Cassazione Penale, Sentenza n. 33949/2025 del 16/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della confisca di 480 euro sequestrati presso l'abitazione dell'imputato, deducendo l'illegittimità dell'ablazione poiché, secondo il ricorrente, la confisca è ammissibile solo se il denaro costituisce provento del reato per cui si è condannati (art. 240 c.p. e art. 73 d.P.R. 309/90) e non vi sarebbe né il necessario nesso di pertinenzialità né la prova della provenienza illecita; inoltre il ricorrente ha rilevato una discordanza fra dispositivo (che menziona l'art. 240 c.p.) e motivazione (che richiama anche art. 240-bis c.p. e art. 85-bis d.P.R. 309/90), sostenendo che il dispositivo, più favorevole, dovrebbe prevalere.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile ex art. 599-bis c.p.p. in ragione dell'accordo tra le parti che ha comportato rinuncia ad altri motivi e effetti preclusivi anche in sede di legittimità. Sul merito, la Corte ha ritenuto comunque legittima la confisca: ha valutato applicabile la "confisca in casi particolari" di cui all'art. 240-bis c.p., nell'ambito del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 309/90 (modificato dal d.l. 15/9/2023 n.123 conv. L. 13/11/2023 n.159) estendendo la confisca per sproporzione alle fattispecie dell'art. 73, e ha ritenuto sussistenti i requisiti (condanna per reato-spia, sproporzione tra disponibilità e reddito, assenza di giustificazione credibile). Ha inoltre affermato che la divergenza apparente fra dispositivo e motivazione è inconferente se il contenuto è coerente. Conseguentemente ha confermato la confisca e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'onere di versare 3.000 euro alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il reato contestato è la detenzione a fini di spaccio; la norma individua la fattispecie di stupefacente cui si riferisce la condanna che costituisce il presupposto per l'applicazione della confisca allargata tramite il rinvio dell'art. 85-bis.
Norma generale sulla confisca; citata nel dispositivo di primo grado ma la Corte ha ritenuto che, pur richiamata formalmente, la motivazione che spiega la misura come confisca in casi particolari (240-bis) è coerente con il dispositivo.
Disciplina la "confisca per sproporzione" (confisca allargata): è applicabile quando il condannato dispone di beni in valore sproporzionato rispetto al reddito e non giustifica la provenienza; requisiti: condanna per reato-spia, titolarità o disponibilità dei beni, sproporzione e mancata giustificazione; la Corte l'ha ritenuta applicabile nel caso.
art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990
Rinvio all'art. 240-bis per i reati di cui al d.P.R. 309/90; modificato dal d.l. 15/9/2023 n.123 conv. L. 13/11/2023 n.159 per estendere la confisca per sproporzione a tutte le fattispecie dell'art. 73, incluse quelle contestate.
d.l. 15/9/2023 n. 123, convertito con L. 13/11/2023 n. 159
Ha modificato l'art. 85-bis d.P.R. 309/90 estendendo la possibilità di confisca per sproporzione a tutte le fattispecie dell'art. 73, rilevante per l'applicabilità della confisca nel caso di specie.
Regola l'accordo tra le parti sull'accoglimento totale o parziale dei motivi di appello con rinuncia agli altri motivi; determina effetti preclusivi che rendono inammissibili le doglianze rinunciate, estendendosi anche a questioni rilevabili d'ufficio in sede di legittimità.
art. 609, comma 2 cod. proc. pen.
Citato dal ricorrente per sostenere la rilevabilità del vizio di illegittimità della confisca in ogni stato e grado; la Corte ha ritenuto preclusa tale censura in presenza dell'accordo ex art. 599-bis.
Riferimento alla sentenza di primo grado emessa ai sensi dell'art. 442 (patteggiamento); utile per ricondurre la tipologia di procedimento e le statuizioni confermate.
Prevede l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di responsabilità per l'inammissibilità dell'impugnazione; applicato per disporre il versamento di 3.000 euro da parte del ricorrente.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata rispetto al principio sulla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; motivazione per l'applicazione dell'ammenda.
Massime di principio
- Se le parti convengono un accordo ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e rinunciano ad altri motivi, tali rinunce hanno effetti preclusivi anche in sede di legittimità, rendendo inammissibili le doglianze relative ai motivi abbandonati.
- La confisca per sproporzione (art. 240-bis c.p.), richiamata dall'art. 85-bis d.P.R. 309/90, può essere applicata ai reati previsti dall'art. 73 d.P.R. 309/90 quando sussistono condanna per reato-spia, disponibilità di beni sproporzionati rispetto al reddito e mancanza di giustificazione credibile della loro provenienza.
- Una apparente discordanza formale tra dispositivo e motivazione non invalida la misura se il contenuto concreto del dispositivo è conforme alle ragioni espresse nella motivazione; la prevalenza del dispositivo sulla motivazione non opera automaticamente quando il testo del dispositivo è coerente con la motivazione stessa.
- Per ottenere successo nel censurare una confisca è necessario dimostrare non solo vizi formali ma l'assenza dei presupposti di legge sostanziali (assenza di sproporzione o giustificazione credibile), altrimenti la misura risulta legittima.
- La modifica normativa (d.l. 15/9/2023 n.123 conv. L. 13/11/2023 n.159) ha ampliato il campo di applicazione della confisca per sproporzione alle diverse ipotesi di cui all'art. 73, per cui nei procedimenti per detenzione a fini di spaccio la confisca per sproporzione è opportunamente verificata anche quando il denaro non è provato come diretto provento del reato.
- In presenza di inammissibilità dell'impugnazione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e, ove ricorra colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, all'ammenda a favore della Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.
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