Cassazione Civile, Sentenza n. 8130/2020 del 23/04/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditrice)
La controversia
La ricorrente si era opposta all’esecuzione immobiliare promossa dalla resistente, quale mandataria della cessionaria del credito, nei confronti della ricorrente e di un’altra società che aveva ceduto il bene pignorato e ipotecato. Sosteneva che il debito derivante dal mutuo azionato fosse estinto e produceva una quietanza. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione e la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 1614/2016 depositata il 13 ottobre 2016, aveva confermato la decisione, ritenendo la quietanza non univocamente riferibile al debito in contestazione, perché riguardava soggetti e importi differenti e un pagamento asseritamente avvenuto quando la cedente non era più proprietaria del bene. In Cassazione la ricorrente ha formulato due motivi, entrambi prospettati come violazione e falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.: con il primo ha denunciato l’insufficienza della motivazione della Corte d’appello, che avrebbe aderito alla decisione di primo grado senza considerare le deduzioni d’appello, e la mancata valutazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio prodotta con la comparsa conclusionale, sostenendo che il documento si era formato dopo la scadenza dei termini per le produzioni; con il secondo ha censurato l’omessa pronuncia e mancata ammissione della prova testimoniale, diretta a chiarire la portata della quietanza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di idonea prova della notificazione del ricorso alla società intimata: la copia analogica della relata di notifica via PEC non risultava munita dell’asseverazione autografa riferibile a quella relata e il mancato disconoscimento non poteva operare, poiché l’intimata non aveva svolto difese in Cassazione. La Corte ha inoltre osservato che i motivi sarebbero stati comunque inammissibili: la sentenza d’appello conteneva autonome considerazioni sulle ragioni per cui la quietanza non identificava univocamente l’obbligazione azionata, le censure sollecitavano una non consentita rilettura delle risultanze istruttorie e il ricorso non riportava il contenuto della prova testimoniale asseritamente articolata, come richiesto dall’art. 366 c.p.c., n. 6. La ricorrente è stata condannata a rifondere alla controricorrente le spese, liquidate in euro 7.000, oltre euro 200 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% e accessori. È stato inoltre dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè la Corte territoriale avrebbe mancato di motivare essendosi rimessa per relazione alla decisione di prime cure senza considerare quanto dedotto in gravame
La Corte non ha accolto la censura motivazionale e ha rilevato che la decisione d’appello aveva svolto proprie considerazioni, oltre a richiamare in parte la pronuncia di primo grado.
in primo luogo la motivazione della Corte territoriale risulta essere stata solo in parte per relazione, avendo diffusamente ribadito con proprie considerazioni le ragioni spese dal Tribunale sulla carenza di univoco riferimento della quietanza all’obbligazione in discussione (pagg. 7-9 della sentenza gravata): dal che l’inammissibilità ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, (Cass., 05/08/2019, n. 20883)
La censura è inammissibile quando la sentenza impugnata contiene una motivazione autonoma che affronta le ragioni decisive della controversia e il ricorso non evidenzia una valida ragione per discostarsi dall’orientamento applicato.
in terzo luogo, fermo quanto appena detto, non risulta neppure riportato il tenore della prova testimoniale che si indica articolata, peraltro dalla Gefim s.r.l., come necessario ex art. 366 c.p.c., n. 6
Chi censura in Cassazione la mancata ammissione di una prova deve indicare e riportare nel ricorso il contenuto della prova dedotta, così da consentire alla Corte di valutarne la rilevanza senza ricercarlo negli atti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La declaratoria d’inammissibilità comporta l’attestazione dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, nei casi e nella misura dovuti.
Massime di principio
- La mancata prova idonea della notificazione del ricorso per cassazione a una parte intimata determina l’inammissibilità dell’impugnazione; il mancato disconoscimento della copia della relata non supplisce alla carenza quando il destinatario della notifica non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
- La censura di omessa o insufficiente motivazione non è fondata sul solo fatto che il giudice d’appello abbia richiamato la decisione di primo grado, se la sentenza impugnata contiene anche proprie argomentazioni sulle questioni decisive.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova lettura delle risultanze istruttorie.
- Il ricorso che censura la mancata ammissione di una prova testimoniale deve riportarne il contenuto, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di specificità.
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