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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33955/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione: 1) la violazione degli artt. 516-522 c.p.p. per omissione/irregolare notifica della modifica del capo di imputazione (introduzione della circostanza aggravante della "violenza sulle cose") e per l'errato rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore di fiducia; chiede nullità della sentenza o, in subordine, nullità relativa per la nuova circostanza aggravante; 2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'applicazione dell'aggravante della violenza sulle cose, che a suo avviso sarebbe riconoscibile solo rispetto a un episodio e non ad entrambi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato/inammissibile. Ha confermato che: il pubblico ministero può modificare l'imputazione in dibattimento ai sensi degli artt. 516-517 c.p.p.; la modifica pervenuta il 22.02.2024 è stata regolarmente notificata a mani proprie e l'avvocato di fiducia, presente il 23.04.2024, ha esercitato le prerogative difensive (consenso all'utilizzazione degli atti, presentazione di prove documentali, rinuncia all'esame di un teste), per cui non è stata lesa la difesa. Il rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato e non provato documentalmente. Quanto all'aggravante della violenza sulle cose, la Cassazione ha ritenuto che i fatti accertati in fatto (recisione della recinzione e sfondamento/divelamento della porta d'ingresso) integrano la violenza sulle cose ex art. 625 n.2 c.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 516 c.p.p.

    Dispositivo che disciplina le "nuove contestazioni" in dibattimento; la Corte afferma che il pubblico ministero può modificare l'imputazione in dibattimento per adeguarla agli elementi emersi, senza che il giudice possa esercitare un sindacato preventivo sull'ammissibilità della contestazione relativa a circostanze aggravanti o reati concorrenti.

  • art. 517 c.p.p.

    Consente al pubblico ministero di contestare in dibattimento reati concorrenti o circostanze aggravanti; la Corte sottolinea che la norma attribuisce al PM il potere di modificare l'imputazione senza necessità di consenso dell'imputato né autorizzazione preventiva del giudice.

  • art. 518 c.p.p.

    Norma riferita alla contestazione di un fatto nuovo; il testo distingue il potere del presidente del collegio (che può autorizzare la contestazione di fatto nuovo) dal potere del PM sulle circostanze aggravanti/reati concorrenti.

  • art. 519 c.p.p.

    "salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva"; "non inferiore al termine per comparire previsto dall'art. 429 ... cioè non inferiore a venti giorni"

    Attribuisce all'imputato la facoltà di chiedere un termine per difendersi in caso di contestazione suppletiva; la Corte richiama l'obbligo del giudice di concedere un termine congruo (non inferiore a quello previsto dall'art. 429) ma sottolinea che nel caso concreto la difesa ha avuto la possibilità di esercitare le proprie prerogative.

  • art. 522 c.p.p.

    Rinvocato dal ricorrente come base per la declaratoria di nullità in caso di omessa contestazione del nuovo capo; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata alla luce della regolare notifica e dell'effettiva possibilità di difesa.

  • art. 178 lett. c) c.p.p.

    Richiamato in relazione alla tutela del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che tale diritto non sia stato violato poiché il difensore di fiducia ha partecipato alle udienze successive ed ha esercitato le scelte difensive.

  • art. 112 Cost.

    Richiamato quale principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, argomento usato per sostenere la necessità di consentire al PM di integrare/modificare l'imputazione in dibattimento per garantire l'effettività dell'azione penale.

  • art. 625 comma 1 n. 2 c.p.

    Norma che configura la circostanza aggravante della violenza sulle cose; la Corte ha interpretato che la recisione della recinzione e il divelimento/sfondamento della porta integrano la violenza sulle cose applicabile al furto.

  • artt. 405-407 c.p.p.

    Norme sugli atti delle indagini preliminari e sugli elementi di accusa che il PM può utilizzare per formare l'imputazione; la Corte ricorda che la modifica dell'imputazione può fondarsi anche su elementi già acquisiti nelle indagini.

  • art. 429 c.p.p.

    Richiamato rispetto al termine minimo per comparire, utilizzato nella valutazione del termine minimo che il giudice deve concedere all'imputato ai sensi dell'art. 519 c.p.p.; serve come parametro per il termine di 20 giorni.

Massime di principio

  • Il pubblico ministero può modificare l'imputazione in dibattimento (artt. 516-517 c.p.p.) per contestare reati concorrenti o circostanze aggravanti emerse dagli atti, anche se tali elementi erano già disponibili nelle indagini preliminari.
  • Il giudice non può esercitare un sindacato preventivo sull'ammissibilità della contestazione di circostanze aggravanti operata dal PM, ma deve valutare la responsabilità sulla base del capo di imputazione così modificato.
  • Se la modifica dell'imputazione avviene in udienza, è fondamentale la regolare notifica all'imputato (idealmente a mani proprie); l'assenza di contestazione formale può dare luogo a censure, ma se la difesa ha effettivamente potuto esercitare le proprie facoltà la censura tende a essere respinta.
  • L'imputato ha diritto, ai sensi dell'art. 519 c.p.p., a un termine per preparare la difesa in caso di contestazione suppletiva; tuttavia la mancata concessione del rinvio per legittimo impedimento del difensore è valutata con bilanciamento tra interesse difensivo e interesse pubblico alla pronta celebrazione del processo e richiede adeguata documentazione dell'impedimento.
  • Le questioni riguardanti la valutazione dei fatti (es. riconoscimento dell'aggravante della violenza sulle cose sulla base di rottura/recisione/divelamento) sono in massima parte sindacabili in Cassazione solo per vizi di diritto o manifesta illogicità della motivazione; la ricostruzione probatoria del merito è rimessa al giudice di merito.
  • In casi simili, per tutelare la posizione dell'imputato conviene richiedere tempestivamente il termine previsto dall'art. 519 c.p.p., documentare l'eventuale legittimo impedimento del difensore e, se la notifica della modifica non è avvenuta a mani proprie, chiedere la rinnovazione dell'atto o misure idonee a garantire il contraddittorio.

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