Sentenza del 12/07/2018 n. 18400 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI Dividendi tassati all'estero - Credito d'imposta - Detrazione - Limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale sotto due profili: in primo luogo, ha contestato la qualificazione dell'operazione societaria come conferimento di azienda, sostenendo che si trattasse invece di una ristrutturazione o riconversione produttiva con plusvalenza assoggettabile a IRAP; in secondo luogo, ha contestato il riconoscimento integrale del credito d'imposta per i dividendi percepiti dalla società collegata polacca, sostenendo che il credito dovesse essere limitato alla sola quota dei dividendi imponibile in Italia, pari al 40 per cento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che l'Agenzia non avesse trascritto il contenuto dei documenti richiamati e che, comunque, la Commissione regionale avesse motivato adeguatamente la qualificazione dell'operazione come effettivo conferimento di azienda. Ha invece accolto il secondo motivo: poiché i dividendi erano tassati integralmente in Polonia, ma concorrevano al reddito imponibile italiano soltanto per il 40 per cento, il credito d'imposta italiano poteva essere riconosciuto solo in relazione a tale quota, evitando esclusivamente la doppia imposizione effettivamente subita. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della società limitatamente al recupero IRPEG, confermando la pretesa fiscale. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta fino alla concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente.
La norma generale consente il credito per le imposte estere definitive, ma soltanto entro il limite dell'imposta italiana riferibile ai redditi esteri effettivamente inclusi nel reddito imponibile italiano.
Gli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. non residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito per il 40% del loro ammontare.
Per i dividendi provenienti, ratione temporis, da società residenti in Paesi extracomunitari, la quota imponibile in Italia è il 40 per cento; il credito per le imposte estere deve riferirsi alla medesima quota.
D.P.R. n. 917/1986, art. 96-bis
Per i dividendi provenienti da società residenti in Paesi comunitari, nella formulazione applicabile ratione temporis, il meccanismo conduce al riconoscimento del credito solo sulla quota di utili imponibile in Italia, indicata dalla Corte nel 5 per cento.
È stato richiamato dall'Agenzia delle Entrate per sostenere l'assoggettabilità a IRAP della plusvalenza derivante dall'operazione, ma la relativa censura è stata dichiarata inammissibile senza una decisione favorevole all'Amministrazione sul merito.
D.Lgs. n. 358/1997, art. 4, comma 2
È stato invocato dall'Agenzia per evidenziare che la stessa società aveva qualificato l'operazione, ai fini IRPEG, come riconversione aziendale e non come conferimento; la Corte non ha esaminato nel merito tale argomento per l'inammissibilità del motivo.
Il vizio di motivazione non consente alla Cassazione di rivalutare liberamente le prove; la censura deve indicare puntualmente il fatto decisivo trascurato e rispettare il requisito di autosufficienza.
Ha consentito alla Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero non spetta automaticamente sull'intero dividendo estero, ma solo sulla parte che concorre effettivamente alla formazione del reddito imponibile in Italia.
- Il limite percentuale di imponibilità dei dividendi opera prima del calcolo del credito: per dividendi extracomunitari rileva la quota imponibile italiana, nella fattispecie il 40 per cento; per dividendi comunitari, nella disciplina allora applicabile, il 5 per cento.
- Non vi è doppia imposizione, ai fini del credito, sulla parte del dividendo tassata soltanto nello Stato estero e non inclusa nel reddito imponibile italiano.
- Dopo aver individuato la quota di dividendo imponibile in Italia, si applica anche il limite generale del rapporto tra redditi esteri e reddito complessivo previsto dall'art. 15 del TUIR.
- In Cassazione non è sufficiente richiamare documenti o contestare genericamente la valutazione delle prove: occorre trascriverne il contenuto essenziale e indicare uno specifico fatto decisivo omesso o contraddittoriamente valutato.
- La qualificazione di un'operazione come conferimento di azienda o ristrutturazione produttiva è normalmente riservata al giudice di merito; la Cassazione può intervenire solo in presenza di un vizio motivazionale o di violazione di legge adeguatamente dedotto.
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