Cassazione Penale, Sentenza n. 33950/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
LUPI è stato condannato in primo grado e in appello per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per la detenzione, a fini di spaccio, di gr. 48,870 di hashish rinvenuti nel vano porta oggetti dell'auto e gr. 1,560 nella propria abitazione, unitamente a materiale per il confezionamento. In Cassazione il ricorrente ha contestato: vizi di notifica della citazione in appello (nullità), la valutazione probatoria e la tesi difensiva del consumo personale, il diniego delle attenuanti generiche e il diniego della sospensione condizionale della pena e della sostituzione con lavoro di pubblica utilità. La difesa ha dedotto carenze motivazionali e violazioni di legge processuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati e/o generici i motivi: le irregolarità delle notifiche successive non hanno prodotto nullità visto che la citazione originaria era regolare e il difensore ha partecipato attivamente; le censure sulla valutazione delle prove sono inammissibili in sede di legittimità, anche in presenza della cd. doppia conforme tra primo e secondo grado; il diniego delle generiche e dei benefici (sospensione condizionale, lavoro di pubblica utilità) è stato adeguatamente motivato con elementi di personalità e modalità della condotta incompatibili con la concessione dei benefici. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990 art. 73, comma 5
Norma che sanziona la detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio; la Corte ha ritenuto che quantità e strumenti rinvenuti fossero compatibili con lo scopo di spaccio
codice di procedura penale art. 601, comma 3
Rimessa in tema di termini a difesa e conseguenze di rinvii: la Corte ha ritenuto irrilevanti irregolarità successive se la citazione originaria è regolare e il difensore ha agito per conto dell'imputato
codice di procedura penale art. 606, lett. e) e c)
Motivi invocabili in cassazione relativi a vizi di motivazione e violazione di legge; la Corte ha ritenuto le censure generiche o non specifiche, quindi inammissibili
codice penale art. 164
Richiamato dalla difesa in relazione alla valutazione complessiva delle circostanze per i benefici; la Corte ha osservato che la valutazione prognostica è riservata al giudice di merito
codice penale art. 133
Criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti e per la valutazione della personalità da tenere in considerazione per benefici, richiamati nel dibattito sulla sospensione condizionale
codice penale art. 62-bis
Regola le attenuanti generiche: la Corte ricorda che dopo la riforma non è più sufficiente lo stato di incensuratezza, ma sono necessari elementi positivi per la concessione
d.l. 23 maggio 2008 n. 92, conv. L. 24 luglio 2008 n. 125
Norma di conversione che ha modificato l'art. 62-bis cod. pen.; la Corte la menziona per sostenere che l'assenza di elementi positivi può legittimamente determinare il diniego delle attenuanti
Massime di principio
- Se la citazione in appello è stata regolarmente notificata in origine, irregolarità successive o mancata notificazione di rinvii non determinano automaticamente la nullità quando il difensore è presente e agisce per conto dell'imputato
- La Corte di Cassazione non è sede per una riconsiderazione libera del merito probatorio: censure generiche o richieste di rivalutazione delle prove sono inammissibili se non indicano vizi motivazionali specifici
- La 'doppia conforme' (sentenza di appello che si salda con quella di primo grado) limita ulteriormente l'intervento della Cassazione sulla motivazione dei fatti
- Quantitativi significativi di droga uniti a strumenti per il confezionamento e modalità di rinvenimento sono elementi che i giudici possono ritenere indicativi della finalità di spaccio e non del consumo personale
- Per ottenere le attenuanti generiche o benefici come la sospensione condizionale è richiesta una valutazione positiva e prognostica della personalità; la mera mancanza di precedenti non basta dopo la riforma dell'art. 62-bis
- La sospensione condizionale della pena è un giudizio prognostico diverso dalla dosimetria della pena: la concessione può legittimamente essere negata anche se la pena è minima, purché la motivazione non sia contraddittoria
- La richiesta di lavoro di pubblica utilità come sostituto della pena è alternativa alla sospensione condizionale: scegliere l'una esclude la valutazione dell'altra
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