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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33905/2026 del 18/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, già condannato nell’ambito di procedimenti penali non ulteriormente descritti, ha impugnato l’ordinanza della Corte d’appello di Milano che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di revisione. Richiamando le ragioni esposte nella richiesta di revisione, ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza. Il ricorso per cassazione è stato proposto personalmente, senza avvalersi di un difensore iscritto nell’albo speciale previsto dall’art. 613 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato, in violazione dell’art. 613 c.p.p., che richiede l’assistenza di un difensore iscritto nell’albo speciale per il ricorso per cassazione. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione è stata deliberata a Roma il 10 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    Il ricorso è inammissibile poiché proposto dall'imputato personalmente, anziché avvalendosi di difensore iscritto nell'albo speciale ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall’imputato o dal condannato è inammissibile quando non è presentato tramite un difensore iscritto nell’albo speciale.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

    Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali; in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità può inoltre essere disposto il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equitativamente.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall’imputato o dal condannato, anziché tramite un difensore iscritto nell’albo speciale, è inammissibile.
  • Dichiarato inammissibile il ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali; quando la causa d’inammissibilità è riconducibile a profili di colpa, può essere condannato anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, quantificata equitativamente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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