Cassazione Penale, Sentenza n. 33956/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Ivrea che, pur avendo dichiarato l'estinzione del reato ex art. 168-ter cod. pen. per esito positivo della messa alla prova, ha disposto la sospensione della patente per un anno. Il motivo dedotto è che, essendo la messa alla prova idonea a determinare l'estinzione del reato senza accertamento della responsabilità penale, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente spetterebbe al Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada, e non al giudice penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa alla sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente per un anno), ordinandone l'eliminazione. Ha disposto la trasmissione degli atti al Prefetto di Torino per le determinazioni di sua competenza ai sensi dell'art. 224, comma 3, cod. strada. La statuizione di non doversi procedere per estinzione del reato (esito positivo della messa alla prova) è stata preservata.
Norme richiamate
Riferimento al reato di guida sotto l'effetto dell'alcool; contestualizza la fattispecie oggetto della messa alla prova e della sanzione accessoria
La competenza ad applicare le sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione/revoca della patente) spetta al Prefetto quando non vi è accertamento penale della responsabilità; il giudice penale non può sostituirsi al Prefetto nell'applicazione di tali sanzioni dopo l'estinzione del reato per messa alla prova
Regola l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova: produce estinzione anche senza accertamento penale della responsabilità, con conseguenze sulla possibilità del giudice di irrogare sanzioni amministrative accessorie
art. 186, comma 9-bis e art. 187, comma 8-bis cod. strada
Prevedono ipotesi in cui il giudice può applicare la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e, in tali casi specifici, la normativa consente al giudice di adottare misure che altrimenti sarebbero di competenza del Prefetto; la Corte distingue queste ipotesi dalla messa alla prova
Massime di principio
- Se la messa alla prova si conclude positivamente con estinzione del reato ex art. 168-ter cod. pen., il giudice penale non può applicare le sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione o revoca della patente) che spettano al Prefetto ai sensi dell'art. 224 cod. strada
- In presenza di estinzione del reato per messa alla prova, le eventuali misure amministrative devono essere valutate e disposte dall'Autorità prefettizia; il difensore può chiedere l'annullamento delle statuizioni amministrative rese dal giudice penale e la trasmissione degli atti al Prefetto
- Esistono situazioni specifiche (es. applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità disciplinata dagli artt. 186 comma 9-bis e 187 comma 8-bis) in cui la legge attribuisce al giudice competenze derogatorie rispetto all'art. 224; tali ipotesi sono da valutare distintamente dalla messa alla prova
- Quando si impugna una disposizione giudiziale che irroga una sanzione accessoria non di competenza del giudice, la Cassazione può annullare la disposizione senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti al Prefetto per l'esercizio della relativa competenza
- In casi simili, è utile documentare e dedurre esplicitamente la mancata conoscenza/accertamento della responsabilità penale (esito positivo della messa alla prova) per sostenere la incompetenza del giudice nell'adottare sanzioni amministrative accessorie
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