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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33870/2026 del 18/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato personalmente l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Bologna del 30 gennaio 2026, che aveva rigettato il suo reclamo generico ai sensi dell’art. 35 ord. pen. relativo all’utilizzo di pinzette per la cura della persona durante la detenzione. Il testo non espone ulteriori motivi di impugnazione. La Corte ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità per difetto di legittimazione, poiché il ricorso per cassazione non era sottoscritto da un difensore.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminarne il merito, perché proposto personalmente dal detenuto e non sottoscritto da un difensore, in violazione dell’art. 613, comma 1, c.p.p. Ha proceduto de plano, senza avvisi alle parti né altre formalità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. In conseguenza dell’inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; l’importo di quest’ultima non è riportato nel testo fornito.

Norme richiamate

  • art. 35 ord. pen.

    riguardante l'utilizzo di pinzette per la cura della persona.

    Il reclamo generico del detenuto riguardava l’utilizzo di pinzette per la cura personale; la Corte non ha esaminato nel merito la questione.

  • art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.

    Il Collegio osserva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché proposto da soggetto non legittimato.

    È inammissibile l’impugnazione proposta da un soggetto privo della legittimazione richiesta, nella fattispecie perché il ricorso per cassazione del detenuto non era sottoscritto da un difensore.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    L'atto di impugnazione, infatti, non è stato sottoscritto da difensore, e ciò in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., nel testo risultante per effetto dell'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103.

    Nel regime applicabile richiamato dalla decisione, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore; la sua proposizione personale da parte del detenuto comporta l’inammissibilità.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, legge citata, si può provvedere de plano, cioè senza avvisi alle parti né altra formalità di procedura.

    Quando ricorrono i presupposti per dichiarare l’inammissibilità in questa sede, la Corte può provvedere de plano, senza avvisi alle parti né ulteriori formalità.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

    Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono il pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, quando non sia possibile escludere la colpa nella proposizione dell’impugnazione.

  • art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, legge citata, si può provvedere de plano, cioè senza avvisi alle parti né altra formalità di procedura.

    La disposizione ha introdotto il potere di provvedere de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

  • art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103

    L'atto di impugnazione, infatti, non è stato sottoscritto da difensore, e ciò in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., nel testo risultante per effetto dell'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103.

    La disposizione ha modificato il testo dell’art. 613, comma 1, c.p.p. applicato dalla Corte in relazione alla necessaria sottoscrizione difensiva del ricorso.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

    La condanna al versamento alla Cassa delle ammende presuppone che non possa essere esclusa la colpa nella proposizione dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel regime processuale applicato dalla decisione, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore; se il detenuto lo propone personalmente, il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione.
  • Nei casi di inammissibilità contemplati dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., la Corte può decidere de plano, senza avvisi alle parti né ulteriori formalità.
  • Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, si applicano le conseguenze previste dall’art. 616 c.p.p.; il versamento alla Cassa delle ammende è disposto quando non sia possibile escludere la colpa nella proposizione dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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