanti generiche e condanna a otto mesi di reclusione. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., falsa applicazione dell’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011. Con il secondo ha dedotto falsa applicazione dell’art. 163 c.p., contestando la decisione in materia di sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze prospettavano contraddittorietà e illogicità non riscontrate, erano formulate in fatto e miravano a ottenere una rivalutazione del merito; ha inoltre ritenuto la tesi sul beneficio della sospensione condizionale incompatibile con il dato normativo e con il principio che ne impedisce la concessione a chi ne abbia già usufruito due volte.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, per come formulate, non evidenziassero vizi di legittimità, ma chiedessero una non consentita rivalutazione dei fatti; ha inoltre respinto la tesi relativa alla sospensione condizionale perché incompatibile con la regola che ne limita la concessione a due volte, indipendentemente dalla specie e dall’entità delle pene sospese. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la decisione del Giudice monocratico del Tribunale di Enna del 16/04/2025, che aveva dichiarato Gaetano Terranova colpevole del reato di cui all’art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, per aver contravvenuto alle prescrizioni connesse alla misura della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel Comune di Piazza Armerina, cui era sottoposto, non facendosi trovare in casa in occasione di un controllo di p.g.
La disposizione è richiamata quale fattispecie incriminatrice della violazione delle prescrizioni connesse alla sorveglianza speciale; la condotta concretamente ritenuta in sentenza consisteva nel non essere reperibile presso la propria abitazione durante un controllo di polizia giudiziaria.
Quanto al secondo motivo, la difesa prospetta una tesi che si pone in insanabile contrasto sia con il preciso dato normativo, sia con i principi di diritto fissati da questa Corte, che ha sempre ritenuto invalicabile il numero delle condanne in relazione alle quali è possibile godere dell’invocato beneficio.
La Corte considera invalicabile il limite di due concessioni della sospensione condizionale della pena: il beneficio non può essere reiterato a favore di chi ne abbia già usufruito due volte, quale che sia la specie e l’entità delle pene sospese.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Le doglianze non possono superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto semplicemente volte a denunciare inesistenti aspetti di contraddittorietà e illogicità, oltre che interamente versate in fatto e tendenti a provocare una rivalutazione nel merito ad opera di questa Corte, ossia finalizzate al compimento di una operazione non consentita in sede di legittimità.
Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti e del merito; censure formulate in fatto e dirette a tale risultato non superano il vaglio di ammissibilità.
Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e, in assenza di un’ipotesi di esonero, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in 3.000 euro.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non è sede per ottenere una rivalutazione del merito: doglianze interamente versate in fatto e dirette a contestare valutazioni di merito senza individuare un effettivo vizio di legittimità non superano il vaglio di ammissibilità.
- La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di due volte alla stessa persona, quale che sia la specie o l’entità delle pene precedentemente sospese; dopo due concessioni non è consentito reiterare il beneficio.
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