Cassazione Penale, Ordinanza n. 33914/2026 del 18/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, poiché le doglianze non rientravano nei limitati motivi proponibili contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello. Ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I due imputati hanno impugnato la sentenza del 20 gennaio 2026 della Corte d’appello di Catania, relativa alla decisione del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania del 9 luglio 2025, emessa nell’ambito di un concordato in appello. La Corte di cassazione ha rilevato che, in seguito alla reintroduzione del concordato in appello prevista dall’art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per questioni riguardanti la formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero alla richiesta oppure la difformità tra il contenuto concordato e la pronuncia del giudice. I ricorsi non riguardavano nessuna di tali ipotesi.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
in tema di concordato in appello - è ammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi inerenti alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice
Il ricorso per cassazione contro la decisione resa a seguito di concordato in appello è circoscritto ai vizi relativi alla formazione della volontà di aderire, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della pronuncia rispetto al contenuto concordato.
art. 616 c.p.p.
alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi debba conseguire - ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. - la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa, nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali; il versamento di una somma alla Cassa delle ammende consegue quando non risultino elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione dell’inammissibilità.
legge n. 103 del 2017
a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017 - rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità
La reintroduzione del concordato in appello ha comportato la riaffermazione dei limiti, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ai motivi di ricorso per cassazione contro la decisione conseguente al concordato.
Massime di principio
- Contro una sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per contestare la formazione della volontà della parte di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero sulla richiesta o la difformità della pronuncia del giudice rispetto al contenuto concordato.
- La declaratoria d’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, se non emergono elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione dell’inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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