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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33866/2026 del 18/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile de plano il ricorso personale, poiché, per i ricorsi successivi al 3 agosto 2017, l’atto deve essere sottoscritto, a pena d’inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato personalmente, il 16 marzo 2026, l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma il 27 febbraio 2026. La Corte di cassazione ha rilevato che sia la notifica del provvedimento impugnato sia la proposizione del ricorso erano successive al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha escluso la facoltà dell’imputato o del condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione. Il testo non indica ulteriori motivi di impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.

    La facoltà di impugnazione personale non consente all’imputato o al condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione nel regime introdotto dalla legge n. 103 del 2017.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale; la mancanza di tale sottoscrizione rende il ricorso inammissibile.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

    L’inammissibilità del ricorso personale, privo della sottoscrizione richiesta, può essere dichiarata de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Massime di principio

  • Per i ricorsi per cassazione proposti dopo l’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, l’imputato o il condannato non può proporre personalmente l’impugnazione: il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
  • Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall’imputato o dal condannato dopo l’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017 è inammissibile e può essere dichiarato de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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