Cassazione Penale, Ordinanza n. 33873/2026 del 18/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., poiché proposto per motivi non compresi tra quelli tassativamente ammessi dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione, al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza dell’8 luglio 2025 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Perugia, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. Il testo non espone il contenuto dei singoli motivi, ma precisa che essi riguardavano profili diversi da quelli per i quali l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. ammette il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena: espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena o della misura di sicurezza. La richiesta di accesso al rito speciale era successiva al 3 agosto 2017.
Norme richiamate
Il ricorso in esame si dirige avverso una sentenza di applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen.
La decisione impugnata è una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Il ricorso in esame si dirige avverso una sentenza di applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., e risulta proposto per motivi diversi da quelli che attengono all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, che sono gli unici motivi ammessi a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017.
Contro la sentenza di applicazione della pena il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per i motivi tassativamente indicati dalla norma; motivi diversi determinano l’inammissibilità.
art. 1, comma 51, legge n. 103 del 2017
Quest'ultima è in parte qua applicabile al caso di specie, essendo la richiesta di accesso al rito speciale posteriore al 3 agosto 2017 (v. art. 1, comma 51, di essa).
La disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, limitatamente alla restrizione dei motivi di ricorso, si applica quando la richiesta di accesso al rito speciale è successiva al 3 agosto 2017.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
Il ricorso contro una sentenza di applicazione della pena proposto per motivi non consentiti è dichiarato inammissibile de plano secondo la procedura prevista dalla norma.
Massime di principio
- Nel regime dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena è consentito soltanto per contestare l’espressione della volontà dell’imputato, la correlazione tra richiesta e sentenza, la qualificazione giuridica del fatto o la legalità della pena o della misura di sicurezza; la deduzione di motivi diversi comporta l’inammissibilità.
- La limitazione dei motivi di ricorso introdotta dalla legge n. 103 del 2017 si applica alle richieste di accesso al rito speciale presentate dopo il 3 agosto 2017.
- L’inammissibilità del ricorso per irritualità comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza dei profili di colpa considerati dalla Corte, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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