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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06281/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento di € 2.315,97 a titolo di compenso per attività di domiciliazione svolta in relazione a una causa risarcitoria per diffamazione. Due avvocati ingiunti proponevano opposizione; il giudice di pace revocava il decreto, ma in sede di rinvio il Tribunale di Roma riformava l’esito di primo grado, rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo. Il ricorrente per cassazione contestava, in sintesi: 1) la ricostruzione dei fatti e l’asserita inversione dell’onere della prova, sostenendo che l’incarico di domiciliazione fosse stato conferito dal terzo indicato e non dagli opponenti; 2) l’omesso esame di fatti decisivi relativi alla lettera di ammissione della domiciliazione, alla revoca dell’incarico e ad altri elementi fattuali; 3) la mancata/omessa pronuncia sulla chiamata in causa del terzo, con richiamo a norme sulla rappresentanza professionale, sul contraddittorio e sull’art. 106 c.p.c.; 4) la pretesa violazione del principio di diritto fissato da Cass. ord. n. 7703/2019 e dei limiti del giudizio di rinvio, lamentando che il giudice di rinvio avrebbe dovuto verificare un diverso giudicato e non avrebbe potuto decidere come ha fatto; 5) la violazione del principio di non contestazione e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione all’an e al quantum del compenso; 6) la illegittima liquidazione delle spese, ritenuta ultra petita e preclusa da giudicati formatisi sui precedenti gradi. Tutte le doglianze venivano respinte dalla Corte, prevalentemente perché dirette a sollecitare una nuova valutazione di fatto, comunque inammissibili per difetto di specificità o manifestamente infondate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che, sotto la veste di violazioni di legge o vizi processuali, miravano in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti e del contenuto degli incarichi professionali, quindi a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione. Ha dichiarato inammissibili anche le censure sull’omesso esame di fatti, sulla chiamata del terzo e sulla pretesa violazione del giudizio di rinvio per difetto di specificità o perché confondevano questioni di fatto e di diritto. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il motivo sulle spese, osservando che non si era formato alcun giudicato sulle spese né sulla pretesa principale, poiché la decisione di rinvio era stata chiamata a riesaminare integralmente an e quantum del credito, e che la liquidazione delle spese per tutti i gradi del processo era legittima. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per lamentare una pretesa inversione dell’onere della prova; la Corte ha escluso che vi fosse una vera violazione, poiché la censura mirava solo a contestare la ricostruzione fattuale.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in relazione al procedimento inferenziale sulle presunzioni; la Corte ha ritenuto la doglianza meramente fattuale e quindi inammissibile.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati per contestare la valutazione delle prove e il principio di non contestazione; la Corte ha ritenuto che le censure sollecitassero una rivalutazione del merito o fossero comunque generiche.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Norma di riferimento dei motivi di ricorso; la Corte ha qualificato varie doglianze come inammissibili perché non deducevano reali violazioni di legge ma contestazioni di fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per vizi processuali e omessa pronuncia; la Corte ha escluso l’esistenza dei denunciati vizi o la loro specifica deduzione.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Richiamato per asserite violazioni di legge; la Corte ha osservato che le censure erano in realtà rivolte alla ricostruzione fattuale.

  • art. 9 R.D. n. 1578/1933

    Richiamato dal ricorrente in tema di attività professionale e sostituzione processuale/domiciliazione; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché inerente al fatto e al contenuto concreto degli incarichi.

  • artt. 1712 e 1713 c.c.

    Richiamati dal ricorrente in tema di obblighi del mandatario; la Corte ha reputato la doglianza fattuale e quindi inammissibile.

  • artt. 112, 102 e 103 c.p.c.

    Invocati per lamentare omessa pronuncia e difetto di integrazione del contraddittorio; la Corte ha escluso che la mancata chiamata del terzo integrasse il vizio denunciato.

  • art. 106 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per osservare che l’autorizzazione alla chiamata in causa del terzo è rimessa a valutazioni discrezionali del giudice di merito e non è censurabile in cassazione nei termini prospettati.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    Invocato per asserita nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto il motivo confuso e comunque infondato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per motivazione apparente o carente; la Corte ha respinto la censura.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente sul contraddittorio e il diritto di difesa; la Corte non ha ravvisato alcuna lesione processuale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al giusto processo; la Corte ha respinto la doglianza per difetto di fondamento.

  • art. 12 prel. c.c.

    Richiamato dal ricorrente ma non ritenuto decisivo dalla Corte.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato per asserita violazione del principio di diritto fissato in cassazione; la Corte ha ritenuto che il giudice di rinvio si fosse conformato, poiché chiamato proprio ad accertare an e quantum del credito.

  • Cass. ord. 7703/2019

    La precedente ordinanza di cassazione aveva annullato con rinvio per verificare l’an e il quantum del compenso professionale; la Corte ha affermato che il giudice di rinvio si è attenuto a tale principio accertando il credito.

  • art. 394 c.p.c.

    Richiamato in tema di limiti del giudizio di rinvio; la Corte ha ritenuto infondata la tesi della violazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per la pretesa violazione del principio di non contestazione; la Corte ha osservato che la doglianza era generica e non scalfiva l’accertamento di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per omessa pronuncia e ultrapetizione; la Corte ha escluso sia l’omissione sia l’eccesso di pronuncia sulla domanda e sulle spese.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la preclusione sulle spese non riproposte; la Corte ha escluso la formazione di giudicato nei termini prospettati.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in combinazione con l’art. 346 c.p.c. dal ricorrente; la Corte ha negato che vi fosse un giudicato preclusivo.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in tema di giudicato sostanziale; la Corte ha escluso che le pregresse decisioni avessero formato un giudicato ostativo.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002

    Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente di violazione di legge in contestazioni dirette della ricostruzione dei fatti: quando la doglianza mira a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, il motivo è inammissibile.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione di un fatto storico preciso, discusso tra le parti e realmente decisivo; non è sufficiente una sommatoria di elementi fattuali o una diversa lettura delle prove.
  • La mancata autorizzazione alla chiamata di un terzo, quando rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, non è di regola censurabile in cassazione come violazione di legge, se la doglianza non individua uno specifico errore processuale e si risolve in una critica al merito.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve conformarsi al principio di diritto enunciato dalla cassazione; se il rinvio è disposto per accertare an e quantum di un credito, è corretta la decisione che svolga proprio tale accertamento di merito.
  • La liquidazione delle spese segue la sorte del processo e può essere pronunciata anche d’ufficio; non si forma giudicato preclusivo sulle spese quando le precedenti decisioni sono state integralmente riformate o cassate e il giudizio prosegue per il riesame della pretesa principale.
  • La violazione del principio di non contestazione o del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato deve essere dedotta con specificità e riferita a una concreta eccedenza o omissione decisoria; censure generiche sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

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