Cassazione Penale, Ordinanza n. 33864/2026 del 18/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, con ordinanza del 26 febbraio 2026, ha rigettato il reclamo contro il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Milano dell’8 ottobre 2025, che aveva respinto la richiesta di liberazione anticipata per il periodo dal 2 marzo 2025 al 10 settembre 2025. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, presentandolo personalmente presso l’Ufficio Matricola della Casa circondariale di Monza il 16 marzo 2026. La Corte ha rilevato che l’atto era stato redatto e sottoscritto personalmente dal ricorrente e che i motivi erano, inoltre, generici. Non sono esposti nel testo ulteriori motivi specifici di censura.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché, ai sensi dell’art. 613 c.p.p. nel testo modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione; tale regola si applica ai ricorsi presentati dopo l’entrata in vigore della legge. Ha inoltre rilevato la genericità dei motivi. In conseguenza dell’inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerate le colpe nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. Norma che si applica a tutti i ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della legge.
Il ricorso per cassazione, per i procedimenti soggetti alla disciplina modificata dalla legge n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale del condannato determina l’inammissibilità.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Alla dichiarazione d’inammissibilità conseguono le spese processuali e, quando siano ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché, ai sensi dell’art. 613 c.p.p. nel testo modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione; tale regola si applica ai ricorsi presentati dopo l’entrata in vigore della legge.
La liberazione anticipata era l’oggetto della richiesta respinta in sede di sorveglianza, ma il testo non indica l’articolo sostanziale o penitenziario applicato dalla Corte.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione presentato dopo l’entrata in vigore della modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017 deve essere sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell’interessato comporta l’inammissibilità.
- La genericità dei motivi di ricorso costituisce un ulteriore profilo di inammissibilità.
- Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono il pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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