Cassazione Penale, Sentenza n. 14372/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva due motivi: (1) vizio di motivazione rispetto al riconoscimento della recidiva qualificata, deducendo che il giudice d'appello non aveva adeguatamente considerato l'intervallo temporale dalle precedenti condanne e l'effetto del cumulo delle pene, che avrebbero attenuato la pericolosità attuale; (2) vizio di motivazione rispetto al diniego delle circostanze attenuanti generiche in misura almeno equivalente, sostenendo l'ammirevole comportamento processuale, l'ammissione di colpevolezza, la spiegazione della ricaduta per difficoltà lavorative e denunciando una presunta incoerenza del ragionamento del giudice d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello che aveva valorizzato, ai fini della recidiva qualificata, l'insieme dei precedenti (compresa una grave condanna del 2008 e altre due condanne per stupefacenti) e l'omogeneità delle condotte, che indicano una tendenziale abitualità del fenomeno delinquenziale dell'imputato; ha altresì ritenuto legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che la valutazione del giudice di merito — che ha motivato sulla personalità del reo e sulla gravità effettiva della condotta — rientri nella discrezionalità motivata del giudice. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte d'appello ha ritenuto che la condotta non fosse occasionale e che la pluralità e la rilevanza delle sostanze sequestrate configurassero i presupposti per la qualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5
La disciplina delle circostanze attenuanti generiche è discrezionale: il giudice di merito può riconoscerle o negarle motivando in relazione alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo; nel caso concreto il diniego è stato giustificato dalla pervicacia del comportamento criminale
La valutazione della recidiva deve considerare l'interezza della sequenza recidivante: non si guarda solo all'ultimo reato ma all'insieme dei reati precedenti per valutare l'attitudine a delinquere e la significatività dell'ultimo episodio
Codice di procedura penale, art. 624
Menzi one della declaratoria d'irrevocabilità della responsabilità penale nel contesto delle richieste del Procuratore generale; la Corte ha però dichiarato l'inammissibilità del ricorso senza accogliere la richiesta di annullamento parziale
Massime di principio
- La sussistenza della recidiva va valutata considerando l'insieme dei precedenti e la omogeneità delle condotte: un intervallo temporale non è automaticamente sufficiente a escluderla se emerge una tendenza abituale a commettere reati della stessa specie
- Il cumulo delle pene e l'ordine di esecuzione delle stesse non sostituiscono automaticamente una valutazione sulla pericolosità attuale; il giudice può fondare la recidiva sulla coerenza e gravità complessiva della serie criminosa
- Il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti generiche rientra nella ampia discrezionalità del giudice di merito e richiede una motivazione focalizzata su gravità del fatto e personalità del reo; la mera elencazione di elementi favorevoli (buon comportamento, ammissione di colpa) può non essere sufficiente se contrastata da precedente condotta persistente
- Per impugnare con successo la valutazione del giudice di merito è necessario dimostrare una manifesta illogicità, incongruenza o carenza della motivazione, non la semplice diversa valutazione degli elementi di fatto
- In casi di reati associati a traffico/distribuzione di stupefacenti, quantità e varietà delle sostanze e la reiterazione delle condotte assumono forte rilevanza nel bilanciamento tra attenuanti e recidiva
- Chi intende ottenere il riconoscimento di attenuanti o l'esclusione della recidiva dovrebbe documentare elementi concreti di ravvedimento e cambiamento stabile (es. percorsi riabilitativi, lavoro stabile post-detenzione) e contestare puntualmente la motivazione con riferimenti specifici agli aspetti logico-giuridici omessi dal giudice
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