Cassazione Penale, Sentenza n. 33955/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione: 1) la violazione degli artt. 516-522 c.p.p. per omissione/irregolare notifica della modifica del capo di imputazione (introduzione della circostanza aggravante della "violenza sulle cose") e per l'errato rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore di fiducia; chiede nullità della sentenza o, in subordine, nullità relativa per la nuova circostanza aggravante; 2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'applicazione dell'aggravante della violenza sulle cose, che a suo avviso sarebbe riconoscibile solo rispetto a un episodio e non ad entrambi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato/inammissibile. Ha confermato che: il pubblico ministero può modificare l'imputazione in dibattimento ai sensi degli artt. 516-517 c.p.p.; la modifica pervenuta il 22.02.2024 è stata regolarmente notificata a mani proprie e l'avvocato di fiducia, presente il 23.04.2024, ha esercitato le prerogative difensive (consenso all'utilizzazione degli atti, presentazione di prove documentali, rinuncia all'esame di un teste), per cui non è stata lesa la difesa. Il rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato e non provato documentalmente. Quanto all'aggravante della violenza sulle cose, la Cassazione ha ritenuto che i fatti accertati in fatto (recisione della recinzione e sfondamento/divelamento della porta d'ingresso) integrano la violenza sulle cose ex art. 625 n.2 c.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 516 c.p.p.
Dispositivo che disciplina le "nuove contestazioni" in dibattimento; la Corte afferma che il pubblico ministero può modificare l'imputazione in dibattimento per adeguarla agli elementi emersi, senza che il giudice possa esercitare un sindacato preventivo sull'ammissibilità della contestazione relativa a circostanze aggravanti o reati concorrenti.
art. 517 c.p.p.
Consente al pubblico ministero di contestare in dibattimento reati concorrenti o circostanze aggravanti; la Corte sottolinea che la norma attribuisce al PM il potere di modificare l'imputazione senza necessità di consenso dell'imputato né autorizzazione preventiva del giudice.
art. 518 c.p.p.
Norma riferita alla contestazione di un fatto nuovo; il testo distingue il potere del presidente del collegio (che può autorizzare la contestazione di fatto nuovo) dal potere del PM sulle circostanze aggravanti/reati concorrenti.
art. 519 c.p.p.
"salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva"; "non inferiore al termine per comparire previsto dall'art. 429 ... cioè non inferiore a venti giorni"
Attribuisce all'imputato la facoltà di chiedere un termine per difendersi in caso di contestazione suppletiva; la Corte richiama l'obbligo del giudice di concedere un termine congruo (non inferiore a quello previsto dall'art. 429) ma sottolinea che nel caso concreto la difesa ha avuto la possibilità di esercitare le proprie prerogative.
art. 522 c.p.p.
Rinvocato dal ricorrente come base per la declaratoria di nullità in caso di omessa contestazione del nuovo capo; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata alla luce della regolare notifica e dell'effettiva possibilità di difesa.
art. 178 lett. c) c.p.p.
Richiamato in relazione alla tutela del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che tale diritto non sia stato violato poiché il difensore di fiducia ha partecipato alle udienze successive ed ha esercitato le scelte difensive.
art. 112 Cost.
Richiamato quale principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, argomento usato per sostenere la necessità di consentire al PM di integrare/modificare l'imputazione in dibattimento per garantire l'effettività dell'azione penale.
art. 625 comma 1 n. 2 c.p.
Norma che configura la circostanza aggravante della violenza sulle cose; la Corte ha interpretato che la recisione della recinzione e il divelimento/sfondamento della porta integrano la violenza sulle cose applicabile al furto.
artt. 405-407 c.p.p.
Norme sugli atti delle indagini preliminari e sugli elementi di accusa che il PM può utilizzare per formare l'imputazione; la Corte ricorda che la modifica dell'imputazione può fondarsi anche su elementi già acquisiti nelle indagini.
art. 429 c.p.p.
Richiamato rispetto al termine minimo per comparire, utilizzato nella valutazione del termine minimo che il giudice deve concedere all'imputato ai sensi dell'art. 519 c.p.p.; serve come parametro per il termine di 20 giorni.
Massime di principio
- Il pubblico ministero può modificare l'imputazione in dibattimento (artt. 516-517 c.p.p.) per contestare reati concorrenti o circostanze aggravanti emerse dagli atti, anche se tali elementi erano già disponibili nelle indagini preliminari.
- Il giudice non può esercitare un sindacato preventivo sull'ammissibilità della contestazione di circostanze aggravanti operata dal PM, ma deve valutare la responsabilità sulla base del capo di imputazione così modificato.
- Se la modifica dell'imputazione avviene in udienza, è fondamentale la regolare notifica all'imputato (idealmente a mani proprie); l'assenza di contestazione formale può dare luogo a censure, ma se la difesa ha effettivamente potuto esercitare le proprie facoltà la censura tende a essere respinta.
- L'imputato ha diritto, ai sensi dell'art. 519 c.p.p., a un termine per preparare la difesa in caso di contestazione suppletiva; tuttavia la mancata concessione del rinvio per legittimo impedimento del difensore è valutata con bilanciamento tra interesse difensivo e interesse pubblico alla pronta celebrazione del processo e richiede adeguata documentazione dell'impedimento.
- Le questioni riguardanti la valutazione dei fatti (es. riconoscimento dell'aggravante della violenza sulle cose sulla base di rottura/recisione/divelamento) sono in massima parte sindacabili in Cassazione solo per vizi di diritto o manifesta illogicità della motivazione; la ricostruzione probatoria del merito è rimessa al giudice di merito.
- In casi simili, per tutelare la posizione dell'imputato conviene richiedere tempestivamente il termine previsto dall'art. 519 c.p.p., documentare l'eventuale legittimo impedimento del difensore e, se la notifica della modifica non è avvenuta a mani proprie, chiedere la rinnovazione dell'atto o misure idonee a garantire il contraddittorio.
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