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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33949/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della confisca di 480 euro sequestrati presso l'abitazione dell'imputato, deducendo l'illegittimità dell'ablazione poiché, secondo il ricorrente, la confisca è ammissibile solo se il denaro costituisce provento del reato per cui si è condannati (art. 240 c.p. e art. 73 d.P.R. 309/90) e non vi sarebbe né il necessario nesso di pertinenzialità né la prova della provenienza illecita; inoltre il ricorrente ha rilevato una discordanza fra dispositivo (che menziona l'art. 240 c.p.) e motivazione (che richiama anche art. 240-bis c.p. e art. 85-bis d.P.R. 309/90), sostenendo che il dispositivo, più favorevole, dovrebbe prevalere.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile ex art. 599-bis c.p.p. in ragione dell'accordo tra le parti che ha comportato rinuncia ad altri motivi e effetti preclusivi anche in sede di legittimità. Sul merito, la Corte ha ritenuto comunque legittima la confisca: ha valutato applicabile la "confisca in casi particolari" di cui all'art. 240-bis c.p., nell'ambito del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 309/90 (modificato dal d.l. 15/9/2023 n.123 conv. L. 13/11/2023 n.159) estendendo la confisca per sproporzione alle fattispecie dell'art. 73, e ha ritenuto sussistenti i requisiti (condanna per reato-spia, sproporzione tra disponibilità e reddito, assenza di giustificazione credibile). Ha inoltre affermato che la divergenza apparente fra dispositivo e motivazione è inconferente se il contenuto è coerente. Conseguentemente ha confermato la confisca e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'onere di versare 3.000 euro alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Il reato contestato è la detenzione a fini di spaccio; la norma individua la fattispecie di stupefacente cui si riferisce la condanna che costituisce il presupposto per l'applicazione della confisca allargata tramite il rinvio dell'art. 85-bis.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma generale sulla confisca; citata nel dispositivo di primo grado ma la Corte ha ritenuto che, pur richiamata formalmente, la motivazione che spiega la misura come confisca in casi particolari (240-bis) è coerente con il dispositivo.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Disciplina la "confisca per sproporzione" (confisca allargata): è applicabile quando il condannato dispone di beni in valore sproporzionato rispetto al reddito e non giustifica la provenienza; requisiti: condanna per reato-spia, titolarità o disponibilità dei beni, sproporzione e mancata giustificazione; la Corte l'ha ritenuta applicabile nel caso.

  • art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990

    Rinvio all'art. 240-bis per i reati di cui al d.P.R. 309/90; modificato dal d.l. 15/9/2023 n.123 conv. L. 13/11/2023 n.159 per estendere la confisca per sproporzione a tutte le fattispecie dell'art. 73, incluse quelle contestate.

  • d.l. 15/9/2023 n. 123, convertito con L. 13/11/2023 n. 159

    Ha modificato l'art. 85-bis d.P.R. 309/90 estendendo la possibilità di confisca per sproporzione a tutte le fattispecie dell'art. 73, rilevante per l'applicabilità della confisca nel caso di specie.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Regola l'accordo tra le parti sull'accoglimento totale o parziale dei motivi di appello con rinuncia agli altri motivi; determina effetti preclusivi che rendono inammissibili le doglianze rinunciate, estendendosi anche a questioni rilevabili d'ufficio in sede di legittimità.

  • art. 609, comma 2 cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente per sostenere la rilevabilità del vizio di illegittimità della confisca in ogni stato e grado; la Corte ha ritenuto preclusa tale censura in presenza dell'accordo ex art. 599-bis.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Riferimento alla sentenza di primo grado emessa ai sensi dell'art. 442 (patteggiamento); utile per ricondurre la tipologia di procedimento e le statuizioni confermate.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di responsabilità per l'inammissibilità dell'impugnazione; applicato per disporre il versamento di 3.000 euro da parte del ricorrente.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata rispetto al principio sulla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; motivazione per l'applicazione dell'ammenda.

Massime di principio

  • Se le parti convengono un accordo ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e rinunciano ad altri motivi, tali rinunce hanno effetti preclusivi anche in sede di legittimità, rendendo inammissibili le doglianze relative ai motivi abbandonati.
  • La confisca per sproporzione (art. 240-bis c.p.), richiamata dall'art. 85-bis d.P.R. 309/90, può essere applicata ai reati previsti dall'art. 73 d.P.R. 309/90 quando sussistono condanna per reato-spia, disponibilità di beni sproporzionati rispetto al reddito e mancanza di giustificazione credibile della loro provenienza.
  • Una apparente discordanza formale tra dispositivo e motivazione non invalida la misura se il contenuto concreto del dispositivo è conforme alle ragioni espresse nella motivazione; la prevalenza del dispositivo sulla motivazione non opera automaticamente quando il testo del dispositivo è coerente con la motivazione stessa.
  • Per ottenere successo nel censurare una confisca è necessario dimostrare non solo vizi formali ma l'assenza dei presupposti di legge sostanziali (assenza di sproporzione o giustificazione credibile), altrimenti la misura risulta legittima.
  • La modifica normativa (d.l. 15/9/2023 n.123 conv. L. 13/11/2023 n.159) ha ampliato il campo di applicazione della confisca per sproporzione alle diverse ipotesi di cui all'art. 73, per cui nei procedimenti per detenzione a fini di spaccio la confisca per sproporzione è opportunamente verificata anche quando il denaro non è provato come diretto provento del reato.
  • In presenza di inammissibilità dell'impugnazione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e, ove ricorra colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, all'ammenda a favore della Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.

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