Cassazione Penale, Sentenza n. 33948/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: 1) censura sulla qualificazione della detenzione come destinata alla cessione (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90), sostenendo che la valutazione imputasse indebitamente all'imputato l'onere di provare l'uso personale; 2) contestazione della quantificazione della pena base e della mancata applicazione del minimo edittale, con riferimento agli sforzi di risocializzazione dell'imputato; 3) doglianza per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale che ha valutato unitariamente quantità (8,18 g. di cocaina in 9 confezioni), confezionamento, comportamento (fuga e tentativo di disfarsi dello stupefacente), e possesso di una somma significativa (320 euro) non compatibile con uso personale, oltre al profilo personale dell'imputato (disoccupazione e pregresse condanne). Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo sulla dosimetria della pena, osservando che la pena base, pur superiore al minimo, non è prossima alla media ed è adeguatamente motivata; e ha confermato il rigetto delle attenuanti generiche per la recidiva e la mancanza di elementi positivi. Ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come norma di concorso di persone nel reato; la sentenza lo indica insieme alla normativa sugli stupefacenti per inquadrare il tipo di responsabilità penale contestata.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Applicata per la configurazione del reato di detenzione di stupefacenti con finalità di cessione. La Corte ha ritenuto che indicatori oggettivi (quantità, confezionamento, condotta e denaro) giustificano la qualificazione come finalità di spaccio.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamiato in relazione ai limiti di motivazione dei motivi di ricorso in Cassazione: il ricorso deve essere enunciato nei limiti necessari per la motivazione.
Applicato per dichiarare il ricorso inammissibile quando è generico o privo di sufficienti ragioni di diritto e dati di fatto a sostegno delle censure.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 4, n. 46412/2015 e Sez. 2, n. 28852/2013)
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013
Richiamata in tema di oneri motivazionali relativi alla determinazione della pena: quando la pena base è superiore al minimo ma non vicina alla media tra minimo e massimo, non sussiste un più approfondito onere motivazionale.
Massime di principio
- Nelle ipotesi di detenzione di stupefacenti, i giudici valutano globalmente quantità, tipologia, confezionamento, comportamento del soggetto al momento del controllo e presenza di denaro per inferire la destinazione alla cessione piuttosto che all'uso personale.
- La prova dell'uso personale è più difficile da sostenere quando esistono indicatori oggettivi (più confezioni, confezionamento per vendita, somme di denaro, comportamento evasivo): il rischio di 'onere probatorio' ricadere sul difensore è attenuato dalla valutazione complessiva, ma la Corte può ritenere provata la finalità di spaccio sui fatti concreti.
- Per le censure sulla dosimetria della pena, occorre dimostrare un vizio motivazionale o un errato apprezzamento giuridico; la sola argomentazione sulla risocializzazione non è sufficiente se il giudice ha adeguatamente motivato la scelta ed essa non è prossima alla media edittale.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche può essere escluso per pregresse condanne, recidiva e comportamento non collaborativo: la presenza di una cronistoria di reati rilevanti rende meno probabile il riconoscimento di attenuanti.
- In Cassazione, i ricorsi vaghi, generici o privi di concrete ragioni di diritto e fatti possono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 581 c.p.p.; è quindi essenziale articolare motivi concreti, specifici e ben documentati.
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