Cassazione Civile, Ordinanza n. 06281/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento di € 2.315,97 a titolo di compenso per attività di domiciliazione svolta in relazione a una causa risarcitoria per diffamazione. Due avvocati ingiunti proponevano opposizione; il giudice di pace revocava il decreto, ma in sede di rinvio il Tribunale di Roma riformava l’esito di primo grado, rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo. Il ricorrente per cassazione contestava, in sintesi: 1) la ricostruzione dei fatti e l’asserita inversione dell’onere della prova, sostenendo che l’incarico di domiciliazione fosse stato conferito dal terzo indicato e non dagli opponenti; 2) l’omesso esame di fatti decisivi relativi alla lettera di ammissione della domiciliazione, alla revoca dell’incarico e ad altri elementi fattuali; 3) la mancata/omessa pronuncia sulla chiamata in causa del terzo, con richiamo a norme sulla rappresentanza professionale, sul contraddittorio e sull’art. 106 c.p.c.; 4) la pretesa violazione del principio di diritto fissato da Cass. ord. n. 7703/2019 e dei limiti del giudizio di rinvio, lamentando che il giudice di rinvio avrebbe dovuto verificare un diverso giudicato e non avrebbe potuto decidere come ha fatto; 5) la violazione del principio di non contestazione e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione all’an e al quantum del compenso; 6) la illegittima liquidazione delle spese, ritenuta ultra petita e preclusa da giudicati formatisi sui precedenti gradi. Tutte le doglianze venivano respinte dalla Corte, prevalentemente perché dirette a sollecitare una nuova valutazione di fatto, comunque inammissibili per difetto di specificità o manifestamente infondate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che, sotto la veste di violazioni di legge o vizi processuali, miravano in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti e del contenuto degli incarichi professionali, quindi a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione. Ha dichiarato inammissibili anche le censure sull’omesso esame di fatti, sulla chiamata del terzo e sulla pretesa violazione del giudizio di rinvio per difetto di specificità o perché confondevano questioni di fatto e di diritto. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il motivo sulle spese, osservando che non si era formato alcun giudicato sulle spese né sulla pretesa principale, poiché la decisione di rinvio era stata chiamata a riesaminare integralmente an e quantum del credito, e che la liquidazione delle spese per tutti i gradi del processo era legittima. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Invocato per lamentare una pretesa inversione dell’onere della prova; la Corte ha escluso che vi fosse una vera violazione, poiché la censura mirava solo a contestare la ricostruzione fattuale.
Richiamato in relazione al procedimento inferenziale sulle presunzioni; la Corte ha ritenuto la doglianza meramente fattuale e quindi inammissibile.
Richiamati per contestare la valutazione delle prove e il principio di non contestazione; la Corte ha ritenuto che le censure sollecitassero una rivalutazione del merito o fossero comunque generiche.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.
Norma di riferimento dei motivi di ricorso; la Corte ha qualificato varie doglianze come inammissibili perché non deducevano reali violazioni di legge ma contestazioni di fatto.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Richiamato per vizi processuali e omessa pronuncia; la Corte ha escluso l’esistenza dei denunciati vizi o la loro specifica deduzione.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Richiamato per asserite violazioni di legge; la Corte ha osservato che le censure erano in realtà rivolte alla ricostruzione fattuale.
art. 9 R.D. n. 1578/1933
Richiamato dal ricorrente in tema di attività professionale e sostituzione processuale/domiciliazione; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché inerente al fatto e al contenuto concreto degli incarichi.
Richiamati dal ricorrente in tema di obblighi del mandatario; la Corte ha reputato la doglianza fattuale e quindi inammissibile.
Invocati per lamentare omessa pronuncia e difetto di integrazione del contraddittorio; la Corte ha escluso che la mancata chiamata del terzo integrasse il vizio denunciato.
Richiamato dalla Corte per osservare che l’autorizzazione alla chiamata in causa del terzo è rimessa a valutazioni discrezionali del giudice di merito e non è censurabile in cassazione nei termini prospettati.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
Invocato per asserita nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto il motivo confuso e comunque infondato.
Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per motivazione apparente o carente; la Corte ha respinto la censura.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente sul contraddittorio e il diritto di difesa; la Corte non ha ravvisato alcuna lesione processuale.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al giusto processo; la Corte ha respinto la doglianza per difetto di fondamento.
Richiamato dal ricorrente ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
Richiamato per asserita violazione del principio di diritto fissato in cassazione; la Corte ha ritenuto che il giudice di rinvio si fosse conformato, poiché chiamato proprio ad accertare an e quantum del credito.
Cass. ord. 7703/2019
La precedente ordinanza di cassazione aveva annullato con rinvio per verificare l’an e il quantum del compenso professionale; la Corte ha affermato che il giudice di rinvio si è attenuto a tale principio accertando il credito.
Richiamato in tema di limiti del giudizio di rinvio; la Corte ha ritenuto infondata la tesi della violazione.
Richiamato per la pretesa violazione del principio di non contestazione; la Corte ha osservato che la doglianza era generica e non scalfiva l’accertamento di merito.
Richiamato per omessa pronuncia e ultrapetizione; la Corte ha escluso sia l’omissione sia l’eccesso di pronuncia sulla domanda e sulle spese.
Richiamato per sostenere la preclusione sulle spese non riproposte; la Corte ha escluso la formazione di giudicato nei termini prospettati.
Richiamato in combinazione con l’art. 346 c.p.c. dal ricorrente; la Corte ha negato che vi fosse un giudicato preclusivo.
Richiamato in tema di giudicato sostanziale; la Corte ha escluso che le pregresse decisioni avessero formato un giudicato ostativo.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002
Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente di violazione di legge in contestazioni dirette della ricostruzione dei fatti: quando la doglianza mira a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, il motivo è inammissibile.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione di un fatto storico preciso, discusso tra le parti e realmente decisivo; non è sufficiente una sommatoria di elementi fattuali o una diversa lettura delle prove.
- La mancata autorizzazione alla chiamata di un terzo, quando rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, non è di regola censurabile in cassazione come violazione di legge, se la doglianza non individua uno specifico errore processuale e si risolve in una critica al merito.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve conformarsi al principio di diritto enunciato dalla cassazione; se il rinvio è disposto per accertare an e quantum di un credito, è corretta la decisione che svolga proprio tale accertamento di merito.
- La liquidazione delle spese segue la sorte del processo e può essere pronunciata anche d’ufficio; non si forma giudicato preclusivo sulle spese quando le precedenti decisioni sono state integralmente riformate o cassate e il giudizio prosegue per il riesame della pretesa principale.
- La violazione del principio di non contestazione o del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato deve essere dedotta con specificità e riferita a una concreta eccedenza o omissione decisoria; censure generiche sono inammissibili.
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