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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33948/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: 1) censura sulla qualificazione della detenzione come destinata alla cessione (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90), sostenendo che la valutazione imputasse indebitamente all'imputato l'onere di provare l'uso personale; 2) contestazione della quantificazione della pena base e della mancata applicazione del minimo edittale, con riferimento agli sforzi di risocializzazione dell'imputato; 3) doglianza per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale che ha valutato unitariamente quantità (8,18 g. di cocaina in 9 confezioni), confezionamento, comportamento (fuga e tentativo di disfarsi dello stupefacente), e possesso di una somma significativa (320 euro) non compatibile con uso personale, oltre al profilo personale dell'imputato (disoccupazione e pregresse condanne). Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo sulla dosimetria della pena, osservando che la pena base, pur superiore al minimo, non è prossima alla media ed è adeguatamente motivata; e ha confermato il rigetto delle attenuanti generiche per la recidiva e la mancanza di elementi positivi. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come norma di concorso di persone nel reato; la sentenza lo indica insieme alla normativa sugli stupefacenti per inquadrare il tipo di responsabilità penale contestata.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Applicata per la configurazione del reato di detenzione di stupefacenti con finalità di cessione. La Corte ha ritenuto che indicatori oggettivi (quantità, confezionamento, condotta e denaro) giustificano la qualificazione come finalità di spaccio.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamiato in relazione ai limiti di motivazione dei motivi di ricorso in Cassazione: il ricorso deve essere enunciato nei limiti necessari per la motivazione.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Applicato per dichiarare il ricorso inammissibile quando è generico o privo di sufficienti ragioni di diritto e dati di fatto a sostegno delle censure.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 4, n. 46412/2015 e Sez. 2, n. 28852/2013)

    Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013

    Richiamata in tema di oneri motivazionali relativi alla determinazione della pena: quando la pena base è superiore al minimo ma non vicina alla media tra minimo e massimo, non sussiste un più approfondito onere motivazionale.

Massime di principio

  • Nelle ipotesi di detenzione di stupefacenti, i giudici valutano globalmente quantità, tipologia, confezionamento, comportamento del soggetto al momento del controllo e presenza di denaro per inferire la destinazione alla cessione piuttosto che all'uso personale.
  • La prova dell'uso personale è più difficile da sostenere quando esistono indicatori oggettivi (più confezioni, confezionamento per vendita, somme di denaro, comportamento evasivo): il rischio di 'onere probatorio' ricadere sul difensore è attenuato dalla valutazione complessiva, ma la Corte può ritenere provata la finalità di spaccio sui fatti concreti.
  • Per le censure sulla dosimetria della pena, occorre dimostrare un vizio motivazionale o un errato apprezzamento giuridico; la sola argomentazione sulla risocializzazione non è sufficiente se il giudice ha adeguatamente motivato la scelta ed essa non è prossima alla media edittale.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche può essere escluso per pregresse condanne, recidiva e comportamento non collaborativo: la presenza di una cronistoria di reati rilevanti rende meno probabile il riconoscimento di attenuanti.
  • In Cassazione, i ricorsi vaghi, generici o privi di concrete ragioni di diritto e fatti possono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 581 c.p.p.; è quindi essenziale articolare motivi concreti, specifici e ben documentati.

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